Sentenza n. 1856/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento 1) del diniego di sanatoria edilizia del Comune di Verbania, in relazione alla S.C.I.A. presentata in data 28/12/2023 (prot. n. 69429 – pratica n. 2023/300), comunicato con nota in data 4/12/2024; 2) di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o successivo, ed in particolare, in quanto occorra, del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90 con nota del 27/8/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia e archiviazione della SCIA in sanatoria presentata per la regolarizzazione di opere eseguite su un fabbricato ad uso artigianale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 4 dicembre 2024 relativo alla SCIA in sanatoria presentata il 28 dicembre 2023, nonché il precedente preavviso di diniego. Il fabbricato originario era stato assentito nel 1974 con un nulla-osta per un manufatto precario, aperto sui quattro lati, mentre in seguito la struttura metallica era stata rimossa e sostituita da un fabbricato stabile in cemento armato, chiuso sui quattro lati e dotato di porte scorrevoli, senza titolo edilizio. La ricorrente sosteneva: a) la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego; b) la violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, assumendo che le opere non sanabili avrebbero potuto essere eliminate o che la sanatoria avrebbe potuto essere subordinata alla loro rimozione, senza incremento di superficie o volume; c) la violazione degli artt. 23 e 49 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore e il difetto di motivazione, poiché il Comune avrebbe indicato in modo generico l'incompatibilità con la disciplina geologica della Classe IIIb2. Il Comune ha eccepito anche l'improcedibilità per la successiva presentazione, il 5 agosto 2025, di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, ritenendo autonomamente esaminabile il diniego del 4 dicembre 2024, senza che la successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria incidesse sul giudizio. Nel merito, ha respinto il primo motivo: il Comune aveva dato atto dell'esame delle osservazioni e aveva confermato i motivi ostativi richiamando la precedente comunicazione; il rinvio motivazionale al preavviso è stato ritenuto intellegibile e corretto. Ha respinto anche le censure relative ai presupposti del diniego. Dalla documentazione risultava che il manufatto assentito nel 1974 era precario e aperto sui quattro lati, mentre la struttura attuale, stabile e chiusa, era stata realizzata senza titolo. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere un titolo edilizio in sanatoria per l'intera volumetria stabilmente edificata, non una SCIA in sanatoria riferita a una ristrutturazione del fabbricato esistente. Il Comune ha quindi legittimamente ritenuto la SCIA inidonea a regolarizzare una nuova costruzione o nuovi volumi in ampliamento. Il diniego è stato inoltre ritenuto coerente con l'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del PRGC: nella Classe IIIb2 sono consentiti interventi di ristrutturazione senza aumento di superficie e volume, ma non nuove costruzioni. La successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria resta estranea al giudizio e dovrà essere valutata autonomamente dal Comune. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto impone all'amministrazione di esaminare le osservazioni dell'interessato; tale obbligo può ritenersi assolto quando il provvedimento finale dia atto dell'esame e confermi, con motivazione intelligibile anche per relationem al preavviso, i motivi ostativi.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata dalla ricorrente con riguardo alla possibilità di ottenere la sanatoria per opere eseguite in parziale difformità o con variazioni essenziali; il giudice ha però ritenuto che la SCIA in sanatoria non fosse il titolo idoneo a regolarizzare la nuova volumetria stabilmente edificata.
art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001
Il Comune ha ricondotto l'intervento a una nuova costruzione, in ragione della sostituzione del manufatto precario originario con una struttura stabile e chiusa; tale qualificazione è stata ritenuta coerente dal TAR.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato nel preavviso comunale con riferimento ai provvedimenti conseguenti alla mancata demolizione e alla possibile acquisizione della proprietà; il TAR non ha esaminato autonomamente tali profili.
art. 49 delle norme tecniche di attuazione del PRGC
nelle aree comprese nella Classe IIIb2 oltre agli interventi previsti per la Classe IIIb1 sono consentiti: - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n.457, senza aumenti di superficie e volume
Nella Classe IIIb2 sono ammesse ristrutturazioni edilizie senza aumento di superficie e volume, mentre non sono consentite nuove costruzioni; la disciplina costituisce ulteriore ragione ostativa alla regolarizzazione della struttura stabile realizzata senza titolo.
art. 23 delle norme tecniche di attuazione del PRGC
È richiamato dalla ricorrente, ma la sentenza non ne espone uno specifico contenuto né fonda su di esso una distinta statuizione.
Massime di principio
- Quando un manufatto originariamente assentito come precario e aperto viene sostituito senza titolo da una struttura stabile e chiusa, la regolarizzazione deve riguardare la nuova costruzione e l'intera volumetria stabilmente edificata, non può essere qualificata come mera ristrutturazione del manufatto originario.
- Una SCIA in sanatoria non è idonea a regolarizzare una nuova costruzione o nuovi volumi stabilmente realizzati in ampliamento rispetto al fabbricato assentito, quando per tali opere è richiesto un diverso titolo edilizio in sanatoria.
- L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 è assolto quando il provvedimento finale ne dia atto e confermi i motivi ostativi mediante un rinvio motivazionale intelligibile alla comunicazione di preavviso.
- Nelle aree classificate IIIb2 dalla disciplina geologica comunale, ove le norme tecniche consentano soltanto interventi di ristrutturazione senza aumento di superficie e volume, non sono ammissibili nuove costruzioni; tale limite può legittimamente fondare il diniego della regolarizzazione edilizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →