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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 109/2023 del Tribunale di Trapani che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditare in favore della parte ricorrente il bonus “carta docente” per gli anni 2016/17, 2019/2020, 2020/21, 2021/22, per totali euro 2.000;

Giustizia amministrativa202501133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato il Ministero ad accreditare il bonus "carta docente" per complessivi euro 2.000

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 109/2023 del Tribunale di Trapani, passata in giudicato il 17 marzo 2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare il bonus "carta docente" per gli anni 2016/17, 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, per complessivi euro 2.000. Il Ministero si è costituito giustificando l'inottemperanza con l'elevato numero, a livello nazionale, di controversie analoghe. La ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti processuali dell'ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, essendo stata notificata la sentenza all'amministrazione il 6 settembre 2023 e notificato e depositato il ricorso il 5 luglio 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile perché il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inadempimento del Ministero, ritenendo che l'elevato numero di richieste analoghe non costituisca una giustificazione dell'omessa esecuzione. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione degli obblighi derivanti da un giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, dettata per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 deve essere verificato ai fini della proponibilità dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • L'elevato numero di procedimenti o richieste analoghe gravanti sull'amministrazione non giustifica l'inottemperanza a uno specifico giudicato e non esonera l'amministrazione dall'obbligo di esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti dell'amministrazione può essere incaricato di eseguire il giudicato senza compenso ulteriore quando, per analogia, trovi applicazione il principio dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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