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Sentenza

Sentenza n. 472/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-RM/L/Q/2023/104054 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma in data 7 ottobre 2025 e notificato a mezzo pec in data 26 novembre 2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202515404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego dell'autorizzazione all'ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio motivato dalla mancanza di diversi requisiti per l'ingresso e l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, l'asseverazione non era stata compilata da un professionista appartenente alle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 12/1979 e non era conforme al modello indicato dall'Ispettorato del lavoro con la circolare n. 3/2022, risultando priva di indicazioni sulla capacità economica dell'impresa, sull'identità dei lavoratori, sull'alloggio, sulla capacità patrimoniale, sull'equilibrio economico-finanziario, sul numero dei dipendenti e sull'attività svolta. Mancavano inoltre la certificazione di idoneità alloggiativa o la relativa richiesta, l'indicazione corretta del centro per l'impiego competente e il timbro di ingresso sul passaporto necessario per verificare il rispetto del termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso. Il ricorrente ha sostenuto anche che, avendo trovato occupazione presso un'altra datrice di lavoro, l'Amministrazione avrebbe dovuto rilasciargli un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che il requisito dell'asseverazione non fosse stato sanato neppure in giudizio e che il ricorrente non avesse prodotto documentazione idonea a superare gli ulteriori motivi ostativi indicati dalla Prefettura. Ha inoltre valorizzato gli ulteriori accertamenti dai quali risultava che l'impresa non aveva depositato bilanci dal 2021 e non aveva presentato dichiarazioni fiscali dal 2018. Il giudice ha escluso che il ritrovamento di un'altra occupazione imponesse il rilascio di un permesso per attesa occupazione, poiché, in assenza dei requisiti originari per la corretta instaurazione del rapporto con il datore di lavoro iniziale, in particolare del requisito reddituale, tale rilascio svuoterebbe di effettività la previsione del reddito minimo del datore di lavoro e favorirebbe condotte elusive. I requisiti necessari devono sussistere al momento dell'ingresso in Italia; il nulla osta non attribuisce inoltre allo straniero un diritto soggettivo al permesso di soggiorno e può essere revocato se risultano insussistenti i requisiti legittimanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 1 l. 12/1979

    Individua le categorie di professionisti abilitate alla compilazione dell'asseverazione richiesta nella procedura.

  • circolare Ispettorato del lavoro n. 3/2022 del 5 luglio 2022

    Indica il modello e i contenuti dell'asseverazione relativi, tra l'altro, alla capacità economica e patrimoniale del datore di lavoro, all'alloggio e ai lavoratori interessati.

Massime di principio

  • Il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che, al momento dell'ingresso dello straniero in Italia, sussistano comunque i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario.
  • La sopravvenuta disponibilità di un'occupazione presso un diverso datore di lavoro non impone il rilascio di un permesso per attesa occupazione quando manchino originariamente i requisiti sostanziali del rapporto di lavoro iniziale, compreso il requisito reddituale del datore di lavoro.
  • Consentire il rilascio del permesso per attesa occupazione in presenza di un'insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro vanificherebbe la funzione del requisito reddituale e potrebbe favorire condotte elusive della disciplina sull'ingresso per lavoro subordinato.
  • Il nulla osta al lavoro subordinato non attribuisce, prima della verifica definitiva dei requisiti, un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno; esso può essere revocato se risultano insussistenti i presupposti legittimanti.
  • La mancata produzione dell'asseverazione conforme ai requisiti prescritti, unitamente all'assenza di documentazione idonea a superare gli ulteriori motivi ostativi, legittima la revoca del nulla osta e il diniego dell'autorizzazione all'ingresso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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