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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14729/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consigliere regionale)

La controversia

La controversia originava da un giudizio promosso da un elettore regionale per far dichiarare la decadenza di un consigliere regionale della Puglia per una causa di incompatibilità. Il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda e dichiarato la decadenza; la Corte d'appello di Bari aveva invece riformato la decisione e revocato la decadenza. L'elettore soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Il controricorrente eccepiva la tardività del ricorso principale e proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato. La ricorrente non replicava all'eccezione preliminare. La Corte di cassazione esaminava solo la tempestività dell'impugnazione, rilevando che la sentenza d'appello era stata comunicata il 7 luglio 2023 e che, tenuto conto della sospensione feriale, il termine ultimo per ricorrere scadeva il 6 settembre 2023; la notificazione era avvenuta il 7 settembre 2023, quindi oltre il termine perentorio.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dal resistente, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché notificato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 10, d.lgs. 150/2011, e ha ritenuto assorbito sia il motivo del ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente da tasse o imposte.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 150/2011

    comma 1; comma 10; comma 15

    Le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni regionali rientrano nel rito speciale previsto dalla norma; contro la decisione della corte d'appello il ricorso per cassazione va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione; il procedimento è esente da tasse o imposte, con conseguente esclusione del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 19 l. 108/1968

    Qualsiasi elettore della regione può proporre le impugnative previste per gli elettori comunali in materia di elezione dei consigli regionali.

  • art. 70 d.lgs. 267/2000

    "la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile"

    La legittimazione all'azione per la decadenza è riconosciuta a qualsiasi cittadino elettore o a chiunque vi abbia interesse, secondo il procedimento previsto dalla disciplina speciale richiamata.

  • art. 63 d.lgs. 267/2000

    La causa di incompatibilità considerata nel caso riguardava il soggetto che abbia un debito liquido ed esigibile verso enti pubblici o verso istituti dipendenti dagli enti, dopo messa in mora o notificazione dell'avviso previsto dalla disciplina richiamata.

  • art. 46 d.P.R. 602/1973

    È richiamato come atto la cui notificazione invano rileva ai fini della causa di incompatibilità per debiti tributari.

  • art. 82 d.P.R. 570/1960

    È uno dei riferimenti normativi ricompresi nell'ambito applicativo dell'art. 22 d.lgs. 150/2011 per le azioni popolari e le controversie su eleggibilità, decadenza e incompatibilità.

Massime di principio

  • Nelle controversie elettorali regionali in materia di decadenza o incompatibilità del consigliere regionale, trova applicazione il rito speciale di cui all'art. 22 d.lgs. 150/2011, richiamato dall'art. 19 l. 108/1968.
  • Il ricorso per cassazione contro la decisione della corte d'appello nelle controversie elettorali soggette all'art. 22 d.lgs. 150/2011 deve essere notificato entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza; la notificazione oltre tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile per tardività, resta assorbito l'esame di eventuali motivi di merito e del ricorso incidentale condizionato proposto per l'ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare.
  • La legittimazione ad attivare il procedimento per la decadenza del consigliere regionale può spettare al singolo elettore regionale secondo il sistema di rinvii normativi previsto dalla disciplina elettorale speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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