Cassazione Penale, Sentenza n. 6917/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Monza dell'8/10/2020 che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (soggiorno illegale in violazione di ordine di allontanamento/espulsione) e lo aveva condannato ad ammenda di €7.500. Il ricorso per cassazione, presentato dal difensore dell'imputato, deduceva: (i) carenza di motivazione in termini generici, contestando che il giudice non avesse indicato le prove né compiuto un'analisi complessiva del fatto concreto; (ii) omissione della motivazione rispetto alla specifica richiesta difensiva di proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28/08/2000, n. 274 (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), richiesta formulata nelle conclusioni ma non valutata dal giudice di pace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la prima censura per genericità, poiché il ricorso non ha criticato in modo specifico l'argomentazione della sentenza di merito. Ha invece accolto la seconda censura: il giudice di pace non aveva considerato né motivato la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a detto profilo e ha disposto il rinvio al Giudice di Pace di Monza, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio sul punto (libero nel suo esito). Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter
Norma contestata al ricorrente per il reato di permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento/espulsione; la Corte ha confermato che la fattispecie è integrata dai fatti ricostruiti in sentenza, ma non ha esaminato il merito della condanna oltre l'annullamento limitato per mancata valutazione dell'art. 34.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere valutata dal giudice di pace con riferimento al fatto concretamente realizzato e considerando congiuntamente gli indici normativi (esiguità del danno o del pericolo, occasionalità, basso grado di colpevolezza, pregiudizio per lavoro/studio/famiglia/salute). L'omessa valutazione di tale richiesta, se prospettata nelle conclusioni, rende necessaria la cassazione limitata e il rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- La domanda di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000) deve essere esaminata dal giudice di merito e motivatamente respinta o accolta: l'omissione configura motivo fondato di cassazione con rinvio.
- Per essere efficace in cassazione, la censura sulla motivazione non può restare in termini astratti: il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con l'argomentazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della particolare tenuità va riferita al fatto concreto e richiede considerazione congiunta degli indici normativi (esiguità del danno/pericolo, occasionalità, basso grado di colpevolezza, pregiudizio per esigenze personali), anche quando si tratti di reati di pericolo astratto come il soggiorno illegale.
- Nei procedimenti davanti al Giudice di Pace la causa di esclusione della procedibilità/punibilità costituisce uno strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio e deve essere applicata quando ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi valutati nel concreto.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una richiesta conclusiva rilevante (es. art. 34), la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo giudizio a diverso giudice.
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