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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48315/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di concorso e ricettazione (artt. 110 e 648 c.p.). Con un unico motivo la difesa denuncia la violazione degli artt. 273, 275 e 275, comma 2-bis c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione: si contesta che il Tribunale avrebbe fondato i gravi indizi solo sul fatto che i ricorrenti dimorassero nell'appartamento dove sono stati trovati beni di provenienza furtiva (mentre altri occupanti sono indagati per il furto); si censura la labile rilevanza del possesso di denaro contante e la reazione di Lutidze al controllo; si contesta l'individuazione generica delle esigenze cautelari (rischio di fuga e recidiva) nonostante lo stato di incensuratezza e la mancanza di motivazione puntuale; inoltre, dopo la scarcerazione i ricorrenti non hanno specificato la persistenza dell'interesse al ricorso per la riparazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero compiutamente con le argomentazioni del Tribunale. La Corte ha considerato che l'ordinanza di merito non si basava esclusivamente sulla residenza nell'appartamento, ma su elementi convergenti: diffusione all'interno dell'alloggio dei beni provento di furto, presenza di strumenti da scasso, possesso di ingenti somme di denaro non giustificate e la reazione del Lutidze per sottrarsi all'identificazione. Tali fatti costituiscono gravità indiziaria sufficiente a ritenere la co-detenzione dei beni e un inserimento in un gruppo dedito a delitti predatori. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale, che ha segnalato assenza di domicilio certo, possibile organizzazione delinquenziale e assenza di stabile radicamento sul territorio, giustificando la misura più afflittiva rispetto a misure meno gravose. Inoltre la Corte ha rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità: i ricorrenti, benché successivamente scarcerati, non hanno indicato in memoria la volontà di perseguire il ricorso ai fini della riparazione per ingiusta detenzione come richiesto dalla giurisprudenza. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 648 cod. pen.

    Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 648 (ricettazione). La Corte ritiene che gli elementi probatori (distribuzione dei beni rubati, strumenti da scasso, denaro contante non giustificato, comportamento elusivo) supportino, sul piano della gravità indiziaria, l'ipotesi che i ricorrenti condividessero la disponibilità del compendio oggetto di ricettazione e si inserissero in un gruppo dedito a delitti contro il patrimonio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il criterio della gravità indiziaria per l'applicazione di misure cautelari. La Corte ritiene che la decisione del Tribunale abbia rispettato tale requisito, avendo indicato elementi convergenti e logici a fondamento dei gravi indizi.

  • art. 275 e art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Previsioni sul contenuto e motivazione dei provvedimenti cautelari (esigenze cautelari e proporzionalità). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato le esigenze cautelari (rischio di fuga, assenza di domicilio certo, contesto di attività predatoria organizzata), legittimando la custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme emergenziali che consentono il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto. La procedura adottata per il ricorso era conforme a tali disposizioni.

  • art. 315, comma 3 e art. 645, comma 1 cod. proc. pen.

    Norme che regolano la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede l'espressa manifestazione di volontà di perseguire la riparazione (e, se necessario, procura speciale), e ha ritenuto inammissibile il ricorso dopo scarcerazione per mancata indicazione della volontà di riparazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla condanna alle spese processuali in sede di cassazione. La Corte ha applicato tale norma condannando i ricorrenti alle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa per le ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019 (Capristo) e Corte Cost. 13/6/2000 n.186

    Precedenti richiamati per chiarire che il ricorso per cassazione contro una custodia cautelare poi revocata è ammissibile solo se il ricorrente manifesta la volontà di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione e rispetta i requisiti formali (procura speciale ove necessario). Tale orientamento è stato applicato per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione dopo la scarcerazione priva di memoria sulla persistenza dell'interesse.

Massime di principio

  • La sola dimora in un'abitazione dove sono rinvenuti beni provento di furto non esclude automaticamente la responsabilità di altri occupanti: la gravità indiziaria va valutata considerando l'insieme degli elementi (dislocazione dei beni nell'alloggio, presenza di strumenti da scasso, possesso di denaro non giustificato, comportamenti elusivi).
  • Perché la custodia cautelare in carcere sia legittima non è necessario che vi sia un singolo elemento decisivo: elementi convergenti e coerenti fra loro possono raggiungere il livello di gravità indiziaria richiesto e giustificare esigenze cautelari (rischio di fuga, pericolo di reiterazione) quando ricorrono fattori quali assenza di domicilio certo o inserimento in attività predatoria organizzata.
  • In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi puntualmente con tutte le argomentazioni motivate dai giudici di merito; motivazioni generiche o il mancato riferimento agli specifici rilievi del Tribunale possono determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità.
  • Se l'imputato viene scarcerato durante il giudizio di cassazione, l'azione è ammissibile solo se il ricorrente manifesta espressamente la volontà di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione (e, se necessario, con procura speciale); in mancanza la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile.
  • La presenza di condotte di elusione dell'identificazione (es. sottrarsi al controllo) e l'impossibilità di giustificare somme di denaro rilevanti costituiscono elementi che, insieme ad altri, aggravano il quadro indiziario e possono incidere sulla valutazione della misura cautelare.

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