Cassazione Civile, Ordinanza n. 36852/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto per opere eseguite tra le parti. La società appaltatrice aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla committente per il saldo dei lavori, deducendo la presenza di vizi dell'opera che, a suo dire, l'appaltatrice non aveva adeguatamente eliminato e chiedendo la risoluzione del contratto per fatto e colpa della controparte. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello, in parziale accoglimento del gravame, aveva revocato il decreto ingiuntivo originario ma aveva comunque condannato l'appellante al pagamento di una somma inferiore, rigettando inoltre la domanda risarcitoria dell'appaltatrice perché non provata. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato un insanabile contrasto logico della motivazione della Corte d'appello sul rigetto della domanda risarcitoria, mirando sostanzialmente a una rivalutazione del merito; con il secondo ha censurato la compensazione delle spese di lite, ritenendo non corretta la ripartizione operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere un riesame del merito, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva regolato le spese in base alla reciproca soccombenza, criterio rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei limiti denunciati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
definizione inammissibilità del ricorso
Consente la definizione camerale del ricorso quando le censure risultano inammissibili secondo la proposta del relatore condivisa dal Collegio.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese da porre a carico delle parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzionalità esatta tra domanda accolta e spese compensate o poste a carico del soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio motivazionale o del contrasto logico, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito della controversia.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente ripartizione o compensazione delle spese di lite appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando siano sorrette da una motivazione coerente.
- La decisione di merito che abbia riconosciuto una soccombenza solo parziale può legittimamente regolare le spese secondo una valutazione complessiva del risultato della lite, senza necessità di una corrispondenza matematica tra accoglimento della domanda e misura delle spese.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, opera, se dovuto, il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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