Cassazione Penale, Sentenza n. 26851/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Seidita impugna la sentenza di condanna confermata in appello per il reato indicato nella decisione (art. 73 d.lgs. n. 159/2011), contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). L'imputato ha giustificato il proprio comportamento (guida privo di patente revocata) con l'esigenza di aiutare un disabile a recuperare il posto riservatogli; la difesa ha quindi chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per la lieve entità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, contestando che eventuali precedenti ostassero automaticamente al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice di merito (Tribunale e Corte d'appello) ha svolto il necessario giudizio di tenuità ex art. 131-bis e art. 133 c.p., valutando negativamente la tenuità (anche per l'intensità del dolo e la scarsa credibilità delle giustificazioni) e richiamando elementi relativi alla abitualità del comportamento. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che consente al giudice di accertare incidentalmente la commissione di almeno altri due reati della stessa indole ai fini dell'esclusione del beneficio. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (sentenza depositata il 24 aprile 2025).
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Indicata nella sentenza come norma del reato per il quale l'imputato è stato condannato; utilizzata come riferimento per il fatto storico (guida senza patente revocata) oggetto del processo
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede un giudizio complessivo sulla tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; competenza di valutazione rimessa al giudice di merito
art. 133 cod. pen.
art. 133, primo comma, c.p.
Elenca i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo, tempo, luogo, mezzi, ecc.) che il giudice deve considerare nel giudizio di tenuità ex art. 131-bis
Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj)
Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016
Ha definito la nozione di abitualità: comportamento abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame; ha autorizzato il giudice a valutare anche il contenuto di illeciti non ancora definitivi purché incidentalmente accertabili
Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020 (Kostandin)
Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020
Conferma che l'abitualità si accerta anche considerando il compimento di almeno altri due reati della stessa indole, incidentemente valutabili dal giudice
Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021 (Sanfilippo)
Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021
Specificazione che la sola presenza di denunce o precedenti di polizia non è sufficiente a escludere il beneficio: è necessario verificare l'esito e i contenuti delle segnalazioni per accertare la serialità
Sez. 4, n. 51526 del 4/10/2018 (Ben Brahim Ouissem)
Sez. 4, n. 51526 del 4/10/2018
Indica che il giudice deve, su richiesta o d'ufficio, verificare l'esito delle segnalazioni/precedenti di polizia e gli elementi fattuali emersi prima di considerarle ostative alla concessione della non punibilità
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede un giudizio complessivo e concreto sulla tenuità della condotta, che valuta modalità, grado di colpevolezza e entità del danno o pericolo (art. 133 c.p.).
- La valutazione sulla tenuità e sulla non abitualità è rimessa principalmente al giudice di merito; la Cassazione controlla che il giudizio sia stato compiuto e motivato correttamente, non che ne ripeta il merito.
- L'abitualità è ostativa se l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole; tali reati possono essere anche non definitivi ma devono essere incidentalmente accertabili dal giudice (non bastano mere denunce o precedenti di polizia senza verifica).
- La mera presentazione di giustificazioni plausibili dalla difesa non obbliga all'applicazione della non punibilità: il giudice può ritenere le giustificazioni non credibili e valutare l'intensità del dolo o dell'offesa per escludere la tenuità.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe chiedere espressamente la verifica degli atti, l'esame dei precedenti/denunce e produrre elementi probatori sulla non abitualità e sulla lieve entità dell'offesa; il giudice deve motivare specificamente la valutazione negativa.
- Prima di invocare la causa di non punibilità è importante documentare la non ripetitività della condotta e la scarsa gravità dell'offesa, nonché contrastare con prove o argomentazioni le segnalazioni o precedenti che il giudice potrebbe ritenere indicativi di serialità.
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