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Sentenza

Sentenza n. 27/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’annullamento: – dell’Ordinanza Dirigenziale -OMISSIS-, recante ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino delle opere edilizie interne ivi indicate, ritenute abusivamente realizzate; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202400284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale recante ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino di opere edilizie interne, con irrogazione di una sanzione pecuniaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le aveva ordinato la demolizione e la rimessa in pristino di opere interne consistenti nello spostamento di tramezzature per la realizzazione di un servizio igienico, nella chiusura di una porta interna e nell’apertura di una nuova porta in corrispondenza della scala. Ha dedotto: la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata partecipazione; la violazione della normativa edilizia statale e regionale, in particolare dell’art. 3, comma 2, lett. a) e b), l.r. n. 16/2016, in relazione agli artt. 6 e 6-bis d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che gli interventi rientrassero nell’attività edilizia libera o fossero soggetti, al più, a CILA e non a sanzione demolitoria; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e sviamento, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Le opere non incidevano su sagoma, prospetti, volumetria, superficie utile, numero delle unità immobiliari o destinazione d’uso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha inoltre rappresentato di avere presentato CILA tardiva, senza successivo esercizio di poteri inibitori da parte del Comune.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza demolitoria. Ha ritenuto che gli interventi accertati costituissero opere interne riconducibili alla manutenzione straordinaria leggera e alla modificazione della distribuzione interna, prive di incidenza sulle strutture portanti, sulla volumetria, sulla superficie e sulla destinazione d’uso. Secondo il Collegio, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis d.P.R. n. 380/2001, come recepiti e modificati dalla l.r. Sicilia n. 16/2016, tali interventi sono soggetti all’attività edilizia libera o alla CILA; l’eventuale omissione della CILA comporta una sanzione pecuniaria e può essere regolarizzata tardivamente, ma non legittima la demolizione. La demolizione è stata qualificata come sanzione tipica ed eccezionale, applicabile alle opere eseguite in assenza o difformità dal permesso di costruire, fattispecie non ricorrente nel caso concreto. Il Comune aveva quindi erroneamente applicato il regime sanzionatorio, in violazione dei principi di tipicità, proporzionalità e ragionevolezza. La successiva presentazione della CILA tardiva, non seguita da poteri inibitori, ha ulteriormente rafforzato la conclusione. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    La ricorrente li ha invocati per contestare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata partecipazione; la sentenza accoglie il ricorso sulla diversa e assorbente erronea applicazione della sanzione edilizia.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Ricompone tra l’attività edilizia libera gli interventi interni privi delle caratteristiche che impongono un titolo edilizio maggiore, secondo il quadro normativo richiamato dal giudice.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Riguarda gli interventi soggetti a CILA; l’omissione della comunicazione non consente, per opere di tale natura, l’applicazione della demolizione.

  • art. 3, commi 2, 4 e 6, l.r. Sicilia 16/2016

    Per gli interventi interni qualificabili come attività libera o soggetti a CILA, l’omissione della preventiva comunicazione comporta una sanzione pecuniaria e consente la presentazione della CILA tardiva, non la sanzione demolitoria.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base per la condanna alle spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, in combinato con l’art. 26 c.p.a., per la regolazione delle spese secondo soccombenza.

Massime di principio

  • Gli interventi edilizi interni consistenti nello spostamento di tramezzature non portanti e nell’apertura o chiusura di porte, quando non incidono su strutture portanti, sagoma, prospetti, volumetria, superficie, numero delle unità immobiliari o destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, rientrano nell’attività edilizia libera o, secondo la concreta qualificazione normativa, sono soggetti a CILA.
  • Per gli interventi soggetti a CILA, l’omessa presentazione della comunicazione preventiva non legittima l’adozione di un ordine di demolizione, ma comporta esclusivamente l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla normativa edilizia, salva la possibilità di presentare una CILA tardiva.
  • La sanzione demolitoria costituisce una misura tipica ed eccezionale, applicabile nei casi previsti dall’ordinamento, in particolare per interventi eseguiti in assenza o difformità dal permesso di costruire; non può essere estesa a opere interne di modesta consistenza soggette a regime comunicativo.
  • L’amministrazione deve rispettare il principio di tipicità delle sanzioni edilizie e scegliere una misura proporzionata alla natura e agli effetti dell’intervento, non potendo applicare la demolizione in assenza dei presupposti normativi propri di tale sanzione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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