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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23738/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte prevalente, ritenendo i motivi generici o meramente idonei a richiedere riesame del fatto/prova. Ha però accolto il motivo relativo al reato di violenza privata per mancanza della querela: ha annullato senza rinvio la relativa condanna e ha eliminato la pena (2 mesi di reclusione e 600 euro di multa). Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva più censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la conferma delle condanne (sarebbe stata ignorata la versione alternativa del ricorrente); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi degli artt. 191 e 500, comma 4 c.p.p., in ragione di subornazione; 3) errata qualificazione giuridica della condotta (dovrebbe essere art. 393 c.p. e non estorsione) sulla base di un accordo sui prelievi; 4) la tentata estorsione non sarebbe perseguibile per il rapporto di parentela (cugino) e per assenza di violenza fisica; 5) il reato di violenza privata sarebbe perseguibile solo a querela di parte (art. 610 c.p.); 6) le lesioni sarebbero dovute a una caduta accidentale (art. 582 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 56, 629, 582 cod. pen.

    Riferimento agli istituti del tentativo (art.56), estorsione (art.629) e lesioni (art.582): la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi di reato per tentata estorsione e lesioni; la Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che chiedevano un nuovo apprezzamento della prova

  • art. 191 e art. 500, comma 4 cod. proc. pen.

    Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, la Corte ha valutato come adeguata e persuasiva la motivazione della Corte territoriale circa le ragioni dell'acquisizione ex art.500, comma 4; il ricorrente non ha indicato vizi specifici tali da dichiararne l'inutilizzabilità

  • art. 393 cod. pen.

    La doglianza di diversa qualificazione giuridica (riconducibilità a altra fattispecie) è stata respinta in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione della prova, senza confutare la motivazione che esclude l'esistenza di un diritto del ricorrente sulla somma

  • art. 649 cod. pen.

    Riferimento alle esenzioni previste per rapporti di parentela: la Corte ha osservato che il rapporto di "cugino" non rientra tra le ipotesi di esclusione previste dalla norma richiamata e quindi non impedisce la perseguibilità del reato contestato

  • art. 610 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'assenza di querela: la violenza privata, così come contestata, non risultava procedibile d'ufficio e la minaccia non era stata consumata con l'uso di armi; perciò la condanna per tale capo è stata annullata senza rinvio

  • art. 339 cod. pen.

    Richiamata dalla Corte in relazione alla possibilità di procedere d'ufficio: nel caso di specie non emergono circostanze che consentano di procedere senza querela, secondo quanto previsto dall'art.339

Massime di principio

  • Motivi di cassazione che si limitano a chiedere la rivalutazione della prova senza indicare specifici errori di diritto o manifesti vizî di logica nella motivazione sono, di norma, inammissibili.
  • Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali è necessario indicare in modo specifico le ragioni giuridiche e i passaggi motivazionali viziati; riferimenti generici alla giurisprudenza non sono sufficienti.
  • La mancanza della querela per i reati procedibili a querela di parte comporta, se non ricorre una causa di procedibilità d'ufficio, l'improcedibilità del reato e l'annullamento della condanna senza rinvio.
  • Il rapporto di parentela invocato per escludere la perseguibilità va verificato rispetto alle fattispecie e alle esenzioni espressamente previste dalla norma; non ogni grado di parentela produce effetti di impunità.
  • Le richieste di riclassificazione giuridica della condotta devono confrontarsi con la motivazione del giudice che ha valutato la prova; se si tratta essenzialmente di una diversa lettura dei fatti, la Cassazione può dichiarare il motivo inammissibile.
  • Per ottenere l'annullamento parziale è necessario dimostrare un vizio specifico (procedurale o di diritto) relativo a quel capo, non basta il dissenso sulle conclusioni probatorie complessive.

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