Sentenza n. 464/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso in riassunzione ex art. 15 c.p.a. per l'annullamento a) del provvedimento del Comando Militare della Capitale – SM Ufficio Alloggi prot. M_D A7D05B4 REG2022 0013796 del 14/02/2022, a firma del Vice Comandante Gen. D. Paolo Riccò, avente ad oggetto “ELI0056 (CECINA, via C. Ginori n. 100). Determinazione dell’indennità di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011. Comunicazione di conclusione del procedimento e decorrenza dell’importo rideterminato ”, con il quale è stata comunicata al Ten. Col. -OMISSIS- la rideterminazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 dell’indennità di occupazione relativamente ad una presunta e pretesa utilizzazione sine titulo da parte sua dell’Alloggio di Servizio ASI ELI0056 e contestualmente preannunciato l’obbligo di corrispondere mensilmente l’importo di € 1.602,17 a decorrere dal 24/02/2022, nonché intimato il rilascio dello stesso entro la data del 23/02/2022 pena l’avvio delle procedure amministrative per il suo recupero forzoso in ragione dell’art. 333 del D.P.R. n. 90/2010 e l’addebito delle relative spese sostenute dall’Amministrazione della Difesa; b) della scheda riepilogativa del Comando Militare della Capitale – SM Ufficio Alloggi allegata al provvedimento di cui al punto a), relativa alla quantificazione e/o determinazione dell’importo mensile del canone dell’Alloggio di Servizio ASI ELI0056, calcolato al valore di mercato; c) nonché di ogni altro atto del procedimento, preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente in quanto finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato, e quindi: - per quanto possa occorrere, della nota del Comando Militare della Capitale – SM Ufficio Alloggi prot. M_D E24476 REG2021 0076737 del 29/12/2021, a firma del Comandante Gen. C.A. Rosario Castellano, avente ad oggetto “Avviso per il rilascio dell’alloggio di servizio ASI n. ELI0056 sito in CECINA (LI), via Ginori 100. Comunicazione di avvio del procedimento per la determinazione dell’indennità di occupazione calcolata ai sensi del D.M. 16 marzo 2011”; - per quanto possa occorrere, della nota del Comando Militare della Capitale prot. M_D A7D05B4 REG2022 0005393 del 20/01/2022, a firma del Vice Comandante Gen. D. Paolo Riccò, avente ad oggetto “Alloggio di servizio ASI ELI0056, sito in CECINA (LI), via Ginori n. 100. Utente Ten. Col. -OMISSIS-. Comunicazione dell’Ufficiale a seguito del provvedimento di rilascio emesso da Comando”; - per quanto possa occorrere, della nota del Comando Militare della Capitale – SM Ufficio Alloggi prot. M_D A7D05B4 REG2022 0015828 del 18/02/2022, a firma del Vice Comandante Gen. D. Paolo Riccò, avente ad oggetto “Alloggio ELI0056. Determinazione dell’indennità di occupazione ai sensi DM 16 marzo 2011”; - per quanto possa occorrere, della nota del Comando Militare della Capitale prot. M_D A7D05B4 REG2022 0028011 del 25/03/2022, a firma del Comandante Gen. C.A. Rosario Castellano, avente ad oggetto “Richiesta di esercizio dell’autotutela amministrativa ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/90 avverso il provvedimento di rideterminazione dell’indennità di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 in data 14 febbraio 2022”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione dell’indennità di occupazione dell’alloggio ASI ELI0056 in Cecina in € 1.602,17 mensili dal 24 febbraio 2022, con intimazione al rilascio entro il 23 febbraio 2022; contestata anche la precedente comunicazione di decadenza dal beneficio del mantenimento dell’alloggio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già autorizzato a mantenere temporaneamente l’alloggio ASI di Cecina dopo il trasferimento alla sede di Muggia, ha impugnato la rideterminazione dell’indennità di occupazione per la ritenuta detenzione sine titulo, l’intimazione al rilascio e la scheda di calcolo del canone. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 320, comma 10, e 329, commi 2 e 4, del d.P.R. 90/2010, dell’art. 97 Cost. e del giusto procedimento, nonché contraddittorietà, difetto di motivazione e arbitrarietà: la disponibilità del nuovo alloggio a Trieste sarebbe dovuta coincidere non con il nulla osta di assegnabilità del 25 novembre 2021, ma con l’approvazione dell’atto di concessione del 3 febbraio 2022 o, al più tardi, con la consegna dell’alloggio il 10 febbraio 2022. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 3, 8 e 9 e dell’allegato C del d.P.R. 138/1998, del d.m. 16 marzo 2011 e dell’art. 97 Cost., oltre a contraddittorietà e difetto di motivazione, contestando che il canone fosse stato calcolato senza considerare elementi rilevanti e con parametri diversi da quelli utilizzati nel 2019 per la concessione dell’alloggio. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla determinazione dell’indennità, la cessazione della materia del contendere rispetto all’avviso del 29 dicembre 2021 e la tardività dell’impugnazione della comunicazione del 20 gennaio 2022; ha inoltre contestato nel merito le censure. Il ricorrente ha infine eccepito l’irritualità e tardività del deposito documentale ministeriale del 16 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: gli alloggi di servizio militari appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile e la loro assegnazione, nonché la determinazione del canone anche per l’occupazione senza titolo, costituiscono esercizio di poteri autoritativi; la controversia ricade nella giurisdizione amministrativa, in particolare esclusiva sulle concessioni di beni pubblici. Ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente all’avviso del 29 dicembre 2021, annullato in autotutela il 20 gennaio 2022. Ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione della comunicazione del 20 gennaio 2022: notificato il 20 gennaio, il ricorso è stato proposto soltanto il 14 aprile 2022, oltre il termine di sessanta giorni. Ha ritenuto priva di pregio l’eccezione del ricorrente sul deposito documentale del Ministero: la tempestività va riferita all’udienza in cui la causa è effettivamente trattata e, in ogni caso, i documenti erano necessari alla decisione e il rinvio aveva garantito il contraddittorio. Quanto al primo motivo, la tardiva impugnazione dell’atto del 20 gennaio 2022 rende inammissibili per carenza di interesse le censure sul dies a quo della decadenza, già formalmente fissato in quell’atto; il motivo è comunque infondato nel merito. La disponibilità del nuovo alloggio rileva quando esso diviene assegnabile, e non quando il militare ne acquisisce materialmente il possesso o sottoscrive l’atto di concessione: il nulla osta di assegnabilità era stato rilasciato il 25 novembre 2021; il termine per il rilascio serve anche a consentire le pratiche e il trasferimento, mentre ancorarlo alla presa di possesso renderebbe incerto il dies a quo e pregiudicherebbe l’interesse pubblico. Anche il secondo motivo è stato respinto: l’occupazione sine titulo ha presupposti diversi dalla conduzione legittima in concessione, sicché è ragionevole che il relativo canone sia determinato con criteri differenti da quelli applicati nel 2019. Il Ministero aveva illustrato in modo coerente e intelligibile il calcolo secondo il d.m. 16 marzo 2011; le critiche ai coefficienti formulate nella memoria di replica erano irrituali e intempestive e non costituivano specifiche censure basate sul corretto parametro normativo. Ricorso respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Ministero della Difesa, liquidate in € 2.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
A seguito di declinatoria di competenza territoriale da parte del TAR Lazio - Roma (ord. coll. n. 19055/2025), il Ten. Col. -OMISSIS-, Comandante della Base Logistico - Addestrativa di Cecina (LI) fino al 5 ottobre 2020, successivamente alla cui data ha assunto il medesimo incarico presso la Base Logistico – Addestrativa di Muggia (TS), ha riassunto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. il ricorso colà originariamente proposto per l’annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati concernenti
La riassunzione davanti al giudice indicato dopo la declinatoria di competenza territoriale consente la prosecuzione del giudizio.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La giurisdizione, di conseguenza, va determinata in favore del giudice amministrativo secondo le regole ordinarie, rispetto alle quali, comunque, assume preminente rilievo quella che sancisce la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni ex art. 133 comma 1, lett. b) c.p.a. (piuttosto che quella in materia di pubblico impiego non contrattualizzato [ipotesi di cui alla lettera i), art. 133 cit., valorizzata dal T.a.r.]
Le controversie sugli atti autoritativi di assegnazione degli alloggi militari e di determinazione del relativo canone ricadono nella giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Sicché, in parte qua, è venuta meno la materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata ex art. 34, comma 5, c.p.a..
L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato comporta, per tale parte della domanda, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Invero, anche a tralasciare di considerare che la tempestività del deposito va verificata in relazione all’udienza in cui l’affare viene effettivamente trattato e trattenuto in decisione (cfr. in termini Cons. St., sez. V, 12 giugno 2012, n. 3439; Cons. St., sez. V, 6261/2012; TAR, Catania, sez. I, 30 novembre 2022, n. 3114), non è assolutamente inconferente quanto è stato evidenziato, a chiare lettere, da questo Tribunale nella citata ordinanza collegiale n. 266/2026 a motivazione del disposto rinvio dell’udienza ovvero che l’esame dei documenti dimessi dal Ministero intimato in limine alla celebrazione dell’udienza pubblica del 17 giugno 2026 - peraltro posti a supporto delle controdeduzioni difensive spiegate dal Ministero stesso nella memoria in data 15 maggio 2026 - “è funzionalmente necessario alla decisione e sarebbe, (...), inopportuno e contrario ed evidenti esigenze di economicità disporne l’espunzione dagli atti di causa per violazione del termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. per poi provvedere alla sua acquisizione ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a.” e che “vanno, in ogni caso, garantite in merito le prerogative defensionali del ricorrente nel rispetto dei principi della parità delle parti e del contraddittorio”.
La tempestività del deposito documentale va valutata rispetto all’udienza in cui la causa è effettivamente trattata e decisa; l’eventuale acquisizione dei documenti deve comunque rispettare il contraddittorio e la parità delle parti.
art. 281 d.lgs. 66/2010
L’art. 281 d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) stabilisce che gli alloggi ASI sono assegnati in concessione al personale dipendente cui sono affidati incarichi (individuati con apposito regolamento del Ministero della difesa) che richiedono l’obbligo di abitare presso la località di servizio e che la concessione dell’alloggio decade con la cessazione dell’incarico dal quale l’utente trae titolo.
La concessione dell’alloggio ASI è funzionale all’incarico che ne giustifica l’assegnazione e decade quando cessa tale incarico.
art. 319 d.P.R. 90/2010
L’art. 319 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prevede, a sua volta, che la durata della concessione dell’alloggio ASI è pari al periodo di permanenza nell’incarico per il quale è stato concesso l’alloggio.
La durata della concessione dell’alloggio ASI coincide con la permanenza nell’incarico cui l’alloggio è collegato.
art. 329 d.P.R. 90/2010
L’art. 329 del d.P.R. poc’anzi citato stabilisce, inoltre, che la concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo e che il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatta salva la concessione di proroga.
La perdita del titolo determina la cessazione della concessione e fa decorrere il termine di novanta giorni per il rilascio dell’alloggio, salvo proroga.
art. 330, comma 2, d.P.R. 90/2010
Una volta che si è verificata la decadenza dalla concessione, conseguente alla cessazione dell’incarico, il Comando competente è tenuto a notificare al concessionario un avviso di rilascio dell’immobile nel quale viene indicata la data di cessazione o decadenza della concessione, nonché l’intimazione allo stesso di lasciare libero da persone e cose l’alloggio (art. 330, comma 2, d.P.R. cit.).
Dopo la decadenza dalla concessione, l’Amministrazione deve notificare un avviso che indichi la data di cessazione o decadenza e intimi il rilascio.
art. 333 d.P.R. 90/2010
Se l’alloggio non è lasciato libero nel termine fissato nell’avviso di rilascio, l’amministrazione emette l’ordinanza di recupero coattivo in cui viene fissata la data dell’esecuzione del recupero, tenendo conto delle esigenze dell’Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall’utente (art. 333 d.P.R. cit.).
Il mancato rilascio entro il termine indicato nell’avviso consente l’adozione dell’ordinanza di recupero coattivo, con fissazione della data di esecuzione e valutazione delle esigenze amministrative e delle situazioni eccezionali rappresentate.
art. 320, comma 10, d.P.R. 90/2010
L’art. 320, comma 10, del d.P.R. - che qui specificamente rileva - stabilisce, inoltre, che “I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività, ovvero, a modifiche ordinative di Forza armata e previamente individuati attraverso l'adozione e la pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta servizio, nella quale non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico”.
Il mantenimento temporaneo di un alloggio ASI in una sede diversa da quella di servizio è consentito in via eccezionale nei casi tassativi previsti e quando nella nuova sede non sia disponibile un altro alloggio destinato all’incarico.
art. 286, comma 3, d.lgs. 66/2010
Ai sensi dell’art. 286, comma 3, del COM, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell’alloggio è applicato, anche se si trovano in regime di proroga, un canone di occupazione pari a quello risultante dalla normativa sull’equo canone con una maggiorazione percentuale rapportata al reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare.
Agli utenti privi del titolo concessorio, anche se in proroga, si applica un canone di occupazione maggiorato in rapporto al reddito complessivo del nucleo familiare.
art. 286, comma 3-bis, d.lgs. 66/2010
Il successivo comma 3-bis del citato art. 286 (inserito dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 2012 n. 20 e modificato dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 28 gennaio 2014 n. 7) demanda ad un decreto del Ministero della difesa la rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo sulla base dei prezzi di mercato (o, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio), del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione.
Il canone per l’occupazione senza titolo è rideterminato con decreto ministeriale considerando prezzi di mercato, reddito dell’occupante e durata dell’occupazione.
art. 2, comma 1, d.m. 16 marzo 2011
Il canone è determinato “dal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolo della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, a. 138, per il «coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo” (art. 2, comma 1).
Il canone per l’occupazione sine titulo è calcolato applicando al prezzo di mercato i coefficienti relativi alle caratteristiche e alla superficie dell’alloggio, al reddito familiare e alla durata dell’occupazione.
art. 323, comma 6, d.P.R. 90/2010
A tale riguardo, devesi convenire con la difesa erariale, laddove, dalla lettura dell’art. 323, c. 6 del d.P.R. n. 90/2010 che, in tema di assegnazione di alloggio ASI, dispone che “Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell’atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C, di cui all’articolo 346” trae la considerazione che “la «disponibilità dell’alloggio» ed il «possesso del bene» sono due fattispecie fattuali distinte e separate.
La disponibilità dell’alloggio ai fini dell’assegnazione è distinta dal successivo possesso materiale da parte del concessionario; la disponibilità si determina quando l’alloggio è assegnabile.
art. 3, comma 1, d.P.R. 138/1998
Il canone è determinato “dal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolo della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, a. 138, per il «coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo” (art. 2, comma 1).
La superficie convenzionale rilevante per il calcolo del canone è quella determinata secondo l’art. 3, comma 1, del d.P.R. 138/1998.
Massime di principio
- Gli alloggi di servizio militari, in quanto beni del demanio o del patrimonio indisponibile destinati a esigenze funzionali dell’Amministrazione, sono assegnati in concessione amministrativa; gli atti di assegnazione, revoca e determinazione del canone, compreso quello per occupazione senza titolo, sono provvedimenti autoritativi e le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa, con rilievo della giurisdizione esclusiva sulle concessioni di beni pubblici.
- La concessione di un alloggio ASI è funzionalmente collegata all’incarico per cui è stata attribuita e decade con la cessazione dell’incarico. L’eventuale autorizzazione temporanea a mantenere l’alloggio in una diversa sede è eccezionale e viene meno quando nella nuova sede diviene disponibile un alloggio ASI destinato all’incarico.
- Ai fini della cessazione dell’autorizzazione temporanea e del decorso del termine per il rilascio, la disponibilità del nuovo alloggio coincide con il momento in cui esso diviene assegnabile, non con la successiva stipula dell’atto di concessione o con la consegna materiale. Il termine certo dalla disponibilità consente di tutelare l’interesse pubblico e lascia all’utente il tempo per le pratiche e il trasferimento.
- L’occupazione sine titulo di un alloggio di servizio è distinta dalla conduzione fondata su concessione: il relativo canone va determinato secondo i criteri specifici previsti per gli utenti senza titolo e non deve necessariamente coincidere con i parametri impiegati per il canone della precedente concessione.
- La tardiva impugnazione dell’atto che ha formalmente dichiarato la decadenza dal beneficio del mantenimento dell’alloggio preclude, per carenza di interesse concreto e attuale, le successive doglianze sul momento iniziale della disponibilità dell’alloggio nella nuova sede, quando tali doglianze investono la determinazione già fissata nell’atto non tempestivamente contestato.
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