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Interpello

Risposta n. 360 del 30/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 642/1972, decorso il termine di decadenza di tre anni, non possa più essere richiesto nulla né alle società contraenti con la P.A. né agli agenti amministrativi pro tempore responsabili per gli atti negoziali del 2014 e 2015.

Mancata corresponsione dell’imposta di bollo su contratti stipulati tramite mercato elettronico CONSIP e effetti della decadenza triennale

Il quesito

Il contribuente chiede se, per contratti non in regola con l’imposta di bollo relativi agli esercizi 2014 e 2015 e ormai esauriti nei loro effetti, l’intervenuta decadenza triennale dell’Amministrazione finanziaria impedisca di richiedere l’imposta, le sanzioni e gli eventuali importi dovuti alle società contraenti e agli agenti amministrativi pro tempore responsabili, anche in regresso.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che i contratti in questione, qualificabili come scritture private soggette a bollo fin dall’origine, avrebbero dovuto scontare l’imposta; tuttavia, poiché sono stati stipulati nel 2014 e nel 2015 e il termine triennale di accertamento è decorso, l’imposta e le sanzioni non sono più esigibili dall’Agenzia nei confronti dei soggetti obbligati. Resta fermo che la decadenza non consente l’uso degli atti senza il pagamento del bollo dovuto al momento dell’uso e che la questione della responsabilità dei soggetti indicati negli artt. 81, 82 e seguenti del r.d. 2440/1923 esula dalla competenza dell’Agenzia.

Mancata corresponsione dell’imposta di bollo su contratti CONSIP e decadenza dell’accertamento

L’interpello riguarda la mancata applicazione dell’imposta di bollo su alcuni contratti stipulati tramite il mercato elettronico CONSIP. L’istanza nasce a seguito di un’ispezione amministrativo-contabile che avrebbe rilevato l’omesso assolvimento del tributo e pone il tema della possibilità, per l’Amministrazione, di recuperare l’imposta dopo il decorso del termine di decadenza previsto dalla disciplina del bollo.

Fattispecie e contesto

L’istante riferisce che, in relazione a contratti conclusi con ditte contraenti attraverso il mercato elettronico CONSIP, non sarebbe stata corrisposta l’imposta di bollo. I rapporti negoziali interessati riguardano gli esercizi finanziari 2014 e 2015 e, secondo quanto rappresentato, hanno ormai esaurito i loro effetti giuridici.

A seguito del rilievo emerso dall’ispezione, l’istante ha chiesto di attivare la procedura per il recupero delle marche da bollo non applicate, in azione di regresso nei confronti delle società contraenti o, se del caso, dei soggetti indicati come responsabili ai sensi degli artt. 81, 82 e seguenti del r.d. 2440/1923.

Quesito del contribuente

Il quesito posto all’Agenzia concerne gli effetti della decadenza prevista dall’art. 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In particolare, si chiede se, essendo decorso il termine di tre anni per l’accertamento delle violazioni in materia di imposta di bollo, l’Amministrazione finanziaria non possa più richiedere nulla ai soggetti responsabili dell’omissione, né agli agenti amministrativi pro tempore responsabili.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante sostiene che, per gli atti negoziali relativi agli esercizi 2014 e 2015, sui quali non è stata applicata la marca da bollo, e considerato che tali atti hanno esaurito i propri effetti giuridici, il decorso del termine triennale di decadenza impedirebbe qualsiasi richiesta sia alle società contraenti con la P.A. sia agli agenti amministrativi pro tempore responsabili.

Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama la disciplina generale dell’imposta di bollo contenuta nel D.P.R. n. 642/1972:

  • l’art. 1, secondo cui sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa;
  • l’art. 2, comma 1, che stabilisce che l’imposta è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, e in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda;
  • l’art. 2 della tariffa, che prevede il pagamento del bollo fin dall’origine per le scritture private;
  • l’art. 22, che individua i soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative;
  • l’art. 8, che nei rapporti con lo Stato pone l’imposta di bollo, quando dovuta, a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario;
  • l’art. 25, comma 1, che prevede una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta per chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta dovuta sin dall’origine;
  • l’art. 37, comma 1, che attribuisce all’Amministrazione finanziaria un termine di decadenza di tre anni per procedere all’accertamento delle violazioni;
  • l’art. 37, comma 2, che precisa che la decadenza non autorizza l’uso degli atti, documenti e registri senza pagamento dell’imposta dovuta al momento dell’uso.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia condivide la sostanza della soluzione prospettata dall’istante limitatamente all’esigibilità del tributo e delle sanzioni. Poiché i contratti in esame sono stati sottoscritti negli esercizi 2014 e 2015 e hanno esaurito i loro effetti giuridici, e poiché è decorso il termine triennale di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo e le relative sanzioni non possono più essere richieste dall’Amministrazione ai soggetti obbligati al pagamento.

L’Agenzia precisa, tuttavia, che la decadenza dall’accertamento non elimina l’obbligo di corrispondere il bollo qualora gli atti vengano ancora utilizzati: infatti, ai sensi del secondo comma dell’art. 37, l’intervenuta decadenza non autorizza l’uso degli atti, documenti e registri senza il pagamento dell’imposta dovuta al momento dell’uso.

Parere finale dell’Agenzia

Il parere dell’Agenzia è quindi favorevole all’impostazione secondo cui, per gli atti relativi al 2014 e 2015 ormai oltre il termine triennale di accertamento, non è più possibile richiedere imposta di bollo e sanzioni ai soggetti obbligati. Rimane però fermo il principio per cui l’eventuale uso successivo degli atti richiede il pagamento del bollo dovuto al momento dell’uso.

Quanto alla responsabilità dei soggetti indicati come “in iure responsabili” ai sensi degli artt. 81, 82 e seguenti del r.d. 2440/1923, l’Agenzia osserva espressamente che l’interpretazione di tali disposizioni esula dalla propria competenza e non esprime, quindi, un parere nel merito.

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