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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51039/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: Amante deduce nullità del decreto di giudizio immediato e delle successive decisioni, insufficienza della prova per i capi A, C1, G1, C1 I e disconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62‑bis cod. pen.; Mazzone censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e una determinazione della pena distante dal minimo edittale; Seferi propone cinque motivi: violazione del diritto di difesa per presunta genericità del capo G1 e impossibilità di difendersi per fatti del 16/02/2019 e 26/02/2019 (con dedotta assenza dallItalia nel periodo), insufficienza della prova per la transazione del 16-18/02/2019 (assenza di contatti telefonici, documenti di assenza dallItalia, spiegazioni alternative), mancato riconoscimento del fatto di lieve entità per la cessione del 16-18/02/2019, inesistenza della partecipazione al fatto del 26/02/2019 per carenza di prova sulla disponibilità autonoma della droga da parte di Sehitaj e contestazione del disconoscimento delle attenuanti generiche e della misura degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen.

La decisione

Per Amante: la Cassazione ha rilevato il decesso dellimputato (comunicato dalla Questura) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per morte dellimputato. Per Mazzone: il ricorso è dichiarato inammissibile; il Tribunale aveva già concesso le attenuanti generiche e lattenuante ex art. 114 cod. pen. nella massima estensione e aveva quantificato la pena al minimo; la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo nuovo e non dedotto in precedenza inammissibile ex art. 609 cod. proc. pen.; Mazzone è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per Seferi: il ricorso è rigettato; la Cassazione ha confermato la valutazione di merito della Corte di appello che ha ritenuto provata la responsabilità per i capi A e G1 sulla base di servizi di osservazione, fotografie, riscontri sui luoghi, riscontro di confezionamenti e denaro rinvenuto nellabitazione e box; respinte le spiegazioni alternative e ritenute adeguate le ragioni per escludere le attenuanti generiche (ruolo primario, precedenti specifici, gestione del traffico) e congruo l'aumento di pena applicato. In conseguenza, Seferi è condannato al pagamento delle spese processuali; Mazzone alla stessa sanzione più la somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    imposizione di limiti alla motivazione del ricorso in Cassazione; i ricorsi devono essere formulati nei limiti necessari per la decisione e la Corte richiama tale principio nella valutazione dellammissibilità

  • art. 609 cod. proc. pen.

    nuove ragioni non dedotte nelle precedenti fasi del giudizio sono inammissibili in Cassazione; applicata per dichiarare inammissibile il motivo di Mazzone e il terzo motivo di Seferi proposto per la prima volta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente alla Corte di statuire sulle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità dei ricorsi; applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e, per Mazzone, alla somma alla Cassa delle ammende

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma sul traffico illecito di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata l'attività di fornitura e cessione di cocaina di cui allarticolo, anche attraverso elementi indiziari e servizi di osservazione

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    richiamata relativamente a capi di imputazione per reati in materia di stupefacenti; in sentenza viene richiamata per qualificare determinati capi

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    circostanza aggravante prevista per reati di stupefacenti; la Corte di appello ha escluso lapplicazione dellaggravante per il capo A

  • art. 62-bis cod. pen.

    richiamata da Amante come possibile attenuante, ma la questione non è stata decisiva in Cassazione essendo intervenuta lestinzione del reato per morte

  • art. 114 cod. pen.

    attenuante applicata dal Tribunale a favore di Mazzone e considerata prevalente sulla aggravante contestata; la Corte ha richiamato che il Tribunale l'aveva già valutata

  • art. 81 e art. 110 cod. pen.

    richiamati in relazione alla continuazione di reati e alla partecipazione; la Corte ha valutato la congruità degli aumenti di pena e la natura della continuazione

Massime di principio

  • Lestinzione del reato per morte dellimputato comporta lannullamento senza rinvio della sentenza rispetto a quel soggetto: la Cassazione così decide quando la morte è documentata.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi e le argomentazioni che non siano stati dedotti nelle fasi processuali precedenti, salvo questioni rilevabili dufficio; chi introduce novità processuali rischia linammissibilità ex art. 609 cod. proc. pen.
  • La Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: quando la Corte di appello fornisce una motivazione analitica basata su servizi di osservazione, riscontri documentali e massime di esperienza, la Cassazione tende a confermare se non emergono illogicità manifeste o errori di diritto.
  • Per contestare efficacemente una ricostruzione probatoria fondata su osservazioni, fotografie e riscontri materiali, la difesa deve produrre elementi probatori alternativi decisivi e far valere errori logici manifesti; semplici ipotesi alternative prive di prova possono non essere persuasive.
  • Il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato sulla base di elementi concreti (ruolo nel reato, precedenti specifici, gestione dellorganizzazione, assenza di elementi positivi). La valutazione discrezionale del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per eccesso o vizio di motivazione.
  • La descrizione degli addebiti nei capi dimputazione deve essere sufficientemente puntuale per garantire il diritto di difesa; tuttavia, la genericità va valutata alla luce del complesso impianto accusatorio e degli atti di indagine: se il capo consente comunque di conoscere i fatti e difendersi, la censura può essere infondata.

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