Cassazione Penale, Sentenza n. 4950/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/07/2024 che aveva dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza (proroga dal 20/03/2023 al 20/06/2023) relativo alla sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto, per sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione e/o errata applicazione di norme processuali (tra cui artt. 18-ter Ord. pen., 568, comma 4 cod. proc. pen., 627, 591 cod. proc. pen.) e ha sostenuto che l'interesse a impugnare permaneva perché l'esito del controllo giurisdizionale è destinato a riverberarsi in modo vincolante sul futuro esercizio del potere di controllo della corrispondenza e, quindi, sul regime differenziato ex art. 41-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia errato nel dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nelle materie attinenti al controllo della corrispondenza e alle misure connesse al regime differenziato (art. 41-bis), l'interesse a impugnare può sussistere anche se è decorso il termine di efficacia dell'atto impugnato, in quanto la decisione di legittimità può avere effetti vincolanti e immediati sul rinnovo o sulla rinnovata applicazione del potere di controllo. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Il regime differenziato ex art. 41-bis costituisce il contesto fattuale rilevante: la decisione sul controllo della corrispondenza può incidere sul trattamento differenziato e, dunque, l'impugnazione mantiene rilievo anche oltre la scadenza formale dell'atto impugnato, per i suoi effetti vincolanti sul futuro esercizio del potere
art. 18-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Norma che disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza relativi al controllo della corrispondenza; utilizzata per inquadrare il rimedio esperito dal detenuto
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
«per proporre impugnazione è necessario avervi interesse»
La Corte interpreta la nozione di interesse all'impugnazione in senso utilitaristico: deve essere immediato, concreto e attuale e sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. Tuttavia, in materia di visto di controllo della corrispondenza e 41-bis l'interesse può sussistere anche se l'atto è scaduto, per gli effetti vincolanti del giudicato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento alle motivazioni di cassazione: con questo articolo sono indicate le ragioni di gravame censurate in cassazione (vizi di legge e vizio di motivazione), e la Corte valuta se il Tribunale si sia attenuto ai principi stabiliti nella pronuncia rescindente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione e all'ambito necessario della censura in cassazione: il ricorso deve esporre motivazioni nei termini strettamente necessari per la decisione
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale di riferimento per l'impugnazione (indicata tra le censure); la Corte la tiene presente nel quadro delle garanzie procedurali e del diritto di impugnare
art. 627 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente tra le norme presumibilmente violate; la Corte considera il complesso delle doglianze procedurali e di motivazione alla luce dei principi di giurisdizione effettiva
art. 6.1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato implicitamente come parametro rispetto al principio dell'effettività del rimedio giurisdizionale: la mancata decisione nel merito su questioni che incidono sul regime detentivo potrebbe ledere il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo
Massime di principio
- In materia di controllo della corrispondenza e misure connesse al regime 41-bis, l'interesse a impugnare non si esclude automaticamente per il mero decorso del termine di efficacia dell'atto impugnato quando l'esito del giudizio possa influire in modo vincolante sul futuro esercizio del potere (ad es. rinnovi o rinnovata applicazione).
- Il requisito dell'interesse all'impugnazione va valutato utilitaristicamente: occorre un interesse concreto e attuale a rimuovere uno svantaggio o a ottenere un vantaggio per il ricorrente, esistente sia al momento della proposizione che della decisione; ma in casi particolari (41-bis, controllo corrispondenza) la giurisprudenza consente che tale interesse sussista anche dopo la scadenza formale dell'atto.
- Il giudice di merito non può chiudere la via giurisdizionale con una declaratoria di carenza di interesse quando la mancata decisione incide sull'effettività del rimedio e sui diritti fondamentali del detenuto (va valutato il rischio di vanificare il controllo giurisdizionale, anche ai sensi dell'art. 6 CEDU).
- Le decisioni che riguardano misure limitative del trattamento detentivo devono essere motivate in modo adeguato e confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive; motivazioni vaghe o generiche possono portare all'annullamento in Cassazione.
- Se si affronta una situazione simile, il difensore dovrebbe evidenziare con chiarezza l'utilità concreta dell'impugnazione (anche in vista di effetti futuri sul regime detentivo) e sollecitare la decisione nel merito per evitare la preclusione del rimedio giurisdizionale.
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