Cassazione Penale, Sentenza n. 35311/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del 15/12/2022 del Tribunale di Nola che aveva applicato la pena e disposto la confisca e la distruzione della merce sequestrata. Il ricorrente denunciava l'erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione alla confisca, non oggetto dell'accordo; sosteneva che i prodotti (10.717 flaconi da 500 ml di igienizzante) non fossero vietati alla vendita ma presentassero un mero difetto formale dell'etichetta (indicazione di uso senza risciacquo quando il regolamento CE 1233/2009 imporrebbe obbligo di risciacquo), per cui la confisca sarebbe ingiustificata e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, ritenendo sussistente un assoluto difetto di motivazione in relazione alla confisca. Ha rilevato che la sentenza impugnata ha fatto richiamo all'art. 240 c.p. senza indicare quale comma fosse stato applicato (confisca facoltativa o obbligatoria) e senza spiegare le ragioni della misura. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione per un nuovo giudizio sulla confisca.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
presente nel testo (sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 15 dicembre 2022)
Norma che disciplina il procedimento di patteggiamento e la conseguente emissione della sentenza concordata tra le parti; qui è il fondamento procedurale della sentenza impugnata.
art. 515 cod. pen.
presente nel testo (reato continuato di cui all'art.515 cod. pen.)
Norma sostanziale che definisce la fattispecie di frode in commercio contestata all'imputato.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi ammissibili di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento (es. vizi attinenti all'espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena); la Corte conferma però che per misure non oggetto dell'accordo il ricorso può comunque dedurre i consueti motivi di cui all'art. 606 c.p.p., ivi compreso il vizio di motivazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (compreso il vizio di motivazione) che possono essere invocati nei casi in cui l'art. 448 non precluda il controllo della Suprema Corte; qui è il fondamento per esaminare il vizio di motivazione relativo alla confisca non concordata.
art. 240 cod. pen.
richiamato nel testo senza indicazione del comma
Disciplina la confisca (prevede ipotesi di confisca obbligatoria e facoltativa); la Corte ha ritenuto necessaria l'indicazione del comma applicato e delle ragioni che giustificano la confisca, pena il vizio di motivazione.
reg. CE 1233/2009
citato nel testo (reg. CE 1233/2009 sui prodotti cosmetici)
Normativa comunitaria richiamata in motivazione fattuale: secondo il provvedimento impugnato l'etichetta del prodotto indicava uso senza risciacquo mentre il regolamento (citato) imporrebbe per quel tipo di miscela l'obbligo di risciacquo; tale riferimento è rilevante per valutare la natura del difetto (formale o sostanziale) e l'eventuale giustificazione della confisca.
Massime di principio
- La confisca disposta in una sentenza di patteggiamento deve indicare espressamente il fondamento normativo e motivare se si è applicata la confisca obbligatoria o quella facoltativa (art. 240 c.p.); la mancata specificazione integra vizio di motivazione.
- Avverso sentenze di patteggiamento il ricorso per cassazione è limitato per legge, ma rimane possibile dedurre vizi di motivazione e altre questioni non compatibili con l'accordo (art. 448 c.p.p. e art. 606 c.p.p.); quindi misure non concordate col patteggiamento sono sindacabili in Cassazione.
- Se i beni oggetto di confisca non sono vietati alla vendita e il problema è un difetto formale dell'etichetta, il giudice deve valutare proporzionalmente misure meno afflittive (correzione/adeguamento dell'etichettatura, sanzioni pecuniarie) prima di ordinare la confisca e distruzione, e deve motivare tale scelta.
- La motivazione del giudice nelle sentenze di patteggiamento, pur dovendo essere più sintetica rispetto a una sentenza dibattimentale, non può limitarsi a un richiamo normativo generico: è necessario richiamare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano la misura adottata.
- In casi simili è utile che la difesa contesti la confisca con ricorso per cassazione specificando il vizio di motivazione e chiedendo il rinvio per nuova valutazione, come rimedio efficace quando la sentenza non chiarisca il quadro normativo applicato.
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