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Sentenza

Sentenza n. 1975/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due archiviazioni con esito negativo delle richieste di registrazione a favore dell’acquirente di superfici rivendicabili Chianti Classico DOCG: una relativa a 4,60.20 ettari, disposta il 28 novembre 2022, e l’altra relativa a 8,37.28 ettari, disposta il 31 marzo 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società cedenti)

Prevale il privato

La controversia

Tre società agricole e immobiliari hanno impugnato due dinieghi della Regione Toscana relativi alla registrazione, a favore della società acquirente Tenimenti Agricoli, di superfici rivendicabili Chianti Classico DOCG rispettivamente di 4,60.20 ettari e 8,37.28 ettari. Le superfici vitate erano state trasferite alla compratrice dalla proprietaria dei terreni, mentre la superficie rivendicabile risultava intestata a un’altra società del gruppo cedente e precedentemente era stata registrata a favore della società agricola originariamente assegnataria. La Regione aveva ritenuto che la superficie rivendicabile e quella vitata dovessero essere trasferite dallo stesso soggetto, e aveva inoltre contestato che la proprietaria dei terreni potesse trasferire un diritto del quale non era mai stata titolare e che le risoluzioni degli affitti ne determinassero il ritrasferimento. Le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, l’erronea interpretazione dell’art. 8, comma 4, lett. a), L.R. Toscana n. 73/2017 e della disciplina regionale attuativa: sarebbe sufficiente che il cessionario acquisisca una superficie vitata almeno equivalente, senza che i due trasferimenti provengano dal medesimo soggetto o siano compiuti con lo stesso titolo. Con il secondo motivo, distinto nei due ricorsi, hanno sostenuto che gli atti del 2022, considerati nel loro complesso, trasferivano a Tenimenti sia i vigneti sia le corrispondenti superfici rivendicabili, anche attraverso la contestuale risoluzione dei rapporti di affitto e il meccanismo di rientro previsto dalla disciplina regionale. Con il terzo motivo hanno invocato la previsione che consentiva, in caso di trasferimento temporaneo della superficie vitata, la rinuncia del proprietario al rientro in possesso della superficie rivendicabile. Hanno inoltre chiesto, oltre all’annullamento, che fosse ordinata la registrazione delle superfici.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi e respinto le eccezioni regionali di difetto di legittimazione e interesse, litispendenza e sospensione per pregiudizialità. Le società ricorrenti sono legittimate e interessate perché i dinieghi, pur rivolti a Tenimenti, ostacolano l’assetto negoziale stipulato e possono esporle a responsabilità contrattuale per la garanzia dovuta all’acquirente. Non ricorre litispendenza né è necessaria la sospensione: i giudizi pendenti sulla titolarità originaria della superficie rivendicabile non impediscono di esaminare l’idoneità dei contratti del 2022 allo stato degli atti, ferma la salvezza dei relativi esiti. Nel merito, il primo motivo è accolto: l’art. 8, comma 4, L.R. n. 73/2017 richiede che il cessionario disponga di una superficie vitata idonea almeno equivalente, ma non stabilisce che la superficie vitata e quella rivendicabile debbano provenire dallo stesso cedente. È inoltre accolta la censura relativa all’idoneità dei contratti: interpretati unitariamente, secondo buona fede e considerando il collegamento tra vendite e risoluzioni degli affitti, gli atti manifestano l’intenzione delle parti di trasferire a Tenimenti entrambe le superfici, con la partecipazione delle società intestatarie della superficie rivendicabile. Il meccanismo di rientro previsto dalla disciplina attuativa non poteva, da solo, far transitare il diritto in capo a Pratale, che non ne era mai stata assegnataria; tuttavia, tale circostanza non esclude l’efficacia complessiva delle operazioni negoziali e la volontà delle titolari di trasferire il diritto all’acquirente. Entrambi i ricorsi sono accolti: i dinieghi sono annullati e alla Regione è ordinato di registrare le superfici richieste, fatti salvi gli esiti dei contenziosi pendenti. Il TAR ritiene esaurita la discrezionalità amministrativa e non necessari ulteriori accertamenti istruttori. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, lett. a), L.R. Toscana n. 73/2017

