Risposta n. 358 del 30/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsenzione dai tributi speciali catastali per pratiche catastali relative a immobili di edilizia residenziale pubblica e aggiornamento intestazioni catastali dopo la trasformazione di IACP in Agenzia regionale.
Il quesito
L’istante chiede se le pratiche catastali per immobili di edilizia residenziale pubblica possano beneficiare: 1) dell’esenzione dai tributi speciali catastali prevista per Regioni, Province e Comuni dalla legge n. 228/1954; 2) dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali prevista dall’articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973 per gli atti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale pubblica.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia ritiene non applicabile l’esenzione invocata perché, nel caso concreto, il soggetto obbligato agli adempimenti non rientra tra gli enti territoriali destinatari dell’agevolazione e le attività richieste riguardano il mero aggiornamento delle intestazioni catastali, non l’attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica. Inoltre, l’articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973 non si estende ai tributi speciali catastali e va interpretato in senso stretto.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate non condivide la tesi del contribuente su entrambi i quesiti: esclude l’esenzione dai tributi speciali catastali ex legge n. 228/1954 e nega anche l’applicabilità dell’articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973 alle volture e agli altri adempimenti catastali per l’aggiornamento delle intestazioni di immobili ERP, trattandosi di fattispecie fuori dal perimetro agevolativo normativo.
Esenzione tributi speciali catastali per immobili di edilizia residenziale pubblica
L’interpello riguarda la possibilità per un’Agenzia regionale pugliese, subentrata agli ex IACP, di fruire dell’esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali per pratiche come volture, tipi mappali, frazionamenti, accatastamenti e rettifiche relative a immobili di edilizia residenziale pubblica. L’istanza nasce dall’esigenza di aggiornare l’intestazione catastale delle unità immobiliari già intestate all’IACP di Brindisi, divenuto Agenzia Beta.
Contesto fattuale e normativo regionale
L’Agenzia istante si qualifica come ente regionale di diritto pubblico non economico, strumentale della Regione Puglia, con autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica. La legge regionale n. 22/2014 ha disposto il riordino della materia ERP e la trasformazione degli IACP in Agenzie regionali, che proseguono le funzioni istituzionali e subentrano nei rapporti attivi e passivi degli enti precedenti.
Quesiti posti all’Agenzia delle Entrate
L’istante formula due quesiti:
- se le pratiche catastali relative a immobili ERP possano beneficiare dell’esenzione dai tributi speciali catastali prevista per Regioni, Province e Comuni dalla legge n. 228/1954;
- se possa applicarsi l’articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973, che prevede l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale pubblica.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo il contribuente, la materia dell’edilizia residenziale pubblica rientra nella competenza delle Regioni e le Agenzie regionali operano come strumenti operativi della Regione stessa. Per tale ragione, gli adempimenti catastali relativi agli immobili ERP dovrebbero fruire dell’esenzione riconosciuta agli enti territoriali dalla legge n. 228/1954. Quanto al secondo quesito, l’istante valorizza l’uso, nell’articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973, dell’espressione "imposte ipotecarie e catastali" al plurale, ritenendo che essa comprenda anche i tributi speciali catastali. Richiama, a supporto, la prassi dell’epoca e il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato richiamato nella circolare n. 12/2005, secondo cui il termine "imposte" sarebbe usato in senso atecnico e omnicomprensivo.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo e di prassi, richiamando in particolare:
- l’articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228, che esenta Regioni, Province, Comuni ed enti di beneficenza dal pagamento dei diritti e compensi previsti dalla legge n. 575/1951;
- l’evoluzione dei tributi speciali catastali, dalla disciplina originaria alla tabella B del D.L. n. 323/1996;
- la circolare n. 2/T del 14 luglio 2009, che ha ritenuto applicabili le agevolazioni della legge n. 228/1954 anche ai servizi catastali introdotti successivamente, ma solo se l’adempimento è posto a carico dell’ente territoriale e non vi sia una previsione espressa di assoggettamento al tributo;
- l’articolo 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973, che prevede l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per determinati atti di trasferimento e per gli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge n. 865/1971.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sul primo quesito
L’Agenzia non condivide la soluzione del contribuente. Osserva che l’esenzione di cui alla legge n. 228/1954 opera per Regioni, Province e Comuni quando siano essi i soggetti obbligati all’adempimento catastale. Nel caso esaminato, invece, il soggetto tenuto all’adempimento è un’Agenzia regionale, non un ente territoriale in senso stretto. Inoltre, le attività richieste non sono considerate attuative di programmi pubblici di edilizia residenziale pubblica, ma sono funzionali al mero aggiornamento delle intestazioni catastali mediante volture. Per questo motivo l’esenzione non spetta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sul secondo quesito
Anche con riferimento all’articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973, l’Agenzia esclude l’applicabilità dell’agevolazione. Rileva anzitutto che la disposizione riguarda gli atti e contratti connessi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo IV della legge n. 865/1971, e in particolare la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori e ai cittadini più bisognosi. Le volture catastali richieste per aggiornare le intestazioni in proprietà non rientrano in tale ambito. Inoltre, l’Agenzia afferma che la norma non può estendersi ai tributi speciali catastali, in quanto agevolazione eccezionale e di stretta interpretazione.
Conclusioni operative
L’interpello si conclude con esito negativo per il contribuente. L’Agenzia delle Entrate afferma che:
- non spetta l’esenzione dai tributi speciali catastali invocata ai sensi della legge n. 228/1954;
- non spetta neppure l’esenzione di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973 per le pratiche catastali finalizzate al mero aggiornamento delle intestazioni;
- il beneficio agevolativo resta circoscritto alle ipotesi espressamente previste dal legislatore e non è suscettibile di applicazione estensiva.
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