Sentenza n. 7065/2026 - Roma, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 795/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Crisanti, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 24619/2023, pubblicata in data 22/01/2025, notificata in data 19/03/2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 795/2025, relativa all'accertamento dell'anzianità di servizio e al pagamento di euro 5.590,45 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 795/2025, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato un'anzianità di servizio pari a cinque anni, otto mesi e sedici giorni alla data dell'immissione in ruolo, avvenuta il 2 settembre 2013, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 5.590,45, oltre interessi legali o, in alternativa, rivalutazione monetaria secondo le condizioni indicate nella sentenza. La ricorrente ha inoltre domandato la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o elementi dimostrativi dell'avvenuta esecuzione o dell'esistenza di ostacoli sopravvenuti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, ritenendo non dimostrata l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e rilevando che l'Amministrazione non aveva fornito chiarimenti sull'adempimento degli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che la penalità decorra soltanto dall'eventuale inosservanza dei termini fissati nel dispositivo e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese processuali, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, relativamente all'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità decorre dall'eventuale inosservanza dei termini assegnati e viene commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non abbia dimostrato di essersi conformata agli obblighi da essa derivanti.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, l'amministrazione deve fornire chiarimenti ed elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative; in mancanza, il giudice può ordinarle di provvedere.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento, indicando termini e modalità dell'intervento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata anche in relazione al ritardo nell'esecuzione di obblighi pecuniari, ma la sua decorrenza deve essere collegata all'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →