Cassazione Civile, Ordinanza n. 19316/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte della società, di somme trattenute in busta paga ai dipendenti a titolo di conguaglio per ferie maturate durante periodi di contratti di solidarietà difensivi e fruite dopo la cessazione dell’integrazione salariale INPS. I contratti di solidarietà erano stati stipulati per il periodo 2013-2016 e prevedevano una riduzione verticale e mensile dell’orario di lavoro, con riproporzionamento degli istituti contrattuali e retributivi; dal 1 dicembre 2015 al 31 maggio 2016 il regime era passato da tipo A a tipo B. I lavoratori avevano ottenuto in primo e secondo grado una pronuncia favorevole: era stata ritenuta insussistente l’obbligazione restitutoria e illegittimo il recupero operato dalla società. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) omesso esame e erronea valutazione della documentazione, con contestazione dell’affermazione sulla mancanza di prova dell’indebito e sul riparto dell’onere probatorio; 2) violazione della disciplina sui contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che le ferie maturassero in proporzione all’orario ridotto e che, nel tipo A, l’integrazione salariale coprisse solo le ferie fruite in costanza di solidarietà; 3) ulteriore violazione della normativa sui contratti di solidarietà e del riproporzionamento della retribuzione feriale; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 36 Cost., deducendo la mancata prova della volontà del lavoratore di fruire delle ferie dopo la cessazione della solidarietà e l’assenza di un obbligo del datore di pagare la quota asseritamente eccedente; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che fosse pacifico il numero di giornate lavorate e il conseguente ricalcolo delle ferie; 6) censura sulle spese di lite, ritenendo dovuta la compensazione per la novità e complessità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che i motivi fossero privi di specificità perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la mancata prova, da parte della società che agiva in ripetizione di indebito, della debenza delle somme trattenute. Ha inoltre rilevato la mancanza di trascrizione e specifica indicazione dei documenti e degli atti rilevanti, l’operatività della doppia conforme e l’assenza di decisività delle ulteriori doglianze. Quanto alle spese, la censura era anch’essa inammissibile perché investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ove dovuto, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere specificità sufficiente, con trascrizione o precisa indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità del motivo.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 360 c.p.c.
il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti consentiti dalla norma novellata, e richiede la specifica indicazione delle ragioni di fatto delle decisioni di merito per superare la preclusione della doppia conforme.
art. 115 c.p.c.
la non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti in sé; inoltre, nel caso concreto, la censura non era ammissibile per difetto di specificità.
art. 2697 c.c.
l’onere della prova della mancanza di causa della dazione, in un’azione di ripetizione di indebito, grava su chi agisce per la restituzione.
art. 2109 c.c.
il datore di lavoro ha il potere di fissare e modificare il periodo di godimento delle ferie in funzione delle esigenze aziendali, fermo il diritto del lavoratore al riposo annuale.
art. 36 Cost.
invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva nel contesto della motivazione impugnata.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; la statuizione sulle spese è sindacabile in cassazione solo per violazione di tale criterio.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.
D.L. 132/2014
richiamato dalla ricorrente in tema di spese, senza che la Corte ravvisasse una violazione censurabile.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
L. n. 863/1984, artt. 1 e 2
invocati dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà e riproporzionamento, ma la Corte ha ritenuto le relative censure inammissibili e non decisive.
L. n. 236/1993, art. 5
invocato dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà, senza accoglimento delle censure.
C.C.N.L. Telecomunicazioni, art. 31
richiamato dalla ricorrente per sostenere il criterio di programmazione e fruizione delle ferie, ma la Corte ha ritenuto la censura non dirimente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica in modo specifico gli elementi di fatto e gli atti rilevanti su cui si fonda la censura.
- In una domanda di ripetizione di indebito, grava su chi chiede la restituzione l’onere di provare l’assenza di causa del pagamento o della trattenuta contestata.
- La deduzione del vizio motivazionale è preclusa o comunque fortemente limitata in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado.
- La non contestazione rileva sui fatti allegati e non può supplire alla mancanza di specifica allegazione o trascrizione delle circostanze decisive.
- La censura sulle spese di lite è ammissibile in cassazione solo se si denuncia la violazione del criterio di soccombenza o una liquidazione contra tariffe; non è invece sindacabile la valutazione discrezionale del giudice sulla compensazione per novità o complessità della controversia.
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