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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34342/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di servizio di trasporto pubblico stipulato tra un comune e un'ATI di imprese, di cui una società era mandataria. La società sosteneva che il precedente gestore trattenesse mezzi di trasporto acquistati con contributi regionali e che, ai sensi della disciplina regionale di settore e della lex specialis di gara, quei beni dovessero essere trasferiti al nuovo gestore. Chiedeva quindi: l'accertamento dell'obbligo del precedente gestore di consegnare i beni; l'accertamento dell'inadempimento del comune per non avere attivato tempestivamente le procedure di trasferimento; la condanna al risarcimento del danno pari alle spese di noleggio di veicoli sostitutivi necessarie per svolgere il servizio. In appello la società lamentava che il tribunale avesse escluso la responsabilità del comune e la corte territoriale avesse motivato in modo contraddittorio: da un lato riconoscendo che il comune si era attivato con ritardo per recuperare gli autobus, dall'altro escludendo comunque l'inadempimento. Con il ricorso per cassazione la società articolava sette motivi: i primi quattro deducevano nullità processuali della sentenza d'appello per asserite violazioni delle regole sulla trattazione e pubblicazione della decisione, sul diritto di difesa, sul contraddittorio, sulla pubblicità dell'udienza e sulla verbalizzazione; gli ultimi tre censuravano la motivazione e la falsa applicazione della disciplina di settore, delle norme di gara e delle regole sull'inadempimento e sul risarcimento, sostenendo che il comune aveva adempiuto tardivamente e quindi male la propria obbligazione contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, pur ampiamente illustrati, non indicavano quale concreta lesione del diritto di difesa fosse derivata alla ricorrente dalle denunciate irregolarità processuali. Ha invece accolto i motivi sostanziali, qualificandoli come censura di motivazione contraddittoria e illogica: la corte d'appello aveva infatti riconosciuto che il comune si era attivato per il recupero dei mezzi solo con notevole ritardo, ma poi aveva escluso l'inadempimento, con una motivazione internamente incoerente rispetto alla stessa ricostruzione dei fatti e alla domanda di accertamento dell'inadempimento. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Le censure di nullità processuale sono state dichiarate inammissibili per mancanza dell'indicazione della concreta lesione difensiva subita dalla parte.

  • artt. 156, 159, 161 c.p.c.

    Richiamati come parametri delle dedotte nullità, ma non ritenuti decisivi per mancanza di pregiudizio concreto.

  • art. 132, secondo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della sentenza per difetto dei requisiti motivazionali, ma la censura processuale è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    Richiamato per contestare le modalità di decisione in appello; la doglianza è stata ritenuta inammissibile sul piano processuale.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato per censurare la trattazione in appello e la decisione senza attendere i termini difensivi.

  • art. 190 c.p.c.

    Invocato con riferimento ai termini per conclusionale e replica, ma senza deduzione di un concreto pregiudizio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per la violazione del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per la violazione del contraddittorio, ma la doglianza è stata reputata priva di specifico pregiudizio.

  • art. 221, quarto comma, l. 77/2020

    Invocato per contestare la possibilità di adottare il provvedimento fuori udienza.

  • art. 128 c.p.c.

    Richiamato per la pubblicità dell'udienza di discussione.

  • artt. 126, 130, 180 c.p.c.

    Richiamati per l'omessa verbalizzazione delle attività d'udienza.

  • art. 44 disp. att. c.p.c.

    Richiamato anch'esso a sostegno della doglianza sull'omessa verbalizzazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato per dedurre violazione di norme sostanziali sulla disciplina del servizio e sull'inadempimento contrattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Usato per censurare omessa pronuncia e vizio motivazionale; la Corte ha valorizzato la contraddittorietà della motivazione d'appello.

  • art. 18 d.lgs. 422/1997

    Richiamato insieme alla normativa regionale di attuazione per la disciplina del trasferimento dei mezzi nel servizio di trasporto pubblico.

  • L.R. Lazio n. 30/1998

    Richiamata come normativa di attuazione della disciplina del trasporto pubblico e del trasferimento dei beni del precedente gestore.

  • d.lgs. 163/2006

    Invocato in relazione alla gara e al contratto di appalto/servizio.

  • artt. 1218 c.c. e 1223 c.c.

    Richiamati per sostenere l'inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno da ritardo.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per l'interpretazione del contratto e della lex specialis di gara.

  • art. 87 Codice della strada

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nella gestione dei mezzi di trasporto.

Massime di principio

  • Le censure di nullità processuale o di violazione delle regole del rito sono inammissibili quando non siano accompagnate dalla specifica indicazione del concreto pregiudizio subito dalla parte nelle proprie esigenze di difesa.
  • In sede di legittimità, una motivazione è censurabile quando risulti internamente contraddittoria: non è coerente escludere l'inadempimento dopo aver accertato che la parte obbligata si è attivata solo con notevole ritardo rispetto all'obbligazione dedotta.
  • Quando la domanda riguarda l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno da ritardo, il giudice deve coordinare logicamente l'accertamento dei fatti storici con la conclusione giuridica; una ricostruzione che riconosca il ritardo ma lo consideri poi irrilevante senza adeguata spiegazione integra vizio motivazionale.
  • In presenza di una motivazione gravemente illogica o contraddittoria sulla sussistenza dell'adempimento, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAppalto
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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