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Ordinanza

Ordinanza n. 2388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00150/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva deciso sulla legittimità dei criteri regionali di distribuzione di contributi allo spettacolo dal vivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR contestando, in via cautelare, i criteri adottati dalla Regione Puglia per la distribuzione di contributi allo spettacolo dal vivo. Dal testo emerge che la controversia riguarda la coerenza di tali criteri con gli obiettivi del Piano Strategico del Turismo regionale 2016/2025 e con la disciplina ministeriale di ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. Non sono specificati ulteriori motivi di appello né le singole censure di legittimità dedotte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto, allo stato degli atti e senza pregiudizio per gli approfondimenti del merito, che i criteri regionali di distribuzione dei contributi non paiano incoerenti con gli obiettivi del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia, tra cui la crescita della competitività turistica, la destagionalizzazione, l'innovazione e la promozione culturale. Ha inoltre considerato che l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 463 del 2024, espressamente richiamato nel provvedimento regionale, sembra confermare la legittimità delle determinazioni regionali, prevedendo la ripartizione delle risorse in armonia con il numero delle domande, gli importi richiesti, i costi dei programmi e i contributi concessi nelle annualità precedenti. In ragione della complessità della questione, ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 463 del 2024

    Prevede che le risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo siano ripartite tra i settori pertinenti, tenendo conto, tra l'altro, del numero delle domande, degli importi richiesti, dei costi dei programmi annuali e dei contributi concessi nelle annualità precedenti.

  • deliberazione della Regione Puglia 14 febbraio 2017, n. 191

    "far crescere la competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero, aumentare i flussi di turisti internazionali, dare una spinta positiva alla destagionalizzazione, potenziare l’innovazione organizzativa e tecnologica del settore, con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto l’anno, anche attraverso forme innovative di promozione e marketing territoriale legate alla cultura, al cinema e all’audiovisivo"

    Approva il Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016/2025, i cui obiettivi costituiscono il parametro di coerenza delle scelte regionali esaminate in sede cautelare.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la legittimità di criteri regionali di distribuzione di contributi pubblici può essere valutata, allo stato degli atti, anche alla luce della loro coerenza con gli obiettivi programmatici formalmente approvati dall'amministrazione.
  • I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo risultano compatibili con l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 463 del 2024 quando tengono conto, in modo armonico, del numero delle domande, degli importi richiesti, dei costi dei programmi annuali e dei contributi assegnati nelle precedenti annualità.
  • La valutazione cautelare che ravvisi una plausibile coerenza tra i criteri di distribuzione dei contributi, gli obiettivi della pianificazione regionale e la disciplina ministeriale è sufficiente a respingere l'appello cautelare, ferma la riserva degli approfondimenti propri della fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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