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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25308/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Un figlio ha proposto impugnazione ex art. 428 c.c. contro un atto notarile con cui i genitori avevano ceduto pro quota la nuda proprietà di un cespite a un altro figlio, in cambio dell'impegno di quest'ultimo a prestare assistenza materiale per tutta la vita dei disponendi e del pagamento di euro 40.000,00. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la capacità di intendere e di volere del padre al momento del rogito, nonché la sussistenza di una volontà stabile e non estemporanea di favorire il figlio beneficiario in cambio di assistenza; inoltre aveva valorizzato la partecipazione all'atto della madre, rispetto alla quale non era stata dedotta collusione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 428 c.c. per avere la Corte territoriale escluso lo stato di incapacità del padre e il pregiudizio derivante dall'atto; 2) erroneo apprezzamento delle prove testimoniali e mancata ammissione di CTU sulla capacità del disponente; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; 5) violazione della legge n. 55 del 2014, art. 4, in tema di spese, per asserita erronea liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello fosse logica, plausibile e non sindacabile. Ha inoltre osservato che il ricorrente non si era confrontato con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare con il rilievo della volontà del disponente di lasciare il bene al figlio in cambio di assistenza e con la partecipazione della madre all'atto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi ma si limitava a richiamare massime giurisprudenziali. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione dei parametri tariffari asseritamente violati; peraltro la Corte d'appello aveva escluso dal computo la fase istruttoria non svolta in appello. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 428 c.c.

    L'impugnazione dell'atto compiuto da persona incapace richiede la dimostrazione dell'incapacità di intendere o di volere al momento dell'atto e del pregiudizio derivatone; la censura non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile quando la doglianza sia preclusa dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non superava il vaglio di ammissibilità proprio del giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata secondo il rito camerale sulla base della proposta del relatore per manifesta inammissibilità o infondatezza.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrevano i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • legge n. 55 del 2014, art. 4

    La censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile per mancata specifica indicazione dei parametri tariffari asseritamente violati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata si fonda su un apprezzamento di merito logico e congruamente motivato.
  • Chi impugna un atto ai sensi dell'art. 428 c.c. deve dimostrare in modo rigoroso lo stato di incapacità naturale del disponente al momento dell'atto e il pregiudizio concretamente derivatone; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove.
  • La censura di motivazione apparente è inammissibile se non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a richiami astratti a principi giurisprudenziali.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Le doglianze relative alla liquidazione delle spese devono indicare in modo specifico i parametri o criteri che si assumono violati; una censura generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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