    va poi aggiunto che l’art. 8, comma 4, L.R. n. 73/2017, parla genericamente di “trasferimento”, tanto della “superficie rivendicabile” che della “superficie vitata”, per il che, dovendosi fare salvo il principio dell’autonomia contrattuale e in assenza di indicazioni normative diverse, si deve ritenere che i) vi sia libertà intorno alla tipologia di operazione negoziale attuativa dei due trasferimenti, ii) non è detto che la trasmissione della “superficie rivendicabile” e della “superficie vitata” debbano provenire dal medesimo soggetto, posto che la norma non lo prevede e risultando, dalla stessa norma, che sia sufficiente che il soggetto al quale sia trasferita la “superficie rivendicabile” abbia la disponibilità di una “superficie vitata”, la quale può quindi provenire anche da un soggetto diverso da quello che trasferisce la “superficie rivendicabile”;

    La legge consente il trasferimento della superficie rivendicabile quando il cessionario dispone di una superficie vitata almeno equivalente; non impone che i due beni siano trasferiti dal medesimo soggetto né prescrive una specifica forma negoziale per attuare i trasferimenti.

  • art. 8, comma 4, L.R. Toscana n. 73/2017

    si ricava quindi la regola di fondo in virtù della quale, sebbene “superficie rivendicabile” e “superficie vitata” siano due beni giuridici diversi, il presupposto per l’ottenimento, a livello aziendale, del primo è dato dalla disponibilità di una “superficie vitata” a ciò idonea, perché l’ottica del Legislatore è quella di garantire che la “superficie rivendicabile” si appoggi a un sostrato materiale che è rappresentato dalla “superficie vitata” (cioè dal vigneto) idonea alla produzione di quel dato vino;

    La superficie rivendicabile è un bene distinto dal vigneto, ma la sua assegnazione e il suo trasferimento presuppongono che l’azienda interessata disponga di una superficie vitata idonea alla produzione del vino a denominazione di origine.

  • § 18 dell’allegato A alla DGR Toscana n. 103/2018

    proprio il fatto che la suddetta disciplina di dettaglio – ora non più vigente ma applicabile al caso di specie perché alla data dei due contratti del 10 marzo 2022 e del 20 luglio 2022 non era ancora in vigore la modifica di cui alla DGR n. 59/2023 – facesse salvo il patto contrario depone chiaramente nel senso della possibile dissociazione, quanto a titolarità, tra “superficie rivendicabile” e “superficie vitata”;

    La disciplina attuativa applicabile ratione temporis non imponeva necessariamente l’identità tra titolare della superficie vitata e titolare della superficie rivendicabile; la possibilità di un patto contrario conferma che la titolarità dei due beni può essere dissociata.

  • art. 8 c.p.a.

    a tanto perviene il Collegio interpretando, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., i contratti del 10 marzo 2022 e del 20 luglio 2022 secondo buona fede (ai sensi dell’art. 1366 c.c.), sulla base del loro senso complessivo e del contegno complessivo delle parti – e, in particolare, della parte venditrice – (ai sensi dell’art. 1362 c.c.) nonché dei profili negoziali sin qui evidenziati, interpretati gli uni per mezzo degli altri (ai sensi dell’art. 1363 c.c.) e in modo che producano qualche effetto anziché nessuno (ai sensi dell’art. 1367 c.c.).

