Cassazione Penale, Sentenza n. 49699/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
SABA impugna la sentenza d'appello che lo ha dichiarato responsabile dell'omicidio aggravato di Alberto Melone e del porto e detenzione illegali di arma, articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio rispetto all'affermazione che egli abbia ricaricato la pistola (sostenendo che l'arma era rimasta incustodita e che altri potrebbero averla ricaricata); (2) errata qualificazione dell'elemento soggettivo come dolo diretto invece che come colpa cosciente (sostiene che, anche se avesse ricaricato l'arma, non avrebbe avuto la consapevolezza dell'effettiva carica e che l'abuso di alcol/droga e la superficialità configurano colpa); (3) vizio di motivazione sulla entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche e per il vizio parziale di mente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato e in parte inammissibile. Ha confermato i rilievi di merito secondo cui l'imputato era l'unico ad avere accesso all'arma, che conosceva il suo funzionamento e l'aveva già minacciato gli amici con essa; ha valorizzato la perizia balistica che ha dimostrato la necessità di azioni volontarie e non banali per rendere l'arma offensiva (inserimento dei proiettili, armamento del cane, rimozione della sicura, pressione significativa del grilletto), e ha ritenuto che questi elementi, unitamente alle dichiarazioni oculari, alle ammissioni parziali e al comportamento post-fatto, dimostrino la volontarietà e la consapevolezza (dolo diretto) dell'azione. La ricostruzione difensiva che attribuisce ad altri la ricarica è stata giudicata ipotetica e priva di riscontro probatorio. Anche il motivo relativo alla quantificazione delle attenuanti è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il giudizio di bilanciamento. Conseguentemente, è stato rigettato il ricorso e confermata la condanna e la qualificazione soggettiva così come decise in appello.
Norme richiamate
Sentenza della Sezione Unite, n. 38343 del 24/04/2014 (Espenhahn)
SU, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn
Principio giurisprudenziale sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente; richiamata come riferimento dottrinale ma ritenuta non applicabile nel caso concreto poiché l'attività era illecita
Sez. 5, n. 4854 del 15/11/2021 (Marchese)
Sez. 5, n. 4854 del 15/11/2021 - dep. 2022, Marchese, Rv. 282873
Principio secondo cui, quando la condotta è illecita, la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è meno rilevante perché l'attività illecita esclude la configurabilità di mera inosservanza di regole cautelari; applicato per escludere la qualificazione colposa
Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019 (Egbule)
Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058
Giurisprudenza citata in ordine ai criteri di motivazione sulla determinazione della pena e sulla necessità di giustificare le riduzioni; richiamata dalla difesa e discussa dalla Corte
Prima formula di Frank (dottrina giurisprudenziale)
Richiamata per descrivere la possibilità di ritenere la volontà dell'agente di accettare l'evento mortale come prezzo per perseguire il fine: la Corte la utilizza per sostenere che SABA non si sarebbe astenuto dal fare fuoco anche se avesse compreso la certezza dell'evento mortale
Massime di principio
- Quando l'azione è connessa a un'attività illecita (es. detenzione/uso illegale di arma), i tribunali tendono a escludere la configurabilità di mera colpa cosciente se emergono elementi che dimostrano manipolazioni volontarie e reiterate dell'arma
- La perizia tecnica sull'arma (descrizione della procedura di caricamento, dell'armamento del cane e della presenza di sicura, nonché della forza richiesta per il grilletto) è centrale per stabilire volontarietà e consapevolezza; azioni tecniche non banali indicano volontarietà
- Le dichiarazioni concordanti di testimoni oculari, le ammissioni (anche parziali) dell'imputato e il comportamento post-offesa (es. menzogne, tentativi di mistificazione, fuga) rafforzano la prova del dolo
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la prova di merito: i motivi che impugnano la ricostruzione fattuale sono spesso dichiarati inammissibili se si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria priva di errori di diritto
- Per contrastare efficacemente una qualificazione in termini di dolo occorre puntare su censure tecniche della perizia, su elementi probatori concreti che dimostrino l'intervento di terzi o l'impossibilità tecnica della condotta attribuita all'imputato, non su mere ipotesi
- Nelle impugnazioni sulla misura della pena è necessario che la censura indichi specifici profili di illogicità o di mancata valutazione dei parametri legali: critiche generiche o di fatto sono difficilmente accolte
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