Cassazione Penale, Sentenza n. 26113/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Torre Annunziata per la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità a operatori di polizia municipale) e multata di euro 70. Con ricorso per cassazione ha dedotto vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (error in iudicando e vizio della motivazione), nonché violazione e/o errata applicazione degli artt. 2, 131‑bis e 133 c.p., e violazione di profili costituzionali (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6), chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha motivato che il motivo è aspecifico e meramente assertivo: la difesa non ha indicato in modo puntuale quali fatti o ragioni il giudice di merito avrebbe omesso o travisato, né quali circostanze avrebbero potuto determinare un esito diverso. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui è sufficiente che manchi uno soltanto dei presupposti dell'art. 131‑bis perché la causa di non punibilità sia esclusa; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto decisiva la non tenuità dell'offesa. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (sentenza depositata 26/06/2025).
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
Norma applicata per configurare la contravvenzione di rifiuto di fornire indicazioni sull'identità a pubblici ufficiali; è il fatto oggetto della condanna di primo grado.
art. 131-bis cod. pen.
Regola la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che è sufficiente l'assenza anche di un solo presupposto richiesto dall'art. 131‑bis per escludere l'applicazione dell'istituto; inoltre la motivazione del giudice di merito è adeguata se dà conto dell'assenza di uno solo dei presupposti ritenuto decisivo.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in connessione con l'art. 131‑bis per gli effetti sulla determinazione della pena/sulla non punibilità; nessuna violazione rilevata dalla Corte perché la questione non è stata specificamente dimostrata dalla difesa.
art. 2 cod. proc. pen. (richiamato nel ricorso)
Richiamato dalla difesa come profilo di diritto processuale; la Corte non ha ritenuto provata alcuna inosservanza rilevante rispetto ai principi di coordinatezza dell'istruzione o del contraddittorio.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Prevede i motivi di cassazione per 'error in iudicando' e per vizio della motivazione. La Corte precisa che tali motivi richiedono allegazioni specifiche: occorre precisare quali profili di fatto o di diritto sono stati travisati o omessi e indicare in quali parti la motivazione sia contraddittoria o illogica.
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Richiamati dalla difesa come presunte violazioni costituzionali; la Corte non ha constatato violazioni fondate in assenza di specifiche e circostanziate deduzioni che colleghino i profili costituzionali ai fatti e alla motivazione impugnata.
art. 6 CEDU
Invocato per profili di equità e giusto processo; la Corte non ha ritenuto allegati elementi che dimostrassero violazione del diritto ad un giusto processo nella decisione impugnata.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione della punibilità ex art. 131‑bis c.p. è necessario dimostrare in modo specifico e circostanziato l'assenza dei presupposti richiesti: è sufficiente la prova dell'assenza anche di un solo presupposto perché la causa sia esclusa.
- Nel gravame per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) il ricorrente deve indicare con precisione quali parti della motivazione sono carenti, contraddittorie o illogiche e quali fatti o elementi, se considerati, avrebbero potuto determinare un esito diverso.
- Le deduzioni generiche o meramente assertive, senza correlazione puntuale tra le censure e gli elementi decisivi della decisione impugnata, sono inammissibili e determinano il rigetto del ricorso per aspecificità.
- La semplice enunciazione di condizioni favorevoli all'imputato (es. incensuratezza) non è sufficiente a fondare la richiesta di esclusione della punibilità; occorre spiegare perché tali elementi determinerebbero la tenuità dell'offesa nel concreto caso di specie.
- Se il giudice di merito espone ragioni che dimostrano l'assenza anche di uno dei presupposti dell'art. 131‑bis e ritiene tale elemento decisivo, la motivazione è considerata adeguata e la Corte di legittimità non annulla per mera brevità della motivazione, salvo specifiche ed efficaci censure.
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