Sentenza n. 3567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 21 marzo 2025, n. 5842, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del rigetto GSE di un progetto standardizzato per l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi, relativo alla sostituzione con tecnologia LED dell’illuminazione stradale comunale
Esito
Favorevole al resistente (autorità energetica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento con cui il GSE aveva respinto il progetto standardizzato n. CB0000000966, presentato per l’ammissione agli incentivi dei titoli di efficienza energetica, rilevando che tutti gli impianti interessati erano già dotati di misuratori di energia elettrica e che non era verificabile la riferibilità delle spese al medesimo soggetto titolare del progetto. Nel ricorso e nell’appello sono stati dedotti: 1) violazione dell’art. 9, comma 1, lettera b), del d.m. 11 gennaio 2017 e del relativo allegato, nonché difetto di istruttoria, sostenendo che la mera preesistenza di misuratori non avrebbe escluso il metodo standardizzato, poiché la norma avrebbe richiesto la non convenienza dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi; 2) in via subordinata, illegittimità del d.m. 10 maggio 2018 per non avere previsto una disciplina di salvaguardia per i progetti a consuntivo relativi al periodo 4 aprile 2017-11 luglio 2018, durante il quale l’appellante assumeva fosse concretamente precluso il ricorso sia al metodo standardizzato sia a quello a consuntivo; 3) contestazione dell’ulteriore motivazione concernente l’incertezza sulla riferibilità delle spese dei lavori a canone ed extracanone al medesimo soggetto titolare, per eccesso di potere e violazione di legge, compreso l’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il sistema dei certificati bianchi privilegia, ove possibile, una quantificazione puntuale e verificata dei risparmi energetici. Il metodo a consuntivo si fonda sulla misurazione diretta delle grandezze ex ante ed ex post; quello standardizzato utilizza invece la misurazione di un campione rappresentativo e l’estensione statistica dei risultati mediante algoritmo. I due metodi non sono fungibili: il metodo standardizzato è ammesso soltanto quando l’intervento sia ripetitivo in contesti simili e sia dimostrata la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi rispetto al valore degli incentivi ottenibili. Se i sistemi di misurazione sono già presenti e consentono la misurazione dei consumi prima e dopo l’intervento, viene meno la condizione che giustifica il ricorso al metodo standardizzato. Nel caso concreto, la stessa documentazione tecnica e la risposta al preavviso di rigetto attestavano che gli impianti erano alimentati tramite POD e che i consumi erano misurati dal distributore sia ante sia post intervento. Pertanto il rilievo ostativo era sufficiente e il GSE non era tenuto a ulteriormente confutare le osservazioni della società. Quanto alla conversione in progetto a consuntivo, il Consiglio di Stato ha confermato la carenza di interesse, poiché non era mai stata presentata una domanda di progetto a consuntivo. Ha comunque ritenuto legittimo il diniego di conversione, essendo stata la domanda presentata dopo l’avvio della realizzazione dell’intervento e non risultando rispettati i limiti temporali applicabili. La disciplina transitoria invocata non rende ammissibile un progetto standardizzato privo dei requisiti normativi. Il terzo motivo, relativo alla distinta motivazione sulle spese e sulla titolarità del progetto, è stato dichiarato non esaminabile per carenza di interesse, poiché il primo autonomo motivo di rigetto era stato ritenuto legittimo. Spese del grado compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. b), d.m. 11 gennaio 2017
«metodo standardizzato [...] che consente di quantificare il risparmio addizionale [...] per cui sia dimostrata la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi»
Il metodo standardizzato è subordinato sia alla ripetitività dell’intervento sia alla dimostrazione della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati; la preesistenza di sistemi di misurazione idonei esclude tale condizione.
art. 7, comma 5, d.m. 11 gennaio 2017
I certificati bianchi sono emessi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE.
Allegato 1, capitoli 1 e 2, d.m. 11 gennaio 2017
Il capitolo relativo al metodo a consuntivo contempla la misurazione puntuale; quello relativo al metodo standardizzato consente la misurazione su un campione rappresentativo e l’estensione dei risultati all’insieme degli interventi.
art. 2, comma 1, lett. n), d.m. 11 gennaio 2017
Definisce il progetto di efficienza energetica come intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare presso uno o più stabilimenti, edifici o siti.
art. 2, comma 1, lett. o), d.m. 11 gennaio 2017
Limita l’accesso al meccanismo ai progetti la cui realizzazione sia iniziata dopo la presentazione dell’istanza di accesso.
d.m. 10 maggio 2018
La disciplina applicabile alle domande e alle tipologie di interventi incentivabili rientra nella discrezionalità del regolatore; nel caso concreto non è stata ritenuta irragionevole l’assenza della disciplina transitoria invocata.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I principi di collaborazione e buona fede non consentono di qualificare come progetto a consuntivo una domanda presentata dopo l’avvio dei lavori e priva dei relativi requisiti temporali.
art. 43 d.P.R. 445/2000
La dedotta violazione, relativa alla mancata acquisizione dal Comune di documenti eventualmente disponibili, non è stata esaminata per carenza di interesse, essendo sufficiente un’autonoma ragione di rigetto.
art. 34 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere l’accertamento del diritto agli incentivi e l’adozione delle misure conseguenti; la domanda non è stata accolta.
art. 2058 c.c.
Invocato dalla ricorrente quale fondamento del risarcimento in forma specifica; la relativa pretesa non è stata accolta.
Massime di principio
- Nel meccanismo dei certificati bianchi, il metodo a consuntivo e il metodo standardizzato non sono alternativi fungibili: il primo costituisce il metodo prioritario perché consente la misurazione puntuale dei risparmi energetici, mentre il secondo è ammesso solo alle condizioni specifiche previste dalla disciplina regolatoria.
- Il metodo standardizzato richiede congiuntamente la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la dimostrazione della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi rispetto al valore degli incentivi ottenibili.
- Quando gli impianti interessati da un progetto di efficientamento sono già dotati di sistemi di misurazione idonei a rilevare i consumi nella situazione ante e post intervento, viene meno la condizione della non convenienza economica dell’installazione di misuratori e il progetto non può accedere al metodo standardizzato.
- Se i misuratori sono presenti o funzionanti solo in parte, spetta al proponente dimostrare la non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete di misurazione rispetto all’incentivo conseguibile.
- La mancata presentazione di una domanda di progetto a consuntivo determina carenza di interesse a contestare in giudizio la disciplina relativa alla sua eventuale conversione; in ogni caso, la conversione non può eludere i requisiti temporali e sostanziali propri del metodo a consuntivo.
- In presenza di più ragioni autonome poste a fondamento del rigetto, la legittimità di una di esse rende non necessario l’esame delle censure relative alle altre, per carenza di interesse.
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