    Nel giudizio amministrativo, il giudice può interpretare gli atti negoziali rilevanti per la domanda alla luce del loro contenuto complessivo e del comportamento delle parti, applicando i criteri civilistici di buona fede, interpretazione complessiva e conservazione degli effetti.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    va ordinato alla Regione di registrare le due “superfici rivendicabili” come da relative istanze di Tenimenti, fatti salvi gli esiti dei contenziosi pendenti, potendosi ritenere, come correttamente pretendono le ricorrenti, che la discrezionalità delle Amministrazioni sia nella fattispecie esaurita e non vi siano operazioni istruttorie di loro competenza che debbano essere svolte.

    Quando, annullati i dinieghi, la discrezionalità amministrativa risulta esaurita e non sono necessari ulteriori accertamenti di competenza dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’adempimento consistente nella registrazione richiesta.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    va ordinato alla Regione di registrare le due “superfici rivendicabili” come da relative istanze di Tenimenti, fatti salvi gli esiti dei contenziosi pendenti, potendosi ritenere, come correttamente pretendono le ricorrenti, che la discrezionalità delle Amministrazioni sia nella fattispecie esaurita e non vi siano operazioni istruttorie di loro competenza che debbano essere svolte.

    La pronuncia sulla fondatezza della pretesa e l’ordine di provvedere sono consentiti quando non residuano margini di discrezionalità e non occorrono ulteriori adempimenti istruttori, restando salva la rilevanza di eventuali esiti di giudizi pendenti.

  • art. 39 c.p.c.

    ne deriva che, poiché la questione disputanda delle presenti cause consiste, in buona sostanza, nell’appurare se i contratti del 10 marzo 2022 e del 20 luglio 2022 fossero idonei a trasferire la “superficie rivendicabile” a Tenimenti, questa può essere scrutinata autonomamente, in quanto, qualora dovesse venire meno l’originaria registrazione della “superficie rivendicabile” in favore di Coli Agricola – e da questa a Tenute Agricole –, per effetto del giudizio di appello in Consiglio di Stato o per effetto del giudizio civile, verrebbe meno il presupposto delle operazioni negoziali del 10 marzo 2022 e del 20 luglio 2022, che erano infatti volte a trasferire le due “superfici rivendicabili” che risultavano “attualmente” intestate a Tenute Agricole

    Non sussiste litispendenza quando il giudizio in corso ha a oggetto la diversa questione dell’idoneità di successivi atti di trasferimento, anche se la titolarità originaria del bene è controversa in un altro giudizio.

  • art. 79 c.p.a.

    quindi non vi è litispendenza né vi sono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio per pregiudizialità di altre cause tuttora pendenti, considerato che, allo stato, va scrutinata, in via di estrema sintesi, l’idoneità, rebus sic stantibus, dei due contratti del 10 marzo 2022 e del 20 luglio 2022 a sorreggere la domanda di iscrizione delle “superfici rivendicabili” in favore di Tenimenti.

    La pendenza di un diverso giudizio sulla titolarità originaria del bene non giustifica la sospensione quando la controversia amministrativa può essere decisa autonomamente sulla base della situazione esistente, ferma la salvezza degli esiti del giudizio pregiudiziale.

  • art. 1362 c.c.

    a tanto perviene il Collegio interpretando, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., i contratti del 10 marzo 2022 e del 20 luglio 2022 secondo buona fede (ai sensi dell’art. 1366 c.c.), sulla base del loro senso complessivo e del contegno complessivo delle parti – e, in particolare, della parte venditrice – (ai sensi dell’art. 1362 c.c.) nonché dei profili negoziali sin qui evidenziati, interpretati gli uni per mezzo degli altri (ai sensi dell’art. 1363 c.c.) e in modo che producano qualche effetto anziché nessuno (ai sensi dell’art. 1367 c.c.).

    Per ricostruire la volontà negoziale rileva il comportamento complessivo delle parti, valutato insieme al contenuto e al collegamento tra le clausole contrattuali.

