Cassazione Civile, Ordinanza n. 25532/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la decurtazione del trattamento economico accessorio variabile spettante a due dirigenti medici per gli anni dal 2011 al 2013, nell’ambito del fondo ex art. 9 del CCNL dell’area dirigenza medico-veterinaria. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda, mentre la Corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo legittima la riduzione disposta dall’ASL in attuazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e dei successivi decreti commissariali regionali. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 9, comma 2-bis, sostenendo che la riduzione doveva essere proporzionale alla diminuzione del personale in servizio e non effettuata mediante taglio percentuale del trattamento individuale; con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e delle clausole contrattuali collettive richiamate, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto insindacabile la quantificazione dei fondi e che la revisione della componente variabile presupponeva una previa revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali, non potendo legittimare un taglio forfettario del 30%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi riuniti, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Ha richiamato il proprio precedente orientamento in materia, affermando che l’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 impone la cristallizzazione del monte risorse al livello del 2010 e la sua successiva riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, ma non consente un taglio forfettario percentuale del trattamento accessorio individuale. Ha inoltre precisato che il giudice ordinario può sindacare la pretesa dei dirigenti a non subire una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010, potendo procedere al ricalcolo del fondo, alla verifica di quanto effettivamente dovuto e alla determinazione del dare-avere tra le parti. In sede di rinvio la Corte d’appello dovrà accertare, anche con verifiche contabili se necessarie, l’esatta riduzione del fondo e le somme dovute per il periodo controverso, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010
A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
impone la cristallizzazione del monte risorse al livello 2010 e la sua riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio; non legittima riduzioni forfettarie del trattamento individuale.
art. 335 c.p.c.
ha giustificato la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è il vizio dedotto in ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
è richiamato come vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ma la decisione di accoglimento si fonda principalmente sull’erronea applicazione della disciplina sostanziale.
art. 112 c.p.c.
invocato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura motivazionale e del giusto processo.
art. 39 CCNL area dirigenza medico veterinaria
richiamato quale fonte collettiva per la determinazione e la disciplina dei fondi contrattuali.
CCNL 08/06/2000
richiamato insieme alle altre clausole collettive sulla graduazione e quantificazione delle componenti retributive accessorie.
art. 51, comma 3, CCNL 05/12/1996
richiamato per affermare che la revisione della graduazione delle funzioni richiede un procedimento analogo a quello originario.
art. 55, comma 6, CCNL 05/12/1996
richiamato tra le disposizioni collettive invocate contro il taglio forfettario del fondo.
Massime di principio
- Quando una norma di contenimento della spesa pubblica cristallizza il monte complessivo delle risorse accessorie a un determinato anno e ne impone la riduzione proporzionale al personale in servizio, la riduzione deve riguardare il fondo complessivo secondo un criterio proporzionale alle cessazioni, non mediante un abbattimento forfettario uguale per tutti i dipendenti.
- La rideterminazione ex post delle risorse accessorie deve seguire le dinamiche normative e contrattuali applicabili: ricalcolo del fondo, depurazione delle quote riferite al personale cessato, determinazione di quanto spettante a ciascun interessato e confronto con quanto effettivamente percepito per individuare il dare-avere.
- La revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali incide sulla ripartizione interna del fondo tra gli aventi diritto, ma non legittima di per sé una riduzione dell’ammontare complessivo del fondo stesso; se si intende procedere a una nuova graduazione, occorre attivare il relativo procedimento.
- Il giudice ordinario può conoscere della pretesa del dipendente pubblico a non subire una riduzione illegittima del trattamento accessorio, trattandosi di tutela di diritti soggettivi, anche quando la verifica richieda accertamenti contabili sui fondi contrattuali.
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