Sentenza n. 1670/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento dell'Ente Parco Regionale reso nella pratica n. -OMISSIS-/20 con prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante diniego di accertamento di conformità urbanistico edilizia con attestazione di compatibilità paesaggistico ambientale per sistemazioni all'interno di area campeggio in assenza/difformità di autorizzazioni nel territorio del Comune di -OMISSIS-; - del parere contrario della Soprintendenza di -OMISSIS- reso su richiesta dell'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi o consequenziali; nonché per l'accertamento nei limiti di cui infra, del silenzio assenso realizzatosi ex 17-bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. per inerzia serbata dalla Soprintendenza oltre i termini perentori di cui all'art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia con attestazione di compatibilità paesaggistico-ambientale relativo a un campo da calcetto e a una tettoia realizzati nell’area di un campeggio, unitamente al parere negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 209 della l.r. Toscana n. 65/2014, di un campo da calcetto con pavimentazione in cemento rialzata e manto erboso sintetico, nonché di una tettoia adiacente ai servizi igienici, opere realizzate nel 1999 all’interno di un campeggio situato nel territorio del Parco regionale. Il ricorso deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 17-bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il parere negativo della Soprintendenza, espresso oltre il termine di novanta giorni, fosse ormai inutilizzabile e dovesse considerarsi intervenuto il silenzio-assenso. Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente contestava la valutazione di incompatibilità paesaggistica, deducendo che le norme tecniche del Parco consentirebbero nei campeggi la realizzazione di spazi ludici e campi da gioco e che il diniego fosse illogico, sproporzionato e carente di motivazione, anche in ragione della ridotta superficie dell’intervento rispetto all’area complessiva del campeggio. Con il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che il decorso del termine per l’espressione del parere della Soprintendenza produca un silenzio-assenso favorevole ai sensi dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990. Secondo il Collegio, il parere paesaggistico reso tardivamente non è nullo né automaticamente favorevole: il superamento del termine ne determina soltanto la perdita del carattere vincolante, sicché l’amministrazione competente alla decisione finale deve valutarlo autonomamente e motivatamente. Ha poi ritenuto adeguata e concreta la motivazione del diniego, fondata sull’artificializzazione dei suoli e sull’impatto fisico e percettivo delle opere, in particolare sulla superficie in cemento di circa 606,375 metri quadrati e sulle recinzioni alte circa 6,30 metri. La compatibilità astratta dei campi da gioco nei campeggi non rendeva automaticamente compatibile l’opera concreta, le cui modalità costruttive erano state specificamente ritenute lesive del paesaggio. Le censure della ricorrente non contestavano adeguatamente tali caratteristiche, limitandosi a sostenere la compatibilità dell’intervento in quanto campo sportivo e la sua ridotta incidenza quantitativa. Il motivo relativo all’art. 10-bis è stato respinto perché dagli atti risultava che l’Ente Parco aveva effettivamente notificato il preavviso di diniego. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e della costituzione meramente formale delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 17-bis l. n. 241/1990
silenzio assenso “orizzontale”
Il decorso del termine per il parere della Soprintendenza non comporta, nel caso esaminato, la formazione di un parere favorevole; il parere tardivo resta utilizzabile, ma perde il carattere vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione procedente.
art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
Il termine previsto per il parere paesaggistico, se superato, non impedisce alla Soprintendenza di esprimere comunque il proprio parere, determinandone però la degradazione a parere non vincolante.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Il parere della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica, se reso tardivamente, deve essere considerato dall’amministrazione competente senza efficacia vincolante.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura è infondata quando dagli atti risulta che il preavviso di diniego è stato effettivamente comunicato al destinatario.
art. 209 l.r. Toscana n. 65/2014
Costituisce la base normativa dell’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia presentata dalla società, senza che il giudice ne ricavi ulteriori principi interpretativi.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto per il parere della Soprintendenza in materia paesaggistica non determina automaticamente la formazione di un parere favorevole per silenzio-assenso; il parere tardivo può comunque essere espresso, ma perde il carattere vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione competente alla decisione finale.
- La compatibilità astratta di una determinata tipologia di intervento con la disciplina di un’area protetta non comporta la compatibilità paesaggistica dell’opera concretamente realizzata: la valutazione può legittimamente concentrarsi sulle specifiche modalità costruttive, sui materiali, sulle dimensioni e sull’impatto fisico e percettivo dell’intervento.
- Una motivazione paesaggistica è adeguata quando individua in concreto le caratteristiche dell’opera che incidono sui valori tutelati, anche mediante il riferimento all’artificializzazione del suolo, alla consistenza delle strutture e alla loro percepibilità nel contesto naturale.
- La censura di sproporzione o illogicità non supera una motivazione paesaggistica puntuale se il ricorrente non contesta specificamente le caratteristiche costruttive dell’opera poste dall’amministrazione a fondamento del giudizio di incompatibilità.
- La violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 è esclusa quando la documentazione del procedimento dimostra l’effettiva comunicazione del preavviso di diniego al destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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