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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38082/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di consegna (mandato di arresto europeo) sostenendo la mancata sussistenza della doppia punibilità ai sensi dell'art. 7 legge 22 aprile 2005, n. 69: a suo avviso i fatti descritti nelle misure emesse dalle autorità tedesche (presunta truffa per la mancata restituzione di due autoveicoli noleggiati) costituivano, secondo l'ordinamento italiano, un mero inadempimento civilistico e non i presupposti del reato di truffa (art. 640 c.p.) perché mancavano gli "artifici e raggiri" richiesti dalla fattispecie

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto soddisfatto il requisito della doppia incriminabilità ai sensi dell'art. 7 L. 69/2005 nonostante la diversità di qualificazione giuridica tra ordinamenti, perché la descrizione fattuale contenuta nel mandato di arresto (e richiamata nella sentenza impugnata) consente di individuare elementi configurabili, secondo l'ordinamento italiano, come appropriazione indebita (art. 646 c.p.) o insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). In particolare la condotta consistente nel condurre i veicoli noleggiati in altri Paesi e trattenerne uno in Bosnia è stata ritenuta idonea a integrare una "inversione" del possesso materiale e quindi non un mero inadempimento civile. Conseguentemente è stata disposta la conferma della consegna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. 69/2005.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 7

    l'Italia "dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato"

    La Corte interpreta l'art. 7 nel senso che la doppia incriminabilità si verifica quando il fatto, nella sua descrizione naturalistica e strutturale, è punibile anche dall'ordinamento italiano; non è necessario che vi sia corrispondenza formale del titolo di reato, ma è richiesta una descrizione puntuale del fatto per verificare effettivamente la corrispondenza sostanziale

  • art. 641 c.p.

    Richiamato come una delle fattispecie alternative, posto che taluni elementi descritti possono essere ricondotti, secondo l'ordinamento italiano, a ipotesi equivalenti di delitto (insolvenza fraudolenta), contribuendo a soddisfare il requisito della doppia incriminazione

  • art. 646 c.p.

    La Corte rileva che la condotta di sottrazione e circolazione dei veicoli in altri Paesi e la trattenuta di uno in Bosnia possono integrare l'appropriazione indebita (interversione del possesso), configurando pertanto una fattispecie penalmente rilevante nel diritto italiano idonea a garantire la doppia incriminabilità

  • art. 640 c.p.

    Richiamato in relazione all'imputazione tedesca di truffa; la Corte osserva che, pur non essendo necessariamente ricostruibili in maniera identica gli "artifici e raggiri" tipici del reato di truffa, la presenza di altri reati alternativi inquadrabili nell'ordinamento italiano (es. appropriazione indebita) può assolvere al requisito della doppia punibilità

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi a carico della cancelleria a seguito della decisione di consegna

Massime di principio

  • La verifica della doppia incriminabilità si basa sulla corrispondenza sostanziale del fatto (descrizione naturalistica), non sulla identità formale del titolo di reato tra ordinamenti
  • Una descrizione puntuale e completa del fatto nel mandato d'arresto è necessaria: non basta una generica prospettazione astratta per ottenere la consegna
  • Se la fattispecie estera non corrisponde esattamente a un reato italiano, il giudice richiesto può accertare l'equivalenza attraverso ipotesi alternative dell'ordinamento italiano (es. appropriazione indebita vs. truffa) purché gli elementi fattuali giustifichino tale ricostruzione
  • Il semplice inadempimento di un obbligo contrattuale/civilistico non è sufficiente per la consegna; devono emergere elementi concreti che traducano l'inadempimento in condotta penalmente rilevante (es. interversione del possesso, sottrazione e circolazione all'estero)
  • Le impugnazioni generiche che contestano solo la qualificazione giuridica senza svolgere una verifica puntuale degli elementi di fatto sono destinate a essere rigettate; il difensore deve contestare o chiarire concretamente gli elementi fattuali indicati nel mandato d'arresto

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