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Sentenza

Sentenza n. 1219/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: quanto al ricorso introduttivo, - della determina n. 519 del 17.12.2025 -n.g. 1615-, prot. n. 23149 del 23.12.2025, del Dirigente dell’Area LL.PP. Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori –notificata alla soc. ricorrente il 23.12.2025, in allegato alla nota n. 23149 del 23.12.2025-, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 6 delle concessioni demaniali marittime “miste” con finalità turistico-ricreative comprensive della gestione dei servizi di balneazione del litorale di Maiori in favore della ditta individuale D’Auria Andrea invece che della soc. ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali, ed in particolare, e sempre relativamente al lotto n. 6, dei verbali della Commissione giudicatrice nn. 2 del 10 aprile 2025, 4 del 12 giugno 2025 e dell’allegato B, 5 del 3 luglio 2025, 7 del 31 luglio 2025 e 11 dell’11 settembre 2025, nonché, ove occorra, anche del verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 25 aprile 2025, nella parte in cui ha disposto l’ammissione alle successive fasi di valutazione dell’offerta presentata da D’Auria Andrea, concorrente che, invece, andava escluso dalla gara; nonché per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con riguardo al detto lotto n. 6; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 10.4.2026, per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Maiori sulla richiesta avanzata in data 2.3.2026 dalla società ricorrente della decadenza della ditta individuale D’Auria Andrea dall’aggiudicazione del lotto n. 6 delle concessioni demaniali marittime miste con finalità turistico-ricreative comprensive della gestione dei servizi di balneazione del litorale di Maiori e dello scorrimento della relativa graduatoria con l’aggiudicazione del predetto lotto alla ricorrente; nonché per il riconoscimento del diritto della società ricorrente a subentrare nell’affidamento del lotto n. 6 delle concessioni demaniali marittime miste con finalità turistico-ricreative comprensive della gestione dei servizi di balneazione del litorale di Maiori.

Giustizia amministrativa202600183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 6 di concessioni demaniali marittime miste con finalità turistico-ricreative e gestione dei servizi di balneazione, nonché gli atti di gara presupposti; successivamente, silenzio del Comune sull'istanza di revoca dell'aggiudicazione, scorrimento della graduatoria e accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto n. 6 in favore dell'altro concorrente, deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità della motivazione e dei presupposti. Ha sostenuto che la propria offerta economica fosse più conveniente e che la commissione avesse erroneamente ritenuto inattendibile e insostenibile il relativo piano economico-finanziario, attribuendole zero punti per la mancata specificazione dei costi connessi alla gestione di 70 eventi. Con il secondo motivo ha contestato la genericità e l'inadeguatezza dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, chiedendone l'esclusione o l'attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento; ha inoltre contestato la soglia applicata dalla commissione e i punteggi attribuiti alle proposte migliorative relative agli eventi e agli spazi all'ombra, deducendo illogicità, disparità di trattamento, violazione della lex specialis e sviamento. La ricorrente ha anche chiesto il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 2 marzo 2026, con la quale aveva chiesto la decadenza o revoca dell'aggiudicatario per mancata stipula del contratto e mancata produzione della documentazione necessaria, lo scorrimento della graduatoria, il subentro nell'affidamento e l'accesso al contratto, al PEF, alla ricevuta di pagamento e alla polizza fideiussoria. Ha dedotto la violazione degli artt. 18, 117 e 124 d.lgs. 36/2023, dell'art. 27 del disciplinare, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1, 2, 2-bis e 3 l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile, perché tardiva, la memoria depositata dal controinteressato oltre il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha respinto integralmente il ricorso introduttivo. Quanto alla valutazione dell'offerta economica della ricorrente, ha ritenuto non manifestamente erronea la decisione della commissione di attribuire zero punti, poiché il PEF prevedeva 70 eventi e ricavi per 70.000 euro, ma indicava soltanto 7.500 euro di spese per eventi, senza adeguata esplicitazione delle relative voci di costo. Il richiamo al personale non chiariva la sostenibilità della stima, anche perché l'organizzazione degli eventi comporta ulteriori costi oltre a quelli del lavoro. Quanto all'offerta tecnica dell'aggiudicatario, il Collegio ha rilevato che le proposte relative alla gestione degli eventi erano specifiche e coerenti con il criterio D.1 e che il PEF indicava investimenti per l'area eventi pari a 89.600 euro, nonché costi del personale e ulteriori costi di gestione. Ha inoltre ritenuto generiche e prive di adeguato supporto probatorio le contestazioni relative alle attrezzature e ai materiali degli spazi all'ombra, escludendo la manifesta illogicità o il travisamento dei fatti nei punteggi attribuiti. Ha osservato che sia l'aggiudicatario sia la ricorrente avrebbero comunque superato la soglia di sbarramento di 40 punti prevista dal bando. Quanto ai motivi aggiunti sul silenzio, il TAR ha ritenuto applicabile l'art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023: il termine di 60 giorni per la stipula era rimasto sospeso dal 22 gennaio 2026, data di notificazione del ricorso con domanda cautelare, fino al 24 febbraio 2026, quando, con il consenso delle parti, era stata fissata la discussione del merito senza pronuncia cautelare. Pertanto, alla data dell'istanza del 2 marzo 2026 il termine non era ancora scaduto. Inoltre, la revoca per mancata stipula imputabile all'aggiudicatario, prevista dall'art. 18, comma 6, non costituisce un atto vincolato, ma una facoltà dell'amministrazione. È stata altresì esclusa la decadenza ex art. 117, comma 6, poiché l'aggiudicatario aveva prestato la garanzia definitiva. Non sussistevano quindi i presupposti per interpellare la seconda classificata ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 36/2023. La domanda di accesso è stata respinta perché il contratto non esisteva ancora alla data dell'istanza, il PEF era già stato depositato in giudizio e la garanzia fideiussoria era stata formata successivamente alla richiesta. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine a ritroso fino a venti giorni liberi prima dell'udienza di merito

    Il deposito tardivo della memoria del controinteressato ne impedisce la considerazione ai fini della decisione.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. 36/2023

    la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni

    Il termine per la stipula decorre dall'aggiudicazione efficace, salvo le eccezioni previste dalla norma, e nel caso concreto è stato sospeso dalla proposizione della domanda cautelare.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023

    il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare ... fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado

    La notificazione del ricorso con domanda cautelare sospende il termine per la stipula sino alla cessazione dell'effetto sospensivo nei modi previsti dalla disposizione.

  • art. 18, comma 6, d.lgs. 36/2023

    La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione

    La revoca per mancata stipula imputabile all'aggiudicatario è facoltativa e non costituisce esercizio di un potere vincolato.

  • art. 117, comma 6, d.lgs. 36/2023

    La mancata costituzione della garanzia ... determina la decadenza dell'affidamento ... che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

    La decadenza e lo scorrimento presuppongono la mancata costituzione della garanzia definitiva; tale presupposto non ricorre quando la garanzia sia stata prestata.

  • art. 124, comma 1, d.lgs. 36/2023

    le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara

    L'interpello progressivo della graduatoria presuppone le specifiche vicende patologiche del contratto indicate dalla norma; non opera automaticamente per la mera richiesta della seconda classificata.

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    L'accesso non può riguardare documenti non ancora formati alla data della richiesta; la domanda è inoltre priva di utilità quando il documento sia già acquisito al giudizio.

  • art. 18 e art. 19 del disciplinare di gara

    La lex specialis disciplina la soglia di sbarramento e i termini di stipula, ma deve essere interpretata insieme alle disposizioni del d.lgs. 36/2023 applicabili alla procedura.

Massime di principio

  • La valutazione della sostenibilità e dell'attendibilità di un piano economico-finanziario rientra nella discrezionalità tecnica della commissione di gara ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti.
  • Quando un'offerta prevede numerosi eventi e ricavi rilevanti, l'indicazione di costi per la loro organizzazione manifestamente sproporzionati e non adeguatamente spiegati può legittimare la valutazione di inattendibilità del piano economico-finanziario e l'attribuzione di un punteggio nullo all'offerta economica.
  • Le valutazioni dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei relativi punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sostituibili dal giudice, salvo che emergano un'abnormità, una manifesta illogicità, una parzialità o un palese travisamento dei fatti; contestazioni generiche e non supportate da elementi concreti non sono sufficienti.
  • La notificazione di un ricorso contro l'aggiudicazione accompagnato da domanda cautelare sospende, nei limiti previsti dall'art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023, il termine per la stipula del contratto; il termine riprende a decorrere soltanto quando cessa l'effetto sospensivo previsto dalla legge.
  • La revoca dell'aggiudicazione per mancata stipula del contratto imputabile all'aggiudicatario, prevista dall'art. 18, comma 6, d.lgs. 36/2023, è una facoltà amministrativa e non un atto vincolato, sicché la seconda classificata non può pretendere automaticamente la revoca e il subentro.
  • L'accesso documentale può essere respinto, per carenza dell'oggetto, quando alla data della richiesta il documento non era ancora formato; non sussiste inoltre un obbligo di riesame o di esibizione quando il documento richiesto sia già stato depositato nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaConcessioni demaniali marittime
RamiContratti pubbliciDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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