Cassazione Penale, Sentenza n. 15886/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gugliersi chiedeva il riconoscimento, in executivis, del vincolo della continuazione tra due distinte condanne per reati associativi finalizzati al narcotraffico (art. 416-bis c.p. e art. 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che le condotte fossero parte di un unico progetto criminoso: medesima tipologia di reati, operativita' nella stessa area territoriale, e costante riferimento al clan Coluccia nonostante la distanza temporale e la distinta confezione delle imputazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza per mancata prova della preordinazione di un programma criminoso unitario: la distanza temporale tra le condotte, la diversa composizione dei sodalizi e l'originaria estraneita' di Gugliersi al clan Coluccia hanno giustificato il rigetto. Il ricorrente e' stato inoltre condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; richiede che le violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso originariamente progettato.
art. 416-bis c.p.
Rilevato come titolo di reato per la prima delle condanne, ovvero l'associazione di tipo mafioso; utilizzato per valutare contesto associativo e rapporti con la cosca.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma relativa ai reati di traffico di stupefacenti, indicata come titolo di reato per la seconda condanna e posta a confronto per valutare omogeneita' delle condotte.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna al pagamento delle spese e alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata per l'obbligo di versare 3.000 euro.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Rilevata per escludere dolo o colpa grave del ricorrente nella proposizione del ricorso e giustificare l'applicazione delle spese in modo equitativo.
Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 (Daniele); Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 (Abbassi); Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 (Bottari); Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo); Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013 (Cardinale); Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 (Lombardo)
Richiamati i principi secondo i quali la continuazione presuppone la preordinazione di una serie di illeciti almeno nelle linee essenziali; l'accertamento richiede indicatori concreti (omogeneita' delle violazioni e del bene protetto, contiguita' spazio-temporale, modalita', sistematicita') e resta rimesso alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo se la motivazione e' viziata.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione richiede la prova di un programma criminoso unitario originariamente preordinato, non basta la mera somiglianza materiale dei reati.
- Indicatori utili per valutare l'unita' del disegno criminoso: omogeneita' delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguita' spazio-temporale, modalita' operative simili, sistematicita' e abitudini di vita correlate al reato; la presenza di alcuni di questi elementi puo' essere sufficiente se significativi.
- Una distanza temporale ampia tra le condotte e la diversa composizione dei sodalizi possono prevalere a favore della non riconducibilita' dei reati a un unico progetto criminoso.
- Il collegamento a uno stesso contesto territoriale o il riferimento a contatti con membri di una stessa consorteria non e' di per se' decisivo; occorre dimostrare la preordinazione delle successive condotte almeno nelle linee essenziali.
- La valutazione circa la sussistenza della continuazione e' rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione e' illogica, contraddittoria o travisa i fatti.
- La continuazione non deve essere confusa con istituti come recidiva o abitualita', che perseguono un diverso parametro sanzionatorio e richiedono considerazioni differenti.
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