Sentenza n. 1123/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza. n. 720/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 10/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 720/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 720/2025 del Tribunale di Bologna. Dal testo risulta che la pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 19 dicembre 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivare su istanza del ricorrente entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione utile ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il beneficiario può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente e possono comprendere la restituzione del contributo unificato.
Come è indicizzato
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