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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26723/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto originario di locazione e poi da un preliminare di vendita aventi ad oggetto un terreno sul quale erano presenti due strutture precarie realizzate da una precedente conduttrice e poi acquistate dalla nuova società conduttrice per adibirle a capannoni. Una di queste strutture era stata pignorata in una procedura esecutiva mobiliare promossa dai creditori della società, prima della dichiarazione di fallimento, e aggiudicata a un terzo. Successivamente, gli eredi del proprietario del terreno agirono contro il fallimento della società per ottenere la risoluzione del contratto di locazione e del preliminare, la restituzione del terreno libero dai capannoni e il pagamento dei canoni non riscossi. Il fallimento chiamò in causa altri soggetti, tra cui l'aggiudicatario del capannone, che a sua volta domandò la consegna del bene e il risarcimento dei danni. In grado di appello la decisione di primo grado venne confermata quanto alla qualificazione e alla nullità della vendita esecutiva, mentre fu ribadita la risoluzione della locazione. Nel ricorso per cassazione gli eredi dell'aggiudicatario dedussero, con i primi quattro motivi, violazione di legge e vizi processuali per avere i giudici di merito: a) riqualificato arbitrariamente una vendita eseguita in sede di pignoramento mobiliare come vendita coattiva di immobile abusivo; b) dichiarato la nullità della vendita nonostante l'art. 40 della l. n. 47 del 1985 escluda, per le vendite coattive, le nullità previste per le vendite tra privati; c) operato valutazioni precluse e comunque non consentite nel giudizio; d) violato le regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle risultanze documentali. Il fallimento, con ricorso incidentale, censurò invece la decisione di merito nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto di poter decidere nel merito sulla domanda di risoluzione della locazione, benché proposta dopo l'apertura della procedura concorsuale, e dunque sottratta alla cognizione del giudice ordinario; il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale degli eredi dell'aggiudicatario, assorbito il quinto, e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del fallimento, dichiarando inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero errato sia nel qualificare e dichiarare nulla la vendita esecutiva mobiliare di un bene ritenuto immobile, sia nel pronunciarsi sulla risoluzione del contratto di locazione dopo l'apertura del fallimento, materia attratta al foro fallimentare. In particolare, ha affermato che la nullità della vendita coattiva ex art. 40 l. n. 47/1985 non può essere dichiarata nel giudizio instaurato dagli attori, poiché avrebbe potuto essere fatta valere, al più, mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. dai soggetti legittimati; inoltre, ha ribadito che dopo il fallimento il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto davanti al giudice ordinario, perché la relativa pretesa deve essere veicolata nel procedimento concorsuale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta ultrapetizione e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso principale per contestare la motivazione e i limiti dell'appello

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso principale per contestare l'introduzione o la valutazione di questioni in appello

  • art. 40 l. n. 47/1985

    le nullità previste per le vendite tra privati non si estendono alle vendite eseguite nell'ambito di procedure esecutive individuali o concorsuali

  • art. 46 d.P.R. n. 380/2011

    richiamato quale conferma normativa della disciplina urbanistica delle nullità edilizie

  • art. 812 c.c.

    richiamato per la qualificazione del bene come immobile o mobile; la Corte osserva che, nel caso di specie, la natura del capannone non poteva essere rivalutata nel giudizio promosso dopo l'aggiudicazione

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come rimedio esperibile per far valere la nullità/irregolarità dell'atto esecutivo da parte dei soggetti legittimati

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per la fede privilegiata dell'atto pubblico e dei suoi contenuti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per l'onere della prova

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione e al giusto processo

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla motivazione della sentenza

  • art. 72 l. fall.

    richiamato dal fallimento per sostenere i limiti alla domanda di risoluzione del contratto dopo l'apertura della procedura

  • artt. 92 e segg. l. fall.

    richiamati dal fallimento in tema di effetti e regole della procedura concorsuale

  • art. 51 l. fall.

    richiamato per evidenziare che, una volta aperto il fallimento, il processo esecutivo non può proseguire secondo le regole ordinarie

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    richiamato in tema di conformità della copia analogica all'originale informatico notificato via PEC

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994

    richiamato in tema di deposito di copie analogiche del ricorso notificato telematicamente

Massime di principio

  • La nullità della vendita coattiva avente ad oggetto un bene qualificato come immobile abusivo non può essere fatta valere liberamente nel giudizio di merito instaurato da soggetti diversi da quelli legittimati a opporre l'atto esecutivo, ma richiede l'esperimento dei rimedi processuali propri dell'esecuzione, in particolare l'opposizione ex art. 617 c.p.c. quando ne ricorrano i presupposti.
  • Le nullità edilizie previste per la vendita tra privati dall'art. 40 l. n. 47/1985 non si estendono alle vendite eseguite nell'ambito di procedure esecutive individuali o concorsuali.
  • Dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, il creditore non può proporre davanti al giudice ordinario domanda di risoluzione del contratto, poiché gli effetti restitutori e risarcitori incidono sulla par condicio creditorum; la relativa pretesa deve essere coltivata nel foro fallimentare, anche in via incidentale nel procedimento concorsuale.
  • Nel giudizio di cassazione il deposito in copia analogica del ricorso notificato via PEC non determina improcedibilità se il controricorrente non contesta la conformità della copia all'originale notificato.
  • In presenza di una vendita esecutiva già perfezionata, la qualificazione del bene posta a base dell'aggiudicazione non può essere rimessa in discussione in un successivo giudizio introdotto dalle parti diverse da quelle abilitate a contestare l'atto esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiImmobiliareEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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