Sentenza n. 905/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento: - a) del prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 15/09/2023, emesso dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; - b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento scolastico che riconosceva al minore 20 ore di sostegno, anziché 25, per l'anno scolastico 2023-2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori del minore hanno impugnato il provvedimento dell'istituto comprensivo relativo alla misura del sostegno scolastico specializzato, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti connessi. In sede cautelare avevano sostenuto la necessità di attribuire 25 ore di sostegno settimanali, invece delle 20 ore riconosciute dall'amministrazione. La domanda cautelare è stata respinta perché non era stata fornita idonea prova della necessità delle ulteriori ore. Nel corso del giudizio, dopo il decorso dell'anno scolastico 2023-2024, i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, rilevando il venir meno dell'attualità della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, qualificando diversamente la situazione rispetto alla cessata materia del contendere. Il decorso dell'anno scolastico cui si riferiva l'impugnazione ha eliminato ogni utilità concretamente conseguibile dai ricorrenti, anche strumentale o morale, mediante l'eventuale accoglimento del ricorso. Ciò dipende anche dal fatto che la misura del sostegno deve essere rivalutata dalla scuola anno per anno, sicché una decisione sull'atto riferito all'anno scolastico ormai concluso non avrebbe prodotto effetti utili per il futuro. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
in ragione dell'avvenuto decorso dell'a.s. 2023/2024, cui si riferiscono gli atti impugnati
Il giudice ha rilevato d'ufficio, nel contraddittorio delle parti in udienza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali e sanitari presenti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il ricorso riguarda un provvedimento scolastico riferito esclusivamente a un anno scolastico ormai concluso, il decorso dell'anno può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'improcedibilità del ricorso, se il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta, strumentale o morale.
- La controversia sulla misura del sostegno scolastico non conserva necessariamente un interesse attuale per gli anni successivi, poiché la quantificazione del sostegno deve essere rivalutata dall'amministrazione scolastica anno per anno sulla base della situazione concreta del minore.
- La sopravvenuta carenza di interesse, che comporta l'improcedibilità del ricorso, va distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre quando viene meno l'utilità della decisione, anche senza una piena soddisfazione della pretesa mediante un nuovo provvedimento.
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