Cassazione Penale, Sentenza n. 25122/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per ipotesi di traffico di stupefacenti e tentata introduzione di dispositivi elettronici in carcere. Il ricorrente articolava quattro censure: (1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per avere il riesame richiamato per incorporazione o per relationem le valutazioni del primo giudice senza rispondere alle doglianze difensive, con specifico riferimento all'utilizzabilità di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; (2) violazione di legge in tema di concorso di persone nel reato, sostenendo che fosse stata contestata solo la detenzione della sostanza stupefacente; (3) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria per il reato di detenzione di hashish, per l'asserita mancanza di una relazione tossicologica sulla sostanza sequestrata; (4) violazione di legge e motivazione illogica in punto esigenze cautelari, per avere il tribunale valorizzato condotte non contestate, senza adeguata dimostrazione dell'attualità del pericolo di reiterazione e senza considerare la proporzionalità della misura né la disponibilità dell'indagato a definire il procedimento con rito alternativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dalla motivazione emerge che, successivamente all'impugnazione, l'indagato era stato rimesso in libertà con ordinanza del g.i.p. che aveva revocato la misura cautelare; il ricorrente non aveva dedotto alcun ulteriore interesse alla decisione. Poiché il risultato processuale perseguito con il ricorso era già stato conseguito, è venuto meno l'interesse a impugnare. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità per carenza di interesse sopravvenuta non comporta la condanna alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge processuale e nullità; nel caso concreto le censure sono rimaste assorbite dalla sopravvenuta carenza di interesse
art. 606 c.p.p.
richiamato a fondamento della dedotta violazione di legge sostanziale, ma non esaminato nel merito per difetto di interesse
art. 606 c.p.p.
richiamato per i vizi di motivazione, ma non scrutinato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse
art. 63 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità di polizia giudiziaria
art. 64 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di garanzie nella formazione delle dichiarazioni dell'indagato
art. 191 c.p.p.
richiamato dalla difesa sul tema dell'inutilizzabilità della prova
art. 350 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria
art. 125 c.p.p.
richiamato dalla difesa come parametro di motivazione del provvedimento cautelare
art. 273 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di gravità indiziaria e presupposti applicativi della misura cautelare
art. 274 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di esigenze cautelari
art. 110 c.p.
richiamato dalla difesa sul concorso di persone nel reato
art. 73 d.P.R. 309/1990
richiamato dalla difesa in relazione al delitto di detenzione di hashish e alla relativa gravità indiziaria
art. 275-bis c.p.p.
richiamato dalla difesa in materia di modalità alternative di esecuzione della misura cautelare
art. 275, comma 2-bis, c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare
art. 275 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla scelta e proporzione della misura cautelare
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l'impugnazione, il provvedimento cautelare è revocato o la misura è comunque cessata, e il ricorrente non allega uno specifico interesse residuo alla decisione.
- Il venir meno dell'interesse all'impugnazione per fatti sopravvenuti impedisce la prosecuzione del giudizio di legittimità anche se i motivi dedotti investono il merito della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari.
- L'inammissibilità determinata da sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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