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Interpello

Risposta n. 361 del 30/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante sostiene che l’esenzione si applichi sia alle ricevute, in quanto documenti che certificano il corrispettivo incassato per servizi specifici resi agli associati, sia agli estratti conto, perché rientranti nel concetto di "estratti" menzionato dall’articolo 27-bis.

Esenzione dall’imposta di bollo per ricevute di corrispettivi a soci/tesserati e per gli estratti conto corrente di una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro

Il quesito

Una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, riconosciuta dal CONI, chiede se le ricevute rilasciate per l’incasso di corrispettivi specifici da associati/tesserati e gli estratti conto corrente possano beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 27-bis della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate concorda con l’interpretazione del contribuente: le ricevute rilasciate dalla società sportiva dilettantistica sono esenti da bollo perché rientrano tra i documenti certificativi contemplati dall’articolo 27-bis; anche gli estratti conto corrente beneficiano dell’esenzione, poiché la nozione di "estratti" comprende i documenti relativi alla gestione finanziaria del conto.

Esenzione dall’imposta di bollo per ricevute e conti correnti di una società sportiva dilettantistica

L’interpello riguarda l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 27-bis della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, a favore di una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro riconosciuta dal CONI. Il chiarimento richiesto attiene, in particolare, alle ricevute emesse per corrispettivi specifici incassati dagli associati/tesserati e agli estratti conto corrente.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La società istante riferisce di operare come società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, riconosciuta dal CONI, e di applicare il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, oltre alle altre disposizioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche. Fino al 31 dicembre 2018, al momento dell’incasso dei corrispettivi per servizi specifici resi agli associati, venivano emesse ricevute non soggette a IVA ma assoggettate a imposta di bollo.

L’istante evidenzia che, dal 1° gennaio 2019, l’articolo 27-bis della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972 è stato modificato estendendo l’esenzione dall’imposta di bollo, già prevista per determinati soggetti e documenti, anche alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

La società chiede se:

  • le ricevute emesse a fronte dell’incasso dei corrispettivi per servizi specifici erogati agli associati/tesserati siano esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 27-bis della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972;
  • la medesima esenzione possa essere riconosciuta anche ai conti correnti, e più in generale ai documenti connessi alla gestione bancaria del rapporto.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, l’esenzione dovrebbe applicarsi alle ricevute perché esse costituiscono documenti idonei a certificare il corrispettivo specifico incassato per i servizi resi agli associati/tesserati, rientrando così nel novero degli "atti, documenti, ... certificazioni" richiamati dalla norma.

Quanto ai conti correnti, la società ritiene che l’esenzione ex articolo 27-bis debba valere anche per l’imposta di bollo sugli estratti conto e, più in generale, su tutti gli atti, documenti, quietanze e simili che, in assenza dell’agevolazione, sarebbero soggetti a bollo.

Normativa richiamata

L’Agenzia ricorda che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. n. 642/1972 e che l’articolo 1 del decreto assoggetta all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa. La Tabella allegata al decreto contiene invece l’elenco degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.

In particolare, l’articolo 27-bis della Tabella prevede l’esenzione per:

  • atti, documenti, istanze, contratti;
  • copie, anche se dichiarate conformi;
  • estratti;
  • certificazioni;
  • dichiarazioni;
  • attestazioni; posti in essere o richiesti da ONLUS, federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia condivide la soluzione interpretativa della società sia con riferimento alle ricevute sia con riferimento agli estratti conto corrente.

Per le ricevute, l’Amministrazione ritiene che esse rientrino tra i documenti che certificano i servizi specifici erogati agli associati a fronte dell’importo versato dai beneficiari e che, pertanto, possano beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 27-bis.

Anche per gli estratti conto corrente l’Agenzia conferma l’applicazione dell’agevolazione, osservando che il termine "estratti" può ricomprendere i documenti contenenti informazioni sulla gestione finanziaria del conto corrente.

Conclusioni operative

In base alla risposta fornita, una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro riconosciuta dal CONI può applicare l’esenzione dall’imposta di bollo:

  • alle ricevute rilasciate per l’incasso dei corrispettivi specifici relativi ai servizi resi agli associati/tesserati;
  • agli estratti conto corrente.

Il chiarimento conferma un’interpretazione estensiva dell’articolo 27-bis della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972, coerente con la finalità agevolativa prevista per i soggetti sportivi dilettantistici espressamente indicati dalla norma.

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