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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04893/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per il completamento di una banchina del porto di Gioia Tauro. L’appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un’ATI, aveva chiesto il pagamento di maggiori compensi e oneri sostenuti in corso d’opera, fondando la domanda su più riserve iscritte nei documenti contabili: in particolare, indisponibilità delle aree di cantiere e di stoccaggio, rinvenimento di sottoservizi non segnalati, aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime e rinvenimento di cavi ad alta tensione. La stazione appaltante aveva eccepito la decadenza e/o la rinuncia alle riserve, sostenendo che alcune sarebbero state tardive e che la mancata riproposizione negli atti di sottomissione implicasse rinuncia. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione, ritenendo: 1) che non esistesse un obbligo di reiterare le riserve negli atti di sottomissione; 2) che dagli atti di sottomissione non potesse desumersi una rinuncia implicita; 3) che, quanto alla riserva sull’indisponibilità delle aree, il fatto lesivo avesse natura continuativa e la sua dannosità fosse divenuta percepibile solo successivamente alla consegna dei lavori, sicché la riserva iscritta nel primo atto contabile utile era tempestiva. In cassazione l’Autorità portuale ha dedotto violazione degli artt. 131 e 165 del d.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 31 del D.M. n. 145/2000, sostenendo che l’appaltatrice dovesse iscrivere le riserve anche nel verbale di consegna o nel primo atto di sottomissione utile e che la mancata sottoscrizione con riserva degli atti di sottomissione integrasse rinuncia alle riserve già apposte nei registri contabili; inoltre ha contestato la tempestività delle riserve nn. 1 e 3 e la conseguente liquidazione dei maggiori oneri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che censuravano la pretesa rinuncia alle riserve e la dedotta decadenza, affermando che, una volta tempestivamente iscritte le riserve nei documenti contabili e confermate nel conto finale, non vi è un obbligo giuridico di reiterarle negli atti di sottomissione. Ha inoltre condiviso l’apprezzamento della Corte territoriale secondo cui l’atto di sottomissione svolge funzione diversa da quella dei documenti contabili e la sua mancata sottoscrizione con riserva non vale, di per sé, come rinuncia implicita. Quanto alla riserva per indisponibilità delle aree, ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui il fatto dannoso, di natura continuativa, non era ancora percepibile al momento della consegna dei lavori e la riserva era stata iscritta nel primo atto utile, cioè nel registro di contabilità del primo SAL, con successiva conferma nel conto finale. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131 d.P.R. n. 554/1999

    la disposizione viene letta come richiamo alle modalità di formulazione delle riserve, ma non come imposizione di una reiterazione delle riserve negli atti di sottomissione; l’obbligo riguarda i documenti contabili e il primo atto idoneo a riceverle.

  • art. 165 d.P.R. n. 554/1999

    è richiamato in coordinamento con l’art. 31 del D.M. n. 145/2000 per escludere che le riserve già tempestivamente iscritte debbano essere confermate in atti diversi da quelli contabili.

  • art. 31 D.M. 19 aprile 2000, n. 145

    le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, poi nel registro di contabilità e infine confermate nel conto finale; le riserve non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

  • art. 53 R.D. 25 maggio 1895, n. 350

    viene richiamato come antecedente storico della disciplina delle riserve nei documenti contabili dei lavori pubblici.

  • art. 54 R.D. 25 maggio 1895, n. 350

    viene richiamato quale precedente abrogato sulla specificazione e quantificazione delle riserve iscritte con riserva.

  • art. 26 D.P.R. n. 1063/1962

    viene richiamato come fonte abrogata che imponeva l’iscrizione delle osservazioni dell’appaltatore a pena di decadenza.

  • art. 164 D.P.R. n. 554/1999

    viene citato nel quadro normativo sui documenti contabili e sulle annotazioni delle partite di lavorazione.

  • art. 174 D.P.R. n. 554/1999

    viene richiamato nel quadro regolamentare applicabile ai lavori pubblici.

  • art. 231 D.P.R. n. 554/1999

    è richiamato come norma di abrogazione del precedente sistema regolamentare.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nei lavori pubblici, la riserva tempestivamente iscritta nei documenti contabili e confermata nel conto finale non deve essere necessariamente reiterata in atti diversi da quelli contabili, salvo che una norma espressa lo preveda.
  • L’atto di sottomissione per varianti o assestamenti del progetto ha funzione autonoma rispetto ai documenti contabili dell’appalto e non equivale, di per sé, a rinuncia alle riserve già formulate.
  • La rinuncia alle riserve richiede una manifestazione di volontà espressa oppure un comportamento concludente inequivoco; la mera mancata riproposizione delle riserve in un atto non deputato alla loro iscrizione non è sufficiente.
  • Per i fatti a effetti continuativi, il termine per iscrivere la riserva decorre dal momento in cui il fatto lesivo e la sua potenzialità dannosa siano percepibili con l’ordinaria diligenza; prima di tale momento non può configurarsi decadenza per mancata iscrizione immediata.
  • La tempestività della riserva va valutata in relazione al primo atto idoneo a riceverla successivo alla percezione del pregiudizio, con successiva conferma nel conto finale, secondo la disciplina regolamentare dei lavori pubblici.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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