Corte di giustizia, Sentenza C-422/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018. — Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro Skarpa Travel sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Fatto generatore dell’imposta – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Articoli 65 e 308 – Margine realizzato da un’agenzia di viaggio – Determinazione del margine – Versamento di acconti anteriore alla prestazione di servizi di viaggio fornita dall’agenzia di viaggio – Costo effettivo sostenuto dall’agenzia di viaggio. — Causa C-422/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce come si coordina il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio con la disciplina generale sugli acconti. Stabilisce che l’imposta diventa esigibile al momento dell’incasso dell’acconto se il servizio è già sufficientemente identificato. Per la base imponibile, però, occorre applicare il criterio del margine dell’articolo 308, anche mediante stima dei costi quando quelli effettivi non siano ancora noti, con successiva rettifica se necessario.
IVA – agenzie di viaggio: esigibilità dell’imposta sugli acconti e determinazione del margine imponibile secondo il regime speciale della direttiva 2006/112/CE
La questione giuridica
Se, nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio di cui agli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE, l’IVA su un acconto incassato prima della prestazione del servizio divenga esigibile al momento dell’incasso ai sensi dell’articolo 65; e, in caso affermativo, se l’acconto debba essere tassato tenendo conto del margine di cui all’articolo 308, anche quando i costi effettivi a monte non siano ancora interamente noti, eventualmente mediante stima.
Principio di diritto
Nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, l’articolo 65 della direttiva 2006/112/CE resta applicabile: l’IVA su un acconto è esigibile al momento dell’incasso, purché in tale momento i servizi turistici siano identificati con precisione. Tuttavia, la base imponibile dell’acconto deve essere determinata secondo l’articolo 308, ossia in funzione del margine dell’agenzia; se i costi effettivi non sono ancora completamente determinabili, il margine può essere calcolato provvisoriamente sulla base di una stima del costo effettivo totale, da rettificare quando il costo definitivo diviene noto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Articolo 63 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 65 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 66 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 308 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 309 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 310 della direttiva 2006/112/CE
IVA sulle agenzie di viaggio e acconti
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny polacco in una controversia tra l’amministrazione fiscale nazionale e Skarpa Travel sp. z o.o.. La questione verte sull’applicazione del regime speciale IVA per le agenzie di viaggio, in particolare sugli effetti dell’incasso di un acconto prima della prestazione del servizio turistico.
Fatti e procedimento principale
Skarpa, agenzia di viaggio soggetta al regime speciale previsto dalla legge polacca sull’IVA, aveva chiesto un parere individuale per chiarire quando l’IVA fosse esigibile sugli acconti ricevuti dai clienti. L’amministrazione finanziaria aveva ritenuto che l’IVA fosse dovuta al momento dell’incasso dell’acconto e che, per il calcolo del margine, si potessero usare costi stimati con successiva rettifica. Il giudice di primo grado aveva invece ritenuto che l’IVA fosse esigibile solo quando il margine reale fosse definitivamente determinabile. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte di chiarire il rapporto tra l’articolo 65 e l’articolo 308 della direttiva IVA.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui il fatto generatore e l’esigibilità coincidono con la cessione o prestazione;
- l’articolo 65, che anticipa l’esigibilità al momento dell’incasso dell’acconto;
- gli articoli 306-310, che disciplinano il regime speciale delle agenzie di viaggio;
- l’articolo 308, che definisce la base imponibile come il margine dell’agenzia, cioè la differenza tra il corrispettivo dovuto dal viaggiatore e il costo effettivo sostenuto per acquisti presso terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.
Prima questione: esigibilità dell’IVA sull’acconto
La Corte osserva che il regime speciale delle agenzie di viaggio costituisce una deroga limitata al sistema comune IVA: esso disciplina in modo specifico luogo di imposizione, base imponibile e detrazione, ma non esclude l’applicazione delle norme generali sul fatto generatore e sull’esigibilità.
Per questo motivo, l’articolo 65 resta applicabile anche alle operazioni delle agenzie di viaggio. Di conseguenza, quando l’agenzia incassa un acconto, l’IVA diventa esigibile al momento dell’incasso, purché i servizi turistici futuri siano già individuati con precisione. La Corte richiama la propria giurisprudenza sugli acconti, secondo cui tutti gli elementi qualificanti della prestazione futura devono essere già noti al momento del pagamento.
Seconda questione: determinazione della base imponibile dell’acconto
La Corte chiarisce che l’articolo 308 impone di calcolare la base imponibile sulla base del margine effettivo dell’agenzia. Tuttavia, se l’acconto è molto elevato rispetto al prezzo totale e, al momento dell’incasso, i costi effettivi non sono ancora interamente sostenuti o non sono determinabili con precisione, un calcolo fondato solo sui costi già noti potrebbe alterare il meccanismo dell’articolo 308.
Per evitare che il regime speciale diventi inoperante in pratica, la Corte ammette che il margine possa essere determinato in via stimata sulla base del costo effettivo totale prevedibile del viaggio. In tale stima l’agenzia deve considerare anche gli eventuali costi già sostenuti al momento dell’acconto. La base imponibile dell’IVA dovuta sull’acconto si ricava allora applicando all’importo incassato la percentuale che il margine prevedibile rappresenta rispetto al prezzo totale del viaggio.
La soluzione resta provvisoria: quando il costo effettivo definitivo diventa noto, l’agenzia deve procedere, se necessario, alle rettifiche delle dichiarazioni IVA già effettuate.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’IVA sugli acconti incassati da un’agenzia di viaggio è esigibile al momento dell’incasso, ai sensi dell’articolo 65, se i servizi turistici sono già individuati con precisione;
- il margine imponibile va determinato ai sensi dell’articolo 308 come differenza tra prezzo totale e costi effettivi a monte; se questi non sono ancora noti, è consentito un calcolo basato su stima, con successiva rettifica.
Principio affermato
La sentenza conferma che il regime speciale delle agenzie di viaggio non deroga alle regole generali sull’esigibilità dell’IVA sugli acconti, ma solo alla disciplina della base imponibile e della detrazione. In materia di acconti, l’imposta può essere prelevata subito, mentre il margine va misurato in modo da rispettare il meccanismo speciale dell’articolo 308, anche mediante stime ragionevoli dei costi futuri.
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