Cassazione Civile, Ordinanza n. 19650/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello della società e dei soci contro la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso un avviso di accertamento IVA per il 2012. L'Ufficio contestava la detrazione dell'IVA su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non provata né la fittizietà delle società cedenti né la consapevolezza, in capo alla contribuente, della frode. Con l'unico motivo la ricorrente denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 21, comma 7, e 54 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., deducendo che la CTR avrebbe trascurato gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti emersi dagli accertamenti e dalle dichiarazioni del legale rappresentante della società, il quale aveva riferito di avere intrattenuto rapporti con soggetti diversi dagli amministratori risultanti dalle visure camerali delle società emittenti le fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e delle regole sulle presunzioni, la ricorrente mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito. Ha rilevato che la CTR aveva valorizzato la natura comunque equivoca delle dichiarazioni rese e l'assenza di elementi significativi idonei a provare la fittizietà delle cedenti e la consapevolezza della frode. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
art. 21 comma 7 d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sostanziale invocata dall'Ufficio in tema di IVA e fatture relative a operazioni inesistenti.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sostanziale invocata dall'Ufficio nel recupero dell'IVA indebitamente detratta.
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento dell'esito della prova.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici e deduzioni indiziarie.
art. 2728 c.c.
richiamato in tema di presunzioni legali e distribuzione dell'onere probatorio.
art. 2729 c.c.
le censure sulle presunzioni sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti e non nell'allegazione di una reale violazione dei paradigmi legali della presunzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del fatto o delle prove, perché la ricognizione della fattispecie concreta appartiene al giudice di merito.
- In materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario della frode; il contribuente può liberarsi dimostrando di avere agito senza consapevolezza e con la diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte errata; non ricorre quando il giudice ritiene, dopo la valutazione delle prove, che la parte onerata non abbia assolto tale onere.
- Le censure sulle presunzioni semplici sono ammissibili come violazione di legge solo se si deduce che il ragionamento presuntivo abbia superato i limiti dell'art. 2729 c.c.; se si contesta soltanto una diversa lettura dei fatti o una diversa inferenza probabilistica, la doglianza investe il merito ed è inammissibile in cassazione.
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