  • art. 1363 c.c.

    a tanto perviene il Collegio interpretando, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., i contratti del 10 marzo 2022 e del 20 luglio 2022 secondo buona fede (ai sensi dell’art. 1366 c.c.), sulla base del loro senso complessivo e del contegno complessivo delle parti – e, in particolare, della parte venditrice – (ai sensi dell’art. 1362 c.c.) nonché dei profili negoziali sin qui evidenziati, interpretati gli uni per mezzo degli altri (ai sensi dell’art. 1363 c.c.) e in modo che producano qualche effetto anziché nessuno (ai sensi dell’art. 1367 c.c.).

    Le clausole dei contratti collegati vanno interpretate le une per mezzo delle altre, considerando l’operazione negoziale nel suo complesso.

  • art. 1366 c.c.

    a tanto perviene il Collegio interpretando, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., i contratti del 10 marzo 2022 e del 20 luglio 2022 secondo buona fede (ai sensi dell’art. 1366 c.c.), sulla base del loro senso complessivo e del contegno complessivo delle parti – e, in particolare, della parte venditrice – (ai sensi dell’art. 1362 c.c.) nonché dei profili negoziali sin qui evidenziati, interpretati gli uni per mezzo degli altri (ai sensi dell’art. 1363 c.c.) e in modo che producano qualche effetto anziché nessuno (ai sensi dell’art. 1367 c.c.).

    L’interpretazione del contratto deve essere condotta secondo buona fede, tenendo conto del senso complessivo dell’operazione e del comportamento delle parti.

  • art. 1367 c.c.

    a tanto perviene il Collegio interpretando, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., i contratti del 10 marzo 2022 e del 20 luglio 2022 secondo buona fede (ai sensi dell’art. 1366 c.c.), sulla base del loro senso complessivo e del contegno complessivo delle parti – e, in particolare, della parte venditrice – (ai sensi dell’art. 1362 c.c.) nonché dei profili negoziali sin qui evidenziati, interpretati gli uni per mezzo degli altri (ai sensi dell’art. 1363 c.c.) e in modo che producano qualche effetto anziché nessuno (ai sensi dell’art. 1367 c.c.).

    Tra le interpretazioni possibili va preferita quella che attribuisce effetti all’operazione negoziale, anziché quella che la priva di ogni effetto.

Massime di principio

  • La superficie rivendicabile per una denominazione di origine è un bene immateriale distinto dalla superficie vitata. Il suo trasferimento presuppone che il cessionario disponga di una superficie vitata idonea di estensione almeno equivalente, ma la legge regionale non richiede che i due beni siano trasferiti dal medesimo soggetto o con un’unica operazione negoziale.
  • La disciplina regionale attuativa applicabile ratione temporis, facendo salvo il patto contrario per il rientro nella titolarità della superficie rivendicabile, non esclude la dissociazione tra il titolare della superficie vitata e quello della superficie rivendicabile.
  • Quando la richiesta di registrazione si fonda su più atti negoziali collegati, la loro idoneità va valutata interpretando congiuntamente le clausole e il comportamento complessivo delle parti, secondo buona fede e privilegiando, tra le interpretazioni possibili, quella che attribuisce effetti all’operazione nel suo complesso.
  • Il terzo che abbia stipulato contratti il cui assetto d’interessi è direttamente pregiudicato dal diniego amministrativo può avere legittimazione e interesse a impugnare l’atto rivolto formalmente alla controparte, quando il diniego ostacola l’esecuzione dei contratti e può esporlo a responsabilità contrattuale.
  • La pendenza di un giudizio sulla titolarità originaria del bene non impone litispendenza o sospensione se la controversia successiva può essere decisa autonomamente in base alla situazione attuale e all’idoneità degli atti di trasferimento, ferma la salvezza degli esiti del giudizio pendente.
  • Il giudice può ordinare direttamente la registrazione richiesta quando, annullato il diniego, la discrezionalità amministrativa è esaurita e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, facendo salvi gli esiti dei contenziosi pendenti.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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