Cassazione Penale, Sentenza n. 19868/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bari che, riformando il primo grado, ha condannato il ricorrente per omissione di versamento della cauzione prevista dalla sorveglianza speciale. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e per non aver consentito all'imputato di essere esaminato in appello; sostiene che la Corte avrebbe dovuto consentirgli di assolvere l'onere probatorio (produzione documentale e deposizione) e invoca la giurisprudenza CEDU (sent. Maestri c/Italia) come supporto alla necessità di rinnovazione quando si riforma una sentenza assolutoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la riforma operata dalla Corte d'appello si sia fondata esclusivamente su diversa valutazione di prove documentali (in particolare l'attestazione ISEE prodotta dal ricorrente), e non su prove dichiarative acquisite in primo grado; pertanto non era dovuta la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La Cassazione ha inoltre osservato che l'ISEE è una autodichiarazione e che l'imputato non ha richiesto né la partecipazione al dibattimento d'appello né la rateizzazione o la riduzione della cauzione, elementi che avrebbero dovuto essere provati documentualmente. Il rigetto del ricorso conferma la condanna di mesi sei di arresto pronunciata in appello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
Norma che prevede la sanzione per l'omettere il versamento della cauzione dovuta quale destinatario di misura di prevenzione (sorveglianza speciale); applicata per definire la fattispecie contestata al ricorrente.
art. 603 cod. proc. pen. (commi 1, 3 e 3-bis)
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è obbligatoria ai sensi del comma 3-bis solo se la riforma della sentenza di proscioglimento si basa esclusivamente sulla diversa valutazione di prove dichiarative già assunte in primo grado; la valutazione di prove documentali può essere operata in appello senza rinnovazione. L'acquisizione in appello di prove non assunte in primo grado è soggetta al criterio dell'indispensabilità (comma 1) o all'assunzione d'ufficio se ritenuta assolutamente necessaria (comma 3).
sentenza CEDU Maestri c/Italia
Maestri c/Italia (Corte EDU)
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di rinnovazione dell'esame; la Cassazione osserva che quella decisione riguarda il caso in cui in primo grado gli imputati abbiano reso dichiarazioni decisive e l'appello ribalti la valutazione di tali dichiarazioni senza rinnovarle; nel caso di specie le dichiarazioni non erano state rese, per cui la Maestri non è applicabile.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, è dovuta solo quando la riforma della sentenza assolutoria si fonda esclusivamente su prove dichiarative già assunte in primo grado.
- La valutazione di documenti prodotti (es. certificazione ISEE) può essere oggetto di diversa valutazione in appello senza che sia necessaria la rinnovazione istruttoria.
- L'attestazione ISEE, essendo autodichiarazione, non è di per sé sufficiente a provare lo stato di incapienza: chi la invoca deve integrare la prova con documentazione concreta o con atti formali (es. istanze di rateizzazione o riduzione) debitamente documentati.
- Se l'imputato non ha reso dichiarazioni decisive in primo grado, la mancata audizione in appello non impone automaticamente la rinnovazione della prova dichiarativa e non costituisce di per sé motivo di cassazione.
- La parte che intende ottenere l'assunzione di nuove prove in appello deve proporre la specifica richiesta e dimostrare l'indispensabilità delle nuove acquisizioni ai sensi dell'art. 603, comma 1; l'assenza di tale richiesta può indebolire la posizione dell'appellante.
- La giurisprudenza italiana distingue chiaramente tra prova dichiarativa (per la quale la rinnovazione può essere necessaria) e prova documentale (rivalutabile in appello); chi regge su autodichiarazioni deve prevedere di produrre elementi di riscontro documentale per evitare la riforma in appello.
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