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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-89/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019. — A contro Udlændinge- og Integrationsministeriet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE‑Turchia – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare dei coniugi – Nuova restrizione – Motivo imperativo d’interesse generale – Integrazione riuscita – Efficace gestione dei flussi migratori – Proporzionalità. — Causa C-89/18

Giurisprudenza europea62018CJ0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che la regola danese sui "legami più forti" costituisca una nuova restrizione vietata dall’articolo 13 della निर्णय n. 1/80, applicabile ai lavoratori turchi regolarmente inseriti nel mercato del lavoro. La restrizione non supera il test di giustificazione, perché non è idonea a valutare seriamente le prospettive di integrazione del richiedente né a perseguire efficacemente la gestione dei flussi migratori. Di conseguenza, il rinvio pregiudiziale si chiude con la declaratoria di incompatibilità della misura nazionale con il diritto dell’Unione.

Ricongiungimento familiare del coniuge di un lavoratore turco: compatibilità con la clausola di standstill dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 di una condizione nazionale fondata sulla prevalenza dei legami con lo Stato membro rispetto a quelli con uno Stato terzo.

La questione giuridica

Se l’articolo 13 della decisione n. 1/80 osti a una normativa danese che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente nello Stato membro e il suo coniuge alla condizione che i loro legami con la Danimarca siano più forti di quelli con uno Stato terzo; e, in caso affermativo, se tale restrizione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare l’integrazione riuscita e la gestione efficace dei flussi migratori, secondo criteri di proporzionalità.

Principio di diritto

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 osta a una misura nazionale che inasprisca, rispetto alla disciplina vigente al momento dell’entrata in vigore della decisione nello Stato membro, le condizioni per il ricongiungimento familiare del coniuge di un lavoratore turco regolarmente residente, quando tale misura costituisca una nuova restrizione alla libera circolazione dei lavoratori. La condizione secondo cui i legami della coppia con lo Stato membro devono essere più forti di quelli con uno Stato terzo è una nuova restrizione non giustificata, poiché non è idonea a garantire né l’integrazione riuscita né la gestione efficace dei flussi migratori.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia
  • Articolo 14 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia
  • Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (Accordo di associazione)
  • Articolo 12 dell’Accordo di associazione
  • Articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di associazione
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Decisione 64/732/CEE

Ricongiungimento familiare del coniuge di un lavoratore turco e clausola di standstill

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret (Danimarca) in materia di ricongiungimento familiare di un coniuge di cittadino turco legalmente residente e occupato in Danimarca. La Corte è chiamata a verificare la compatibilità con l’articolo 13 della decisione n. 1/80 di una norma danese che subordina il rilascio del permesso di soggiorno alla prevalenza dei legami della coppia con la Danimarca rispetto a quelli con un altro Stato, in particolare la Turchia.

Fatti e procedimento principale

A, cittadina turca, ha chiesto il permesso di soggiorno in Danimarca per ricongiungersi con il marito B, anch’egli cittadino turco e lavoratore subordinato in Danimarca. La domanda è stata respinta dalle autorità danesi sulla base dell’articolo 9, paragrafo 7, della legge sugli stranieri, poiché i legami della coppia con la Turchia erano ritenuti più forti di quelli con la Danimarca.

A ha impugnato il rigetto dinanzi ai giudici danesi. Il giudice del rinvio ha ritenuto che la misura potesse costituire una "nuova restrizione" ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, ma ha chiesto se essa potesse essere giustificata dall’obiettivo di favorire l’integrazione riuscita e, secondo il governo danese, anche dalla gestione efficace dei flussi migratori.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 13 della decisione n. 1/80, che vieta nuove restrizioni alle condizioni d’accesso all’occupazione per i lavoratori turchi e i loro familiari regolarmente soggiornanti;
  • l’articolo 14 della medesima decisione, relativo alle eccezioni per ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica;
  • gli articoli 2 e 12 dell’Accordo di associazione CEE-Turchia, che forniscono il quadro dell’associazione;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale. La sentenza menziona anche la direttiva 2004/38/CE nel percorso personale del coniuge del lavoratore turco, ma non come fonte decisiva della soluzione.

Prima questione pregiudiziale: esistenza di una nuova restrizione

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui la clausola di standstill vieta l’introduzione di misure che rendano più restrittivo, rispetto alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della decisione n. 1/80 nello Stato membro, l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori turchi.

Nel caso concreto, la norma danese, introdotta successivamente, inasprisce le condizioni di ricongiungimento familiare del coniuge del lavoratore turco e incide dunque sulla scelta di quest’ultimo di stabilirsi e lavorare stabilmente nello Stato membro. La Corte qualifica pertanto la disposizione come "nuova restrizione" ai sensi dell’articolo 13.

Giustificazione invocata: integrazione riuscita e gestione dei flussi migratori

La Corte esamina poi se la restrizione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

Integrazione riuscita

La Corte riconosce che l’obiettivo di una riuscita integrazione può, in astratto, costituire un motivo imperativo di interesse generale. Tuttavia, la misura danese non è idonea a realizzarlo, perché:

  • valuta i legami con uno Stato terzo della coppia anziché le concrete prospettive di integrazione in Danimarca del coniuge richiedente o della coppia nel suo insieme;
  • non prevede alcuna vera misura di integrazione, ma solo un filtro basato su criteri che la Corte descrive come diffusi, imprecisi e idonei a generare prassi diverse e imprevedibili, in contrasto con la certezza del diritto;
  • non dimostra che i legami con lo Stato d’origine del lavoratore turco impediscano di per sé l’integrazione nello Stato ospitante.

Gestione efficace dei flussi migratori

Anche questo obiettivo può, in linea di principio, integrare un motivo imperativo di interesse generale. Tuttavia, la Corte osserva che la norma non consente di valutare seriamente le prospettive di integrazione del richiedente e quindi non è idonea a selezionare i casi in cui il ricongiungimento dovrebbe essere favorito o limitato in funzione di tale integrazione. Di conseguenza, non soddisfa neppure il requisito dell’idoneità rispetto alla gestione dei flussi migratori.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale come quella danese costituisce una nuova restrizione non giustificata. Poiché la risposta alla prima questione è risolutiva, la Corte dichiara di non doversi pronunciare sulla seconda questione pregiudiziale.

Principio affermato

Una normativa nazionale che subordina il ricongiungimento familiare del coniuge di un lavoratore turco legalmente residente alla condizione che i loro legami con lo Stato membro siano più forti di quelli con uno Stato terzo viola la clausola di standstill dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 e non può essere giustificata né dall’obiettivo dell’integrazione riuscita né da quello della gestione efficace dei flussi migratori, quando non sia idonea a perseguire realmente tali obiettivi.

Come è indicizzato

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