Sentenza n. 1757/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1652/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/593 del 10 luglio 2023, di approvazione del progetto "Comunicare senza barriere" e del relativo schema di associazione temporanea di scopo
Esito
Favorevole al resistente (regione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la deliberazione regionale, sostenendo anzitutto che il d.P.C.M. 14 febbraio 2023 non imponesse di limitare i progetti agli enti del terzo settore. In subordine, ha dedotto l’illegittimità costituzionale del d.P.C.M., ove interpretato in tal senso, per lesione della competenza legislativa regionale. Ha inoltre denunciato la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la Regione obbligata dal d.P.C.M. a rivolgersi esclusivamente agli enti del terzo settore, riproponendo poi i motivi del ricorso originario. Sono stati prospettati anche argomenti relativi alla violazione del codice dei contratti pubblici e del codice del terzo settore. Il controinteressato ha eccepito la novità di tali argomenti in appello; l’appellante ha depositato tardivamente una nota del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non fondata l’eccezione di novità degli argomenti relativi ai codici dei contratti e del terzo settore, poiché utilizzati per sostenere l’ammissibilità del ricorso e non la sua fondatezza. Ha escluso dal materiale valutabile la documentazione depositata tardivamente, non essendo indispensabile ai fini della decisione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.; in ogni caso, tale documentazione avrebbe confermato la limitazione agli enti del terzo settore. Nel merito, il Collegio ha interpretato l’art. 2, comma 4, del d.P.C.M. 14 febbraio 2023 come disposizione chiara e vincolante, che consentiva di finanziare progetti riferibili a soggetti pubblici o a enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, favorendo la partecipazione delle autonomie locali, delle aziende sanitarie locali e di altre istituzioni pubbliche. La deliberazione regionale è stata quindi qualificata come fedele e necessaria attuazione del d.P.C.M., senza margini regionali per ampliare la platea dei soggetti ammessi. Le contestazioni rivolte alla legittimità del d.P.C.M. non potevano essere recuperate mediante l’impugnazione dell’atto regionale consequenziale, poiché il d.P.C.M. era atto presupposto non impugnato e produceva direttamente l’effetto lesivo. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la censura di lesione delle competenze regionali: l’art. 1, comma 458, l. 145/2018 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato il potere di stabilire i criteri di utilizzo del Fondo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata; il d.P.C.M. era stato adottato nel rispetto di tale base normativa e valorizzava, anche sul piano sostanziale, le iniziative regionali precedenti. La riproposizione dei motivi di primo grado è stata dichiarata inammissibile in conseguenza dell’infondatezza dell’appello. La società appellante è stata condannata a rifondere alla Regione Lombardia 3.000 euro, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti dell’ente controinteressato.
Norme richiamate
art. 2, comma 4, d.P.C.M. 14 febbraio 2023
Le regioni e le province autonome individuano i progetti da finanziare, anche in forma consortile, tra loro e con gli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie e favorendo la partecipazione delle autonomie locali, delle aziende sanitarie locali e di eventuali altre istituzioni pubbliche
La disposizione limita la platea dei progetti finanziabili a quelli riferibili a soggetti pubblici o a enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, escludendo la partecipazione di soggetti diversi.
art. 1, commi 456 e 458, l. 30 dicembre 2018, n. 145
i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata
La disposizione costituisce la base normativa del potere di disciplinare vincolativamente l'utilizzo del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia; l'esercizio di tale potere non viola le competenze regionali, trattandosi di risorse nella titolarità statale.
art. 8 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
La Conferenza unificata è l'organo il cui parere deve essere acquisito secondo l'art. 1, comma 458, l. 145/2018; il d.P.C.M. 14 febbraio 2023 è stato adottato dopo l'acquisizione del relativo parere.
art. 104, comma 2, c.p.a.
indispensabili ai fini della decisione della causa
La produzione documentale tardiva in appello non può essere ammessa quando i documenti non siano indispensabili per la decisione; la loro eventuale considerazione non avrebbe comunque modificato l'esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo presupposto stabilisce in modo chiaro e direttamente lesivo la platea dei soggetti ammessi a beneficiare di una misura, l'atto consequenziale che si limita ad attuarlo non può essere impugnato utilmente per contestare vizi propri dell'atto presupposto non tempestivamente impugnato.
- L'atto amministrativo regionale che attua fedelmente criteri vincolanti stabiliti da un atto statale presupposto non è autonomamente censurabile per la mancata estensione della platea dei beneficiari oltre i limiti fissati dall'atto statale.
- Le critiche di illegittimità dell'atto presupposto non possono essere trasformate in una questione interpretativa dell'atto consequenziale quando il tenore testuale dell'atto presupposto è inequivoco e l'interpretazione proposta mira sostanzialmente a eludere la mancata impugnazione dell'atto lesivo.
- La disciplina statale delle modalità di utilizzo di risorse finanziarie statali può vincolare le amministrazioni regionali beneficiarie del finanziamento quando trovi base in una specifica disposizione legislativa attributiva del potere e sia adottata secondo il procedimento previsto, incluso il coinvolgimento della Conferenza unificata ove richiesto.
- In appello, la produzione tardiva di documenti è ammissibile solo se indispensabile ai fini della decisione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.; non ricorre tale requisito quando la controversia può essere definita sulla base degli atti già acquisiti e la nuova documentazione non sarebbe comunque decisiva.
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