Sentenza n. 8720/2026 - Roma, Sezione 2B
per la declaratoria d’illegittimità del silenzio-inadempimento di Roma Capitale rispetto all’obbligo di intervenire senza ritardo per impedire la prosecuzione delle opere abusive e per la condanna dell’ente locale ex art. 30 comma 2 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto da mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e mancato esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia su opere realizzate su area finitima alla proprietà della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva sollecitato Roma Capitale, con comunicazioni del 2 giugno, 24 novembre e 29 novembre 2023, a esercitare i poteri di vigilanza edilizia in relazione alla sostituzione di un muro divisorio interno, alto circa tre metri e asseritamente visibile dalla strada, nonché alla mancata realizzazione di adeguate canalizzazioni per le acque pluviali. Deduceva la violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 e degli artt. 52 e 53 del regolamento edilizio comunale, sostenendo l’abusività, l’insanabilità e la non condonabilità delle opere. Chiedeva la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento, la condanna dell’amministrazione alla repressione degli abusi e il risarcimento dei danni. Roma Capitale eccepiva l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato, genericità dell’oggetto e dei motivi, carenza delle condizioni dell’azione e difetto di legittimazione, nonché l’irricevibilità o infondatezza della domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto le eccezioni pregiudiziali di Roma Capitale. Ha rilevato che, dopo la segnalazione del 24 novembre 2023, la Polizia Locale aveva effettuato un sopralluogo e che erano stati depositati documenti dall’amministratore e dal tecnico condominiale; l’ufficio municipale aveva quindi deciso di non avviare un procedimento sanzionatorio, senza tuttavia comunicare formalmente tale esito alla ricorrente. Il giudice ha affermato che l’amministrazione aveva comunque l’obbligo di fornire una determinazione espressa sulle istanze circostanziate dei terzi confinanti relative ad abusi edilizi. Tuttavia, la domanda proposta era stata formalmente configurata come domanda caducatoria e non come azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. La domanda caducatoria è stata dichiarata inammissibile per mancanza dell’oggetto, poiché non esisteva alcun provvedimento espresso o tacito da impugnare. La sua eventuale riqualificazione come azione avverso il silenzio non avrebbe comunque consentito l’accoglimento, poiché il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato, come richiesto dall’art. 117, comma 1, c.p.a. La domanda risarcitoria è stata ritenuta infondata per mancata prova dell’evento dannoso, delle conseguenze pregiudizievoli, del nesso causale e della colpa dell’amministrazione. Il TAR ha inoltre rilevato il difetto di legittimazione della ricorrente, poiché le opere riguardavano un muro perimetrale costituente parte comune dell’edificio condominiale e la legittimazione a tutelare le situazioni giuridiche riferibili al condominio spettava all’amministratore condominiale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile quanto all’azione caducatoria e infondato quanto alla domanda risarcitoria, con condanna alle spese di euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003
La ricorrente l’ha invocato per sostenere l’insanabilità e la non condonabilità delle opere edilizie contestate; il TAR non ha deciso nel merito la relativa violazione.
artt. 52 e 53 del Regolamento edilizio comunale
La ricorrente li ha invocati per contestare l’altezza del muro divisorio e la disciplina delle opere edilizie; il TAR non ha esaminato nel merito la conformità delle opere.
art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.
"l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza"
La mancata individuazione di un atto o provvedimento impugnato rende inammissibile la domanda caducatoria.
artt. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio; il giudice ha rilevato che la ricorrente avrebbe dovuto proporre ritualmente tale azione per ottenere una determinazione espressa dell’amministrazione.
art. 117, comma 1, c.p.a.
"ad almeno un controinteressato"
Il ricorso avverso il silenzio è inammissibile se non è notificato ad almeno un controinteressato.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base della domanda risarcitoria proposta contro l’amministrazione per il mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria; il risarcimento è stato negato per difetto di prova degli elementi costitutivi della responsabilità.
art. 1223 c.c.
Rileva, tramite l’art. 2056 c.c., per il principio secondo cui il danno risarcibile consiste nelle conseguenze pregiudizievoli dell’evento lesivo, non nella sola lesione della situazione giuridica.
art. 2056 c.c.
Richiama i criteri di determinazione del danno e, secondo la motivazione, il nesso di causalità giuridica tra evento lesivo e conseguenze pregiudizievoli.
art. 2697 c.c.
Nell’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi danno, nesso causale e colpa dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il terzo confinante che denunci in modo circostanziato presunti abusi edilizi ha diritto a ottenere dall’amministrazione una determinazione espressa sull’istanza, ma deve utilizzare l’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a., non una domanda di annullamento priva di un provvedimento impugnabile.
- La domanda caducatoria è inammissibile quando non individua alcun atto o provvedimento amministrativo esistente, poiché il silenzio-inadempimento non costituisce un provvedimento tacito impugnabile con l’azione di annullamento.
- L’azione avverso il silenzio è inammissibile se il ricorso non è notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 117, comma 1, c.p.a.
- Nel giudizio risarcitorio per illegittima attività amministrativa o per mancato esercizio di attività doverosa, il ricorrente deve provare l’evento dannoso, il danno-conseguenza, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione; la sola lesione di una situazione giuridica non fonda il diritto al risarcimento.
- Quando le opere edilizie contestate riguardano una parte comune condominiale, la legittimazione a tutelare in giudizio le situazioni giuridiche riferibili al condominio spetta all’amministratore condominiale, salvo la titolarità di una distinta posizione individuale adeguatamente comprovata.
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