Circolare numero 112 del 26-07-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI PICCOLI IMPRENDITORI (C.O.N.A.P.I. NAZIONALE), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 5 giugno 2019 tra INPS e C.O.N.A.P.I. Nazionale per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli associati. Vengono definiti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione e decorrenza, le regole sulla revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi a carico dell’organizzazione sindacale. Sono inoltre disciplinati controlli a campione, penali, clausole di salvaguardia, ipotesi di recesso o risoluzione della convenzione e le istruzioni contabili con i relativi codici e conti INPS.
Convenzione INPS-CON.A.P.I. Nazionale per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti pensionistici
Convenzione INPS - C.O.N.A.P.I. Nazionale per la riscossione dei contributi sindacali
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e C.O.N.A.P.I. Nazionale per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono illustrati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di acquisizione e trasmissione, la decorrenza delle trattenute, le regole sulla revoca, gli aspetti economici e contabili, nonché le clausole di responsabilità, recesso, risoluzione e controllo.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 5 giugno 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione commissariale n. 47 del 3 maggio 2018. La sua validità è prevista fino al 31 dicembre 2021. Il rinnovo è possibile solo su richiesta specifica dell’organizzazione sindacale, da inviare all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. Se la richiesta non perviene nei termini, la convenzione cessa automaticamente e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori avvisi. Resta ferma per entrambe le parti la facoltà di recedere mediante comunicazione scritta trasmessa via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972, possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS. La circolare richiama inoltre i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Sono invece esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché non rientrano tra le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio, presentazione e decorrenza
La delega alla riscossione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS, utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03; deve inoltre essere sottoscritto dal pensionato e corredato dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa e i dati sono trasmessi con le medesime modalità telematiche della domanda di prestazione. Se, invece, la delega riguarda una pensione già in pagamento, l’organizzazione sindacale deve inviare i dati per via telematica secondo le specifiche tecniche INPS e allegare digitalmente la delega acquisita e la copia del documento d’identità del pensionato in corso di validità. In tal caso, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, la decorrenza è comunque fissata entro tre mesi dalla data di rilascio.
L’organizzazione che acquisisce la delega deve conservare l’originale sottoscritto e la copia del documento di identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, assicurando identificazione certa del soggetto, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle misure di sicurezza.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta interno tra associato e organizzazione sindacale; pertanto, le comunicazioni dell’iscritto relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’organizzazione, salvo la revoca della delega che può essere comunicata direttamente all’INPS. La revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di identità valido. L’Istituto provvede all’elaborazione della richiesta e alla successiva comunicazione all’organizzazione interessata.
La convenzione ammette una sola delega per ciascuna prestazione. Se arriva una nuova delega riferita a una prestazione sulla quale esiste già una delega attiva verso altra organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti soltanto dopo la revoca della precedente. In caso di acquisizione contestuale di revoca e nuova delega, l’organizzazione deve trasmettere entrambi i documenti in formato digitale e conservarne gli originali insieme alla copia del documento di identità secondo le regole già richiamate.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, degli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio.
Le aliquote previste sono progressive:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio dello stesso;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestite a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono applicati dal 1° gennaio 2018 e comprendono:
- 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale;
- 0,11 euro per la gestione della delega.
Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende ad esso connesse. L’organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’organizzazione stipulante risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche con riferimento a pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’organizzazione o di strutture ad essa associate, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data della stipula.
Se l’Istituto è coinvolto in giudizio per questioni attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, su semplice presentazione di nota specifica e nei limiti della normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e comunicazioni
L’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge oppure se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che impediscano l’applicazione delle disposizioni convenzionali. Prima del recesso, l’Istituto deve inviare una comunicazione motivata.
L’organizzazione ha 30 giorni per formulare osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica se intende recedere oppure se, accogliendo le osservazioni, non procederà al recesso. La cessazione del servizio di riscossione, in caso di risoluzione, opera dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenendo conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se:
- sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendono impossibile la prosecuzione;
- emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS;
- vengono applicate penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS si riserva di effettuare annualmente controlli a campione su almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’organizzazione, secondo modalità e tempi stabiliti dall’Istituto e comunicati alla controparte. Sono inoltre soggette a verifica le deleghe che, in sede di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nelle banche dati INPS.
Per consentire le verifiche, l’organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC la documentazione cartacea originale conservata, ossia delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del pensionato. La trasmissione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.
Se dalle verifiche emergono irregolarità, l’Istituto applica penali commisurate alla gravità dell’adempimento, secondo la graduazione prevista dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS AZ. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti:
- GPA25716, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27716, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11716, per rilevare il debito verso l’organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili esclusivamente tramite le procedure informatiche dedicate alla ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione e ai pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti dalla Direzione generale e le denominazioni dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.
Punti principali
Convenzione, durata e rinnovo
La convenzione con C.O.N.A.P.I. Nazionale è stata sottoscritta il 5 giugno 2019 sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione commissariale n. 47 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su specifica richiesta dell’organizzazione sindacale da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente, con interruzione del servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta comunque salva la facoltà di recesso unilaterale di ciascuna parte mediante comunicazione scritta via PEC.
Soggetti ammessi alla delega
Possono rilasciare la delega i pensionati titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Sono inclusi anche i titolari di pensione amministrata dall’INPS ed erogata dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, per effetto del rinvio normativo richiamato in circolare. Sono invece esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, in quanto la norma richiamata riguarda le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La trattenuta è autorizzata mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega personale volontaria, compilata sul modulo predisposto dall’Istituto. La delega deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e conservazione documentale
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, gli effetti decorrono dalla data di decorrenza della pensione stessa e i dati sono inviati con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione sindacale invia telematicamente i dati secondo le specifiche INPS, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento di identità valido del pensionato. In questo caso, la delega produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dal rilascio. L’organizzazione deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale, ma l’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. L’INPS elabora la richiesta e ne dà comunicazione all’organizzazione competente. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se esiste già una delega attiva verso altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima ed escluse le prestazioni di famiglia e, per le Casse della Gestione Pubblica, gli assegni accessori ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono progressive: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote e le spese per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestite a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono pari a 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,11 euro per la gestione delega, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione. L’organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione, quest’ultima deve rimborsarne le spese, su semplice presentazione di nota specifica, nei limiti della normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni che impediscano l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica motivatamente la volontà di recedere; l’organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni e l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se sopravvengono norme che rendano impossibile la prosecuzione, se emergono pregiudizi o conflitti di interesse a danno dell’Istituto, oppure se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali versate. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS si riserva di verificare annualmente a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi definiti e comunicati dall’Istituto. Sono inoltre soggette a verifica le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti in banca dati INPS. Per le verifiche, l’organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta via PEC la documentazione cartacea originale conservata, tramite raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. In caso di irregolarità, l’INPS applica penali graduate in base alla gravità; se le penali superano il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno, la convenzione si risolve automaticamente.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è AZ. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25716 per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni dell’anno in corso e GPA27716 per quelli relativi agli anni precedenti, movimentabili solo dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito GPA11716 per il debito verso l’organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento, mentre gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041. I rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale e le denominazioni dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 26 lug 2019Circolare numero 109 del 26-07-2019
- Circolare · 26 lug 2019Circolare numero 110 del 26-07-2019
- Circolare · 26 lug 2019Circolare numero 111 del 26-07-2019
- Circolare · 25 lug 2019Circolare numero 106 del 25-07-2019
- Circolare · 25 lug 2019Circolare numero 107 del 25-07-2019
- Circolare · 25 lug 2019Circolare numero 108 del 25-07-2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →