Cassazione Civile, Ordinanza n. 25757/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, recuperando a tassazione maggiori ricavi d’impresa e connesse maggiori imposte IRES e IRAP, oltre sanzioni. La contestazione era fondata sull’assunto che alcuni contratti, qualificati dalla società come vendite di beni mobili, dovessero invece essere ricondotti ad appalti di servizi, poiché includevano attività di realizzazione, trasporto e montaggio dei macchinari presso l’acquirente; di conseguenza i ricavi avrebbero dovuto essere imputati per competenza al momento di completamento della prestazione di facere o, comunque, al momento della effettiva consegna materiale dei beni. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo la correttezza della qualificazione come cessioni di beni mobili e della contabilizzazione dei ricavi nell’esercizio in cui i macchinari erano stati messi a disposizione presso il proprio magazzino. La CTP aveva annullato l’accertamento e la CTR aveva confermato. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sul principio di competenza e sulla qualificazione dei contratti, sostenendo che si trattasse di appalti o comunque di contratti a prestazione mista con prevalenza del facere; 3) violazione dell’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR, perché la consegna non poteva coincidere con la mera messa a disposizione dei macchinari in magazzino, ma solo con l’uscita dalla disponibilità materiale del venditore e il trasporto/montaggio presso l’acquirente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli infondati, ma ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha condiviso la qualificazione dei contratti come vendite di beni mobili e non come appalti di servizi, ma ha ritenuto errato individuare la consegna, ai fini dell’imputazione dei ricavi, nella mera messa a disposizione dei beni presso il magazzino del venditore; per i beni mobili la consegna rilevante è quella che segna la fuoriuscita dalla materiale disponibilità del venditore e la trasmissione materiale del bene all’acquirente.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione apparente integra nullità della sentenza solo quando manchi del tutto o sia meramente incomprensibile; qui la motivazione era sufficiente perché esponeva ragioni e percorso logico della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
L’obbligo di motivazione resta presidio essenziale della decisione, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente è deducibile in cassazione come vizio processuale.
art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti ... alla data della consegna o spedizione per i beni mobili"
Per i beni mobili la competenza dei ricavi è ancorata alla consegna o spedizione, intese come trasferimento della disponibilità materiale del bene, non alla sola messa a disposizione nel magazzino del venditore.
art. 109, comma 2, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma è applicabile alle prestazioni di servizi e non alle vendite di beni mobili in cui sia prevalente la prestazione di dare.
art. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla competenza per la determinazione del reddito d’impresa.
art. 93, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di imputazione temporale dei ricavi e delle rimanenze.
art. 109, comma 2, lett. a) e b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il principio di competenza varia a seconda che il rapporto sia qualificato come cessione di beni mobili o come prestazione di servizi/appalto.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra vendita e appalto, quando al contratto si accompagnano prestazioni di fare e di dare, occorre stabilire quale prestazione sia prevalente in concreto, considerando sia la volontà delle parti sia il senso oggettivo del negozio: se la prestazione di fare è lo scopo del contratto, si è in presenza di appalto; se il lavoro è solo mezzo per ottenere e trasferire la cosa, il contratto va qualificato come vendita.
- Nei contratti aventi ad oggetto macchinari o beni prodotti in serie, la presenza di attività accessorie di trasporto e montaggio non esclude la qualificazione come vendita di beni mobili quando il prezzo sia essenzialmente riferito al bene e tali attività risultino accessorie rispetto alla cessione.
- Per i beni mobili, ai fini dell’art. 109 TUIR, la consegna rilevante per l’imputazione dei ricavi coincide con il momento in cui il bene esce dalla materiale disponibilità del venditore e viene trasferito all’acquirente; la mera messa a disposizione del bene presso il magazzino del venditore non equivale di per sé a consegna.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di reale argomentazione o sia del tutto incomprensibile; non è sufficiente che la parte non condivida il percorso logico seguito dal giudice o che ritenga la motivazione sintetica.
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