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Circolare

Circolare numero 110 del 26-07-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDER.CASA (FEDER.CASA), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 12 febbraio 2019 tra INPS e FEDER.CASA per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, con validità fino al 31 dicembre 2021 e rinnovo su richiesta via PEC. Sono disciplinati i soggetti abilitati a rilasciare delega, le modalità di presentazione e decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i rapporti economici e i costi a carico del sindacato, nonché le clausole di salvaguardia, recesso, risoluzione, controlli a campione e penali. Sono infine indicati il codice INPS AX e le istruzioni contabili con i conti dedicati alle rilevazioni e ai versamenti.

Convenzione INPS-FEDER.CASA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-FEDER.CASA per la riscossione dei contributi sindacali

La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e FEDER.CASA per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli associati. Vengono illustrati l’ambito soggettivo, le modalità di raccolta e gestione delle deleghe, la decorrenza delle trattenute, la revoca, i criteri di calcolo del contributo e le regole economico-contabili, oltre alle clausole di salvaguardia, ai poteri di recesso e risoluzione e ai controlli con eventuale applicazione di penali.

Premessa e durata della convenzione

In data 12 febbraio 2019 è stata sottoscritta una convenzione con FEDER.CASA, sulla base dello schema approvato con Determinazione commissariale n. 47 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale, da inviare all’Istituto tramite PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta di rinnovo, alla scadenza la convenzione cessa di avere efficacia e l’INPS interrompe il servizio senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

La delega personale volontaria può essere rilasciata dai pensionati aventi diritto, ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972. Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. Sono inoltre ricompresi, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega redatta sul modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione e decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, gli effetti decorrono dalla data di decorrenza della pensione e i dati sono trasmessi con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se invece la delega riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione sindacale trasmette all’INPS i dati secondo le specifiche tecniche dell’Istituto, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento di identità in corso di validità.

In questo secondo caso, la delega produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli effetti decorrono entro tre mesi dalla data di rilascio. L’organizzazione sindacale deve inoltre custodire l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, assicurando identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle misure di sicurezza.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale, per cui ogni comunicazione relativa a tale rapporto va indirizzata all’organizzazione. L’associato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

È ammessa una sola delega per singola prestazione. Pertanto, se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva un’altra delega, la nuova autorizzazione produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. In tale ipotesi, l’organizzazione sindacale che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali insieme alla copia del documento d’identità, secondo le stesse regole previste per la delega. L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha presentata sia all’organizzazione revocata. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato come percentuale dell’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, degli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla parte di importo eccedente il minimo e non oltre il doppio del trattamento minimo FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti regolati a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a:

  • euro 0,29 per la revoca delega cartacea residuale;
  • euro 0,11 per la gestione della delega.

Ogni altro onere inerente alla convenzione è posto a carico dell’organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e il sindacato. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tale rapporto. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante che risulti soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la trattenuta operata.

L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi per effetti derivanti dalla convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto dell’accordo, anche quando i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti fra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti prescritti dalla legge o quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che impediscano l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione.

Prima dell’esercizio del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente l’intenzione di recedere. L’organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica l’eventuale recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere. La cessazione del servizio di riscossione decorre dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS imputabili all’organizzazione sindacale;
  • applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.

La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS, verificatasi una delle condizioni previste, comunica all’organizzazione l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Controlli a campione e applicazione di penali

L’Istituto si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi definiti dall’INPS e comunicati alla stessa. Inoltre, sono soggette a verifica le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati INPS relativi al soggetto delegante.

Per consentire i controlli, l’organizzazione sindacale deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inviata via PEC dall’Istituto la documentazione cartacea originale conservata, cioè delega, copia del documento d’identità e ulteriore documentazione del pensionato. La documentazione va inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.

Se emergono irregolarità, l’INPS applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Qualora le penali superino il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto secondo le regole sopra richiamate.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS AX. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto di FEDER.CASA, sono istituiti i conti:

  • GPA25711, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27711, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. È inoltre istituito il conto GPA11711, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, dalla Direzione generale.

Punti principali

Premessa e durata della convenzione

Il 12 febbraio 2019 è stata stipulata con FEDER.CASA una convenzione, basata sullo schema approvato con Determinazione commissariale n. 47 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali degli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza, cessa automaticamente. Resta comunque possibile il recesso unilaterale di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono aderire al servizio i pensionati che rilasciano una delega personale volontaria. In particolare, sono compresi i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio e conservazione della delega

La delega alla riscossione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e corredato dagli estremi di un documento di identità valido. L’organizzazione sindacale che acquisisce la delega, sia in sede di nuova domanda di pensione sia su pensione già in essere, deve conservarne l’originale e la copia del documento d’identità secondo la normativa sulla conservazione sostitutiva, garantendo integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.

Decorrenza della delega e invio dei dati

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione e i dati sono inviati con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega riguarda una pensione già in pagamento, l’organizzazione sindacale invia telematicamente i dati secondo le specifiche INPS e allega digitalmente la delega e la copia del documento d’identità. In tal caso, la delega produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega, oppure, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dal rilascio.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale, ma l’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega indicando l’organizzazione revocata e gli estremi del documento di identità. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se arriva una nuova delega su una pensione già gravata da altra delega, essa produce effetti solo dopo la revoca di quella precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, degli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e gli adempimenti economici sono disciplinati centralmente tra Direzione generale INPS e organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,11 euro per la gestione della delega. Ogni ulteriore onere connesso alla convenzione è posto a carico dell’organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e sindacato. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, in caso di controversie sul valido rilascio della delega, se risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e ha diritto al rimborso delle spese sostenute se viene chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione.

Recesso, risoluzione e tempi di efficacia

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, su irregolarità nello svolgimento dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di accesso alla convenzione o per sopravvenute disposizioni che impediscano l’applicazione dell’articolo 15. Prima del recesso, l’Istituto comunica i motivi; l’organizzazione ha 30 giorni per le osservazioni, cui l’INPS risponde nei 30 giorni successivi. La cessazione del servizio decorre dalla prima estrazione utile. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se intervengono norme incompatibili, se vi sono pregiudizi o conflitti di interessi a danno dell’INPS, oppure se le penali superano il 10% del totale delle quote versate; tutte le comunicazioni avvengono via PEC.

Controlli a campione e penali

L’INPS può verificare annualmente a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’organizzazione sindacale e controlla anche le deleghe che determinano il blocco funzionale dell’operatore per difformità con la banca dati dell’Istituto. Per i controlli, l’organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta PEC la documentazione originale conservata (delega, documento d’identità e altra documentazione del pensionato), inviandola in raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. In caso di irregolarità, sono applicate penali proporzionate alla gravità dell’adempimento; se le penali superano il 10% delle quote riversate nell’anno, la convenzione si risolve di diritto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS AX. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25711 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27711 per quelli relativi agli anni precedenti, entrambi movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11711 per rilevare il debito verso l’organizzazione sindacale e il pagamento, mentre gli accrediti al sindacato sono imputati al conto GPA35041 già in uso. I rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale.

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