Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49699/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

SABA impugna la sentenza d'appello che lo ha dichiarato responsabile dell'omicidio aggravato di Alberto Melone e del porto e detenzione illegali di arma, articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio rispetto all'affermazione che egli abbia ricaricato la pistola (sostenendo che l'arma era rimasta incustodita e che altri potrebbero averla ricaricata); (2) errata qualificazione dell'elemento soggettivo come dolo diretto invece che come colpa cosciente (sostiene che, anche se avesse ricaricato l'arma, non avrebbe avuto la consapevolezza dell'effettiva carica e che l'abuso di alcol/droga e la superficialità configurano colpa); (3) vizio di motivazione sulla entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche e per il vizio parziale di mente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato e in parte inammissibile. Ha confermato i rilievi di merito secondo cui l'imputato era l'unico ad avere accesso all'arma, che conosceva il suo funzionamento e l'aveva già minacciato gli amici con essa; ha valorizzato la perizia balistica che ha dimostrato la necessità di azioni volontarie e non banali per rendere l'arma offensiva (inserimento dei proiettili, armamento del cane, rimozione della sicura, pressione significativa del grilletto), e ha ritenuto che questi elementi, unitamente alle dichiarazioni oculari, alle ammissioni parziali e al comportamento post-fatto, dimostrino la volontarietà e la consapevolezza (dolo diretto) dell'azione. La ricostruzione difensiva che attribuisce ad altri la ricarica è stata giudicata ipotetica e priva di riscontro probatorio. Anche il motivo relativo alla quantificazione delle attenuanti è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il giudizio di bilanciamento. Conseguentemente, è stato rigettato il ricorso e confermata la condanna e la qualificazione soggettiva così come decise in appello.

Norme richiamate

  • Sentenza della Sezione Unite, n. 38343 del 24/04/2014 (Espenhahn)

    SU, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn

    Principio giurisprudenziale sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente; richiamata come riferimento dottrinale ma ritenuta non applicabile nel caso concreto poiché l'attività era illecita

  • Sez. 5, n. 4854 del 15/11/2021 (Marchese)

    Sez. 5, n. 4854 del 15/11/2021 - dep. 2022, Marchese, Rv. 282873

    Principio secondo cui, quando la condotta è illecita, la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è meno rilevante perché l'attività illecita esclude la configurabilità di mera inosservanza di regole cautelari; applicato per escludere la qualificazione colposa

  • Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019 (Egbule)

    Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058

    Giurisprudenza citata in ordine ai criteri di motivazione sulla determinazione della pena e sulla necessità di giustificare le riduzioni; richiamata dalla difesa e discussa dalla Corte

  • Prima formula di Frank (dottrina giurisprudenziale)

    Richiamata per descrivere la possibilità di ritenere la volontà dell'agente di accettare l'evento mortale come prezzo per perseguire il fine: la Corte la utilizza per sostenere che SABA non si sarebbe astenuto dal fare fuoco anche se avesse compreso la certezza dell'evento mortale

Massime di principio

  • Quando l'azione è connessa a un'attività illecita (es. detenzione/uso illegale di arma), i tribunali tendono a escludere la configurabilità di mera colpa cosciente se emergono elementi che dimostrano manipolazioni volontarie e reiterate dell'arma
  • La perizia tecnica sull'arma (descrizione della procedura di caricamento, dell'armamento del cane e della presenza di sicura, nonché della forza richiesta per il grilletto) è centrale per stabilire volontarietà e consapevolezza; azioni tecniche non banali indicano volontarietà
  • Le dichiarazioni concordanti di testimoni oculari, le ammissioni (anche parziali) dell'imputato e il comportamento post-offesa (es. menzogne, tentativi di mistificazione, fuga) rafforzano la prova del dolo
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la prova di merito: i motivi che impugnano la ricostruzione fattuale sono spesso dichiarati inammissibili se si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria priva di errori di diritto
  • Per contrastare efficacemente una qualificazione in termini di dolo occorre puntare su censure tecniche della perizia, su elementi probatori concreti che dimostrino l'intervento di terzi o l'impossibilità tecnica della condotta attribuita all'imputato, non su mere ipotesi
  • Nelle impugnazioni sulla misura della pena è necessario che la censura indichi specifici profili di illogicità o di mancata valutazione dei parametri legali: critiche generiche o di fatto sono difficilmente accolte

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.