Ordinanza n. 888/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della ordinanza di ANAS S.p.a. n. 180/2025/MI del 4 marzo 2025 (CDG. 04-03-2025. 0193721.U), avente ad oggetto la “Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione”, relativa alla tratto di strada statale “Regina” dal km 19+700 al km 23+500, in direzione Menaggio e in direzione Como, con specifico riferimento alla parte in cui dispone che il “divieto di transito […], Direzione Como, a partire dalle ore 06:30 del 15/03/2025 fino alle ore 06:30 del 15/11/2025 e successivamente dal 15/03 fino al 15/11 di ciascun anno; interesserà gli autobus di lunghezza superiore a 11 m”; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato e/o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ANAS che vieta, per periodi annuali, il transito sul tratto della SS 340 “Regina” agli autobus di lunghezza superiore a 11 metri
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di ANAS nella parte in cui limita il transito degli autobus di lunghezza superiore a 11 metri sul tratto della SS 340 “Regina” compreso tra il km 19+700 e il km 23+500, in direzione Como, deducendo censure fondate anche sul carattere tecnicamente inidoneo del parametro della lunghezza complessiva del veicolo. La relazione tecnica prodotta da ANAS sostiene che la maggiore lunghezza comporti maggiore occupazione trasversale e longitudinale del sedime, maggiore complessità di manovra e interferenze con il traffico, ritenendo idoneo il limite di circa 11 metri. La relazione tecnica delle ricorrenti contesta invece che la lunghezza totale sia un parametro significativo per valutare l’ingombro del veicolo durante l’incrocio e nelle curve, indicando nel passo, nella sagoma e in ulteriori caratteristiche tecniche i possibili elementi rilevanti e sostenendo che il limite non produrrebbe risultati concreti. Il TAR, con precedente ordinanza, aveva disposto una verificazione; il primo verificatore, individuato nel Rettore del Politecnico di Milano, ha comunicato l’impossibilità di reperire un docente idoneo per la sussistenza di conflitti di interesse derivanti da pregressi rapporti dell’Ateneo con ANAS.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento, ritenendo necessaria, per la completezza dell’istruttoria, una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. Ha sostituito il verificatore precedentemente individuato, conferendo l’incarico al Rettore dell’Università di Padova, con facoltà di delega a uno o più docenti dell’Ateneo in relazione alle specifiche competenze tecniche. La verificazione dovrà accertare, alla luce della conformazione del tratto stradale, delle curve, delle strettoie e delle altre caratteristiche del sedime, se la lunghezza degli autobus superiore a 11 metri incida sull’ingombro, sull’occupazione della sede stradale, sulla complessità delle manovre e sulle interferenze con il traffico, oppure se tali problematiche dipendano da sagoma, dimensioni, passo o altri profili tecnici indipendenti dalla lunghezza complessiva. Il verificatore potrà acquisire copia degli atti, richiedere documentazione e informazioni alle parti, svolgere le indagini necessarie e assumere informazioni da terzi. Le parti dovranno essere informate dell’avvio delle operazioni e potranno presentare controdeduzioni anche tramite tecnici di parte. Le operazioni dovranno iniziare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro novanta giorni dall’inizio delle operazioni. È stato liquidato un anticipo di 2.000 euro, posto provvisoriamente in solido a carico delle ricorrenti, ed è stata fissata l’udienza pubblica per il 20 novembre 2026.
Norme richiamate
eventuale istanza ai sensi dell’art. 66, comma quarto, del c.p.a.
La verificazione è disposta quale mezzo istruttorio per acquisire valutazioni tecniche necessarie alla completezza dell’istruttoria processuale; il verificatore può svolgere indagini, acquisire documenti e informazioni e deve considerare le controdeduzioni delle parti.
Massime di principio
- Quando il merito di una controversia dipende da questioni tecniche contrapposte e dagli atti disponibili non emerge una ricostruzione sufficiente, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per accertare i fatti e i profili tecnici rilevanti.
- La verificazione può essere sostituita o rinnovata quando il soggetto originariamente incaricato dichiari l’impossibilità di individuare un ausiliario idoneo per una situazione di conflitto di interessi, così da garantire l’imparzialità dell’istruttoria.
- Nell’affidare una verificazione, il giudice deve delimitare puntualmente i quesiti tecnici, indicando i fatti e le alternative interpretative da esaminare, senza anticipare la decisione sulle censure di legittimità.
- Le operazioni di verificazione devono svolgersi nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere consentito di partecipare, produrre controdeduzioni e avvalersi di tecnici di parte; il verificatore deve tenerne conto nella relazione conclusiva.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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