Sentenza n. 148/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della decisione di non ammissione - non datata - all’esame di maturità, come riportato nel verbale di scrutinio finale del Consiglio di classe dell’Istituto di -OMISSIS-, di tutti i giudizi negativi/insufficienti espressi nei confronti del ricorrente, nonché le relative attribuzioni di punteggio e le valutazioni delle verifiche dell’andamento didattico-disciplinare, attribuiti nelle singole discipline di insegnamento sulla cui scorta è stata disposta la negativa deliberazione del Consiglio di classe, nonché di ogni altro atto antecedente e consequenziale, anche non conosciuto e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso in via cautelare (per quanto occorrer possa anche con provvedimento monocratico) ovvero anche mediante scrutinio supplettivo all’esame di maturità con conseguente obbligo di adozione del relativo provvedimento di ammissione con riserva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione di non ammissione all'esame di maturità, risultante dal verbale di scrutinio finale, con le valutazioni negative e i punteggi attribuiti nelle singole discipline
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la decisione di non ammissione all'esame di maturità, deducendo l'erroneità della valutazione per la mancata attivazione di percorsi di recupero e il difetto di motivazione, poiché il diniego sarebbe stato fondato su formule meramente stereotipate. Nel corso del giudizio il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione integrale delle spese. L'Istituto scolastico si è costituito successivamente, ha accettato la rinuncia a spese compensate, salvo chiedere che il contributo unificato rimanesse a carico del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale, dopo aver verificato il rispetto delle formalità previste per la rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata notificata all'Istituto almeno dieci giorni prima dell'udienza e che sussisteva l'accettazione della parte costituita. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla mancata attivazione dei percorsi di recupero e al difetto di motivazione della non ammissione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata trattenuta e definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente perfezionata, ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 84, comma 3, c.p.a.
essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84, co. 3, c.p.a.
La rinuncia è stata notificata alla parte costituita almeno dieci giorni prima dell'udienza, adempiendo la formalità richiesta.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile al provvedimento di estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata per giustificare l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando siano rispettate le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., inclusa la notificazione alla parte costituita almeno dieci giorni prima dell'udienza, e il giudice ne dà atto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In caso di rinuncia ritualmente perfezionata e accettata dalla parte costituita, le spese possono essere integralmente compensate; il contributo unificato può tuttavia essere posto a carico del ricorrente rinunciante.
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