Ordinanza n. 10229/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 37969, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADSS- SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 23/05/2024, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 , non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dall’Università “Antonio de Nebrija”, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Dir. UE n. 36/2005, con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che, essendo il giudizio già stato definito con sentenza favorevole, l'istanza successiva non costituisse una rinuncia al ricorso in senso processuale, bensì una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale facoltà appartiene alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza telematica del 23 maggio 2024, volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna presso l'Università Antonio de Nebrija, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE. Il procedimento non sarebbe stato concluso entro il termine di 120 giorni. Il ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo, l'ordine al Ministero di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso era già stato accolto con sentenza della Sezione n. 23174 del 18 dicembre 2025, che aveva ordinato all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e aveva nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Con istanza del 5 marzo 2026, successiva alla sentenza, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, intendendo iscriversi ai percorsi formativi INDIRE, la cui iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Costituisce la base normativa richiamata per la domanda di riconoscimento in Italia del titolo professionale estero.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento del titolo in una materia ritenuta vincolata o priva di margini di discrezionalità amministrativa.
art. 117, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato per la richiesta di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando il giudizio amministrativo sia già stato definito con una pronuncia favorevole alla parte ricorrente, una dichiarazione successiva con cui la parte rinuncia al ricorso e alla pretesa sostanziale deve essere qualificata, in via sostanziale, come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza amministrativa favorevole costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede l'adozione di una specifica statuizione giurisdizionale.
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