Sentenza n. 4019/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante l’adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all''azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l''Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l''Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Medical Concept Lab s.r.l. il 26/1/2023: - della Determinazione della Regione Sardegna – Assessorato dell''igiene e sanità e dell''assistenza sociale n. 1356 (prot. uscita n. 26987) del 28 novembre 2022, pubblicata il giorno successivo, recante attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 17077 del 29 novembre 2022, con la quale la Regione Sardegna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l''intervenuta adozione della citata determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico; oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medical Concept Lab S.r.l. il 4/7/2023: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all''azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l''Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; - dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome già impugnati nel presente giudizio con i quali sono state avanzate le richieste di ripiano, nonché dei relativi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e, con motivi aggiunti, determinazione della Regione Sardegna di attribuzione alla società della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato il meccanismo del payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Con il ricorso principale ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti per asserita incostituzionalità della disciplina legislativa, in relazione ai principi di capacità contributiva, uguaglianza, riserva di legge, legalità, ragionevolezza, proporzionalità, tutela della proprietà, libertà d'impresa e affidamento, nonché la violazione dei principi eurounitari. Ha inoltre dedotto l'illegittimità propria dell'accordo del 2019 e degli atti ministeriali per la fissazione retroattiva dei tetti regionali, il mancato rispetto delle scansioni temporali previste dalla legge, la lesione dell'affidamento e della buona fede, l'erronea individuazione della spesa rilevante per mancato scorporo del costo del servizio da quello del dispositivo medico e il difetto di istruttoria, motivazione e trasparenza. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la determinazione regionale sarda, i relativi allegati e la nota di pagamento, contestando la quantificazione della quota posta a suo carico. Con i successivi motivi aggiunti ha censurato la disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023, sostenendo che la riduzione al 48% dell'importo dovuto fosse illegittimamente subordinata alla rinuncia al contenzioso. Una memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a. ha infine introdotto una nuova censura relativa al d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, perché introdotto per la prima volta con una semplice memoria ex art. 73 c.p.a., il nuovo motivo relativo al d.l. n. 95/2025: i nuovi motivi devono essere proposti con motivi aggiunti notificati alle controparti. Il ricorso principale è stato rigettato. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo del payback per il quadriennio 2015-2018: esso persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispetta la riserva di legge e non viola i principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile sin dal 2015. Il TAR ha inoltre ritenuto che il payback non alteri retroattivamente le gare o i contratti di fornitura, perché opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa e non modifica quantità, prezzi o contenuto delle prestazioni contrattuali; non è stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. I ricorsi per motivi aggiunti contro la determinazione della Regione Sardegna sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Le regioni, secondo l'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, svolgono attività meramente vincolate, tecniche e ricognitive: verificano i dati contabili, individuano le imprese, applicano le percentuali già fissate dalla legge e richiedono il pagamento. Non esercitano, invece, poteri discrezionali né determinano il tetto o certificano il suo superamento, competenze statali. La pretesa dell'impresa al corretto calcolo dell'importo costituisce pertanto un diritto soggettivo, e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. Per l'ultimo ricorso per motivi aggiunti il Collegio ha rilevato anche la sostanziale cessazione della materia del contendere quanto alla censura sull'art. 8 del d.l. n. 34/2023, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024, che ha esteso a tutte le imprese la riduzione al 48%, senza necessità di rinuncia al contenzioso; tuttavia, il dispositivo ha dichiarato i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, nella disciplina originaria, poneva il superamento a carico della regione.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 6 luglio 2012, n. 95
Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per i dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Disciplina la fissazione dei tetti regionali, la rilevazione del superamento, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e la procedura di individuazione delle imprese obbligate per gli anni 2015-2018.
art. 1, comma 557, legge 30 dicembre 2018, n. 145
Ha previsto la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell'IVA e la certificazione mediante decreto ministeriale.
art. 18, comma 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, attribuendo alle regioni il compito di individuare le aziende soggette al ripiano e di richiedere i versamenti.
art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56
Ha istituito il fondo destinato alle regioni e previsto la riduzione al 48% dell'importo di ripiano; la Corte costituzionale ha eliminato la limitazione originaria alle sole imprese non litiganti o rinuncianti.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, entro il termine perentorio indicato nella sentenza.
art. 73 c.p.a.
Le memorie conclusionali possono illustrare le censure già dedotte, ma non introdurre nuovi motivi di ricorso, che richiedono un atto di motivi aggiunti ritualmente notificato.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, in quanto tale, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, riserva di legge, irretroattività e tutela del legittimo affidamento, poiché l'obbligo di concorrere al ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili dalle imprese già dal 2015.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente rispetto alle gare e ai contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o contenuto delle prestazioni contrattuali e, pertanto, non altera retroattivamente l'esito delle procedure di evidenza pubblica.
- Quando la pubblica amministrazione deve soltanto applicare percentuali e criteri predeterminati dalla legge a dati contabili previamente individuati, senza margini di discrezionalità amministrativa o tecnica, la posizione dell'impresa è un diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- Nel procedimento di payback, le regioni e le province autonome non possono determinare il tetto di spesa né certificarne il superamento, competenze attribuite allo Stato; esse devono limitarsi a verificare i dati contabili, individuare le imprese soggette al ripiano e applicare matematicamente i criteri legislativi.
- Le memorie depositate ai sensi dell'art. 73 c.p.a. non possono introdurre nuovi motivi di impugnazione; le nuove censure devono essere proposte mediante motivi aggiunti notificati alle controparti.
- La riduzione dell'importo di payback prevista dalla disciplina sopravvenuta deve applicarsi anche alle imprese che abbiano instaurato o intendano mantenere il contenzioso, non potendo essere subordinata alla rinuncia alla tutela giurisdizionale.
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