Cassazione Penale, Sentenza n. 23738/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte prevalente, ritenendo i motivi generici o meramente idonei a richiedere riesame del fatto/prova. Ha però accolto il motivo relativo al reato di violenza privata per mancanza della querela: ha annullato senza rinvio la relativa condanna e ha eliminato la pena (2 mesi di reclusione e 600 euro di multa). Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva più censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la conferma delle condanne (sarebbe stata ignorata la versione alternativa del ricorrente); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi degli artt. 191 e 500, comma 4 c.p.p., in ragione di subornazione; 3) errata qualificazione giuridica della condotta (dovrebbe essere art. 393 c.p. e non estorsione) sulla base di un accordo sui prelievi; 4) la tentata estorsione non sarebbe perseguibile per il rapporto di parentela (cugino) e per assenza di violenza fisica; 5) il reato di violenza privata sarebbe perseguibile solo a querela di parte (art. 610 c.p.); 6) le lesioni sarebbero dovute a una caduta accidentale (art. 582 c.p.).
Norme richiamate
art. 56, 629, 582 cod. pen.
Riferimento agli istituti del tentativo (art.56), estorsione (art.629) e lesioni (art.582): la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi di reato per tentata estorsione e lesioni; la Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che chiedevano un nuovo apprezzamento della prova
art. 191 e art. 500, comma 4 cod. proc. pen.
Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, la Corte ha valutato come adeguata e persuasiva la motivazione della Corte territoriale circa le ragioni dell'acquisizione ex art.500, comma 4; il ricorrente non ha indicato vizi specifici tali da dichiararne l'inutilizzabilità
art. 393 cod. pen.
La doglianza di diversa qualificazione giuridica (riconducibilità a altra fattispecie) è stata respinta in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione della prova, senza confutare la motivazione che esclude l'esistenza di un diritto del ricorrente sulla somma
art. 649 cod. pen.
Riferimento alle esenzioni previste per rapporti di parentela: la Corte ha osservato che il rapporto di "cugino" non rientra tra le ipotesi di esclusione previste dalla norma richiamata e quindi non impedisce la perseguibilità del reato contestato
art. 610 cod. pen.
La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'assenza di querela: la violenza privata, così come contestata, non risultava procedibile d'ufficio e la minaccia non era stata consumata con l'uso di armi; perciò la condanna per tale capo è stata annullata senza rinvio
art. 339 cod. pen.
Richiamata dalla Corte in relazione alla possibilità di procedere d'ufficio: nel caso di specie non emergono circostanze che consentano di procedere senza querela, secondo quanto previsto dall'art.339
Massime di principio
- Motivi di cassazione che si limitano a chiedere la rivalutazione della prova senza indicare specifici errori di diritto o manifesti vizî di logica nella motivazione sono, di norma, inammissibili.
- Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali è necessario indicare in modo specifico le ragioni giuridiche e i passaggi motivazionali viziati; riferimenti generici alla giurisprudenza non sono sufficienti.
- La mancanza della querela per i reati procedibili a querela di parte comporta, se non ricorre una causa di procedibilità d'ufficio, l'improcedibilità del reato e l'annullamento della condanna senza rinvio.
- Il rapporto di parentela invocato per escludere la perseguibilità va verificato rispetto alle fattispecie e alle esenzioni espressamente previste dalla norma; non ogni grado di parentela produce effetti di impunità.
- Le richieste di riclassificazione giuridica della condotta devono confrontarsi con la motivazione del giudice che ha valutato la prova; se si tratta essenzialmente di una diversa lettura dei fatti, la Cassazione può dichiarare il motivo inammissibile.
- Per ottenere l'annullamento parziale è necessario dimostrare un vizio specifico (procedurale o di diritto) relativo a quel capo, non basta il dissenso sulle conclusioni probatorie complessive.
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