Risposta n. 359 del 30/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa soluzione prospettata dal contribuente è che ai fini IVA possa applicarsi il regime speciale agricolo di cui all’articolo 34 del DPR n. 633/1972, mentre ai fini delle imposte dirette i proventi derivanti dalla vendita del miele e dal servizio di impollinazione non concorrano alla formazione del reddito imponibile in forza della legge n. 205/2017, articolo 1, comma 511, se l’attività è svolta con meno di 20 alveari in comune montano.
Proventi di apicoltura in comuni montani con meno di 20 alveari e loro esclusione dalla base imponibile IRPEF
Il quesito
Il contribuente chiede se, svolgendo attività apistica amatoriale con 19 alveari in un comune montano, e vendendo miele a privati, nei mercati, a negozi e prestando servizio di impollinazione, possa applicare il regime di favore della legge n. 205/2017, articolo 1, comma 511, con conseguente esclusione dei relativi proventi dalla base imponibile IRPEF.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate conferma, rinviando alla precedente risposta già resa al medesimo contribuente, che se nell’anno 2018 sono stati gestiti solo 19 alveari e l’attività è svolta in comuni classificati montani, il regime di favore della legge n. 205/2017, articolo 1, comma 511, è applicabile. Per i profili IVA e per le imposte dirette vengono richiamate e confermate le conclusioni già espresse nella precedente risposta; resta comunque necessario un accertamento in fatto sul numero degli alveari, non esperibile in sede di interpello.
Proventi di apicoltura con meno di 20 alveari in comuni montani
L’interpello riguarda il trattamento fiscale dei proventi derivanti da un’attività di apicoltura svolta in ambito amatoriale da un contribuente che dichiara di detenere 19 alveari nell’anno 2018, in un comune montano. Il tema centrale è l’applicazione del regime agevolativo previsto dalla legge n. 205 del 2017 per gli apicoltori con meno di 20 alveari operanti nei comuni classificati montani.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il contribuente è un lavoratore dipendente full time presso la Provincia Autonoma di Bolzano e residente a Lana. Nel tempo libero svolge attività di apicoltura senza finalità economiche e commerciali. Dichiara di voler:
- confezionare e vendere miele a privati;
- vendere miele su mercati contadini e altri mercati;
- vendere miele a negozi;
- eseguire servizi di impollinazione.
Il punto rilevante è che, per l’anno 2018, egli afferma di condurre esattamente 19 alveari.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede se, in base all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i proventi dell’attività apistica così svolta possano non concorrere alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF. In sostanza domanda se il beneficio fiscale spettante agli apicoltori con meno di 20 alveari nei comuni montani si applichi anche alle vendite di miele e al servizio di impollinazione da lui prestati.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che:
- ai fini IVA sia applicabile il regime speciale di cui all’articolo 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con detrazione forfetizzata tramite percentuali di compensazione;
- ai fini delle imposte dirette, i proventi della vendita del miele nei mercati e delle cessioni a negozi, nonché quelli derivanti dall’impollinazione, non debbano essere assoggettati a tassazione in virtù della norma agevolativa della legge n. 205/2017.
Secondo la sua ricostruzione, per le vendite su mercati non sarebbe necessario alcun documento fiscale; per le vendite a negozi, se richiesto, si emetterebbe un’autofattura ai sensi dell’articolo 34 del DPR n. 633/1972; analogamente, anche per il servizio di impollinazione dovrebbe essere emessa autofattura, con ricavi non imponibili.
Norma richiamata
L’interpello richiama espressamente l’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, al fine di promuovere l’apicoltura come strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione del reddito nelle aree montane, i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.
È richiamato anche, per il profilo IVA, l’articolo 34 del DPR n. 633/1972, relativo al regime speciale agricolo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva anzitutto che la questione è stata già esaminata in una precedente risposta resa al medesimo contribuente in sede di interpello ordinario. L’istanza attuale ripropone infatti lo stesso quesito, limitandosi a precisare che nel 2018 gli alveari erano 19.
L’Amministrazione:
- per i profili IVA, rinvia alle conclusioni già formulate nella precedente risposta;
- per le imposte dirette, conferma le valutazioni già espresse in quella sede.
Ne consegue che, se il contribuente ha effettivamente gestito nel 2018 solo 19 alveari e l’attività è svolta in comuni classificati montani, può beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 1, comma 511, della legge n. 205/2017.
Limiti dell’interpello e conclusioni operative
L’Agenzia precisa però che la verifica del numero degli alveari costituisce un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello. Pertanto, il riconoscimento del regime agevolato presuppone, sul piano sostanziale, che siano rispettate entrambe le condizioni previste dalla norma:
- meno di 20 alveari;
- svolgimento dell’attività in comuni classificati montani.
In presenza di tali requisiti, i proventi dell’apicoltura possono beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile IRPEF prevista dalla legge n. 205/2017, nei termini già chiariti dall’Agenzia nella precedente risposta richiamata